Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, eventualmente anche dal giudice dell'esecuzione, quando sia stata concessa per più di una volta, o per più di due volte nel caso previsto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 48158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48158 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3142
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025867/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TERAMO;
nei confronti di:
1) TI UI, N. IL 03/05/1962;
avverso ORDINANZA del 05/03/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ATRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 marzo 2008 il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda avanzata dal pubblico ministero, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 168 c.p., n. 1, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a GU RT con sentenza del gip del Tribunale di Teramo del 28 ottobre 1998 (irrevocabile il 13 dicembre 1999) che aveva condannato il predetto Guidi alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 309,87 di multa con sospensione condizionale della pena. La richiesta del pubblico ministero era motivata dal fatto che l'imputato era stato condannato con sentenza emessa il 23 ottobre 2001 (irrevocabile il 25 gennaio 2007) dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 309,87 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p., commesso il 6 febbraio 2000. Il giudice rigettava la domanda del pubblico ministero osservando che le pene irrogate con le due sentenze in precedenza indicate, cumulate fra loro e con quella di due mesi di reclusione ed Euro 516,46 di multa, pure sospesa, inflitta con sentenza della Corte d'appello di Ancona del 7 dicembre 1999 (irrevocabile il 12 febbraio 2000), non superavano il limite di due anni fissato dall'art. 164 c.p.. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Teramo, il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, ip. prima, ed erronea applicazione dell'art. 164 c.p., u.c.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Teramo è fondato.
1. Il provvedimento impugnato viola il disposto di cui all'art. 168 c.p., comma primo, ip. prima, in quanto la disposizione in esame stabilisce che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto, quando il condannato commetta nel termine di cinque anni un reato per il quale riporti una condanna a pena detentiva. Nella fattispecie in esame GU RT ha commesso il 6 febbraio 2000 e, quindi, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata il 28 ottobre 1998 (irrevocabile il 13 dicembre 1999) dal gip del Tribunale di Teramo che aveva concesso la sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed Euro 309,87 di multa, un reato per il quale è stato condannato il 23 ottobre 2001 dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 309,87 di multa, confermata dalla Corte d'appello dell'Aquila con sentenza emessa il 27 gennaio 2006 (irrevocabile il 25 gennaio 2007). Sussistevano, pertanto, i presupposti stabiliti dall'art. 168 c.p., comma 1, ip. prima, per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del gip del Tribunale di Teramo del 28 ottobre 1998. 2. L'ordinanza impugnata è viziata anche sotto un altro profilo, laddove afferma che, in presenza di due sospensioni condizionali della pena già concesse, sia possibile non procedere alla revoca dei benefici in precedenza concessi, qualora la pena irrogata per il nuovo reato commesso, sommata alle pene precedentemente sospese, non superi il limite di due anni.
Il disposto dell'art. 168 c.p., comma 1, che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena, "salva la disposizione dell'art. 164 c.p., u.c.", deve essere interpretato nel senso che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'art. 164 c.p., u.c.. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p.. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione, in palese violazione del dettato normativo, non ha proceduto alla prescritta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pure a fronte della intervenuta pronunzia della sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 7 dicembre 1999 (irrevocabile il 12 febbraio 2000) che aveva condannato GU RT alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 516,46 di multa, anch'essa condizionalmente sospesa. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RT GU con la sentenza del gip del Tribunale di Teramo del 28 ottobre 1998 (irrevocabile il 13 dicembre 1999).
Il provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica di Teramo per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RT GU con la sentenza del gip del Tribunale di Teramo del 28 ottobre 1998 (irrevocabile il 13 dicembre 1999). Si comunichi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008