Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, la necessaria situazione di incollocato al lavoro dell'interessato cessa anche con lo svolgimento da parte sua di un lavoro conseguito liberamente e non per effetto del collocamento obbligatorio degli invalidi, sempreché si tratti di lavoro compatibile con il suo stato, secondo i criteri dettati per il collocamento obbligatorio; e ai fini in esame per incompatibilità deve ritenersi un rapporto di incoerenza tra mansione e validità residua che non si limiti ad incidere negativamente, attraverso lo svolgimento del lavoro, su tale validità, ma escluda la stessa ipotizzabilità dello svolgimento, distinguendosi così dalla nozione di lavoro usurante, che, assumendo rilievo (fisiologico e giuridico) solo attraverso adeguata protrazione nel tempo ed incidendo negativamente sulla validità residua, presuppone per definizione la (pur astratta) compatibilità delle mansioni stesse. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S. C., aveva ritenuto compatibile e rilevante ai fini in esame il lavoro di bracciante agricola svolto per 51 giornate in un anno da soggetto invalido a causa di miopia di grado elevato con astigmatismo e elevata riduzione del visus nonostante la correzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1999, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Cons. Relatore
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Paolo STILE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OI TA, elettivamente domiciliato in Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso lo studio del dott. proc. Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 714/96 del Tribunale di Lecce depositata il 9.4.96 R.G. n. 744/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.6.98 dal Relatore Cons. Dr. Cuoco;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dettori Paolo , che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29 settembre 1987 TT OI, nata il [...], chiese che il Pretore di Brindisi in funzione di giudice del Lavoro le riconoscesse il diritto all'assegno di invalidità civile condannando il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento delle relative somme. Attraverso parere tecnico d'ufficio il Pretore accolse la domanda.
Avverso questa sentenza il MINISTERO propose appello eccependo (con l'inesistenza della percentuale di invalidità indicata dal consulente, la maggiore percentuale di invalidità richiesta dalla nuova normativa fissata con d.P.R. 5 febbraio 1992, la diversa decorrenza dello stato di invalidità, la prova del requisito reddituale, e la decorrenza degli interessi legali dal 121^ giorno successivo alla nascita del diritto) l'omessa prova della condizione di incollocata al lavoro.
Con sentenza del 9 aprile 1996 il Tribunale di Lecce, parzialmente accogliendo l'appello, riconobbe il diritto con decorrenza dal 1^ gennaio 1993, confermando nel resto la sentenza impugnata. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che poiché la situazione di incollocato al lavoro è costituita dalla iscrizione nelle liste speciali e dalla mancata occupazione in mansioni compatibili e poiché la stessa OI aveva dichiarato di avere conseguito fino al 1992 occupazione in mansioni evidentemente compatibili, solo dal 1^ gennaio 1993 il diritto all'assegno doveva essere riconosciuto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre TT OI, percorrendo le linee d'un unico motivo. Resiste il MINISTERO con controricorso, poi coltivato con memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché insufficiente motivazione, TT OI sostiene che 1. attraverso la complementarità fra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, attraverso la distinzione (in questa seconda legge) fra l'art. 13 (che presuppone una residua capacità lavorativa) e l'art. 12 (che esclude questa capacità), ed attraverso la non corrispondenza dello stato di disoccupato allo stato di incollocato (che presuppone il mancato conseguimento di occupazione in mansioni compatibili), si deduce che ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per il mero stato di disoccupazione bensì solo ove, essendo iscritto od avendo presentato domanda di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia "conseguito occupazione in mansioni compatibili";
2. e nel caso in esame l'usurante attività di bracciante agricola non era compatibile con le patologie sofferte. e pertanto il fatto che la ricorrente sia stata iscritta nell'elenco dei braccianti agricoli, con 51 giornate annue, fino al 1992, escludendo il suo stato di disoccupata e non il suo stato di incollocata, non aveva determinato la perdita del diritto all'assegno.
Con il controricorso si eccepisce che avendo svolto l'attività di bracciante agricola, confacente alle sue attitudini, la ricorrente non era incollocata, e non aveva pertanto diritto all'assegno di invalidità.
Il ricorso è infondato. Giova premettere che per la propria incapacità lavorativa e la propria insufficienza economica l'invalido ha diritto all'assistenza (art. 38 primo comma Cost.), e per la residua capacità lavorativa ha diritto all'avviamento al lavoro (art. 38 terzo comma Cost.). Risonanza della prima forma di tutela è l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (in cui trova una sua attuazione). Risonanza della tutela dello stato di parziale invalidità sono da un canto la legge 2 aprile 1968 n. 482, e d'altro canto l'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 188; per la loro funzione, gli strumenti normativi di questa tutela sono in rapporto di complementarità (come evidenziato da S.U. 10 gennaio 1992 n. 203, richiamata dalla stessa ricorrente), intervenendo il secondo nell'insufficienza del primo, e simmetricamente cessando con l'attuazione (o volontaria inattuazione;
il non accedere a lavori compatibili: art. 13 secondo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118) del primo.
Ed il rapporto fra questi strumenti di tutela (espresso anche dagli artt. 2, 3, 7, 9 del decr. legisl. 23 novembre 1988 n. 509, ove l'iscrizione nell'elenco e l'assegno di invalidità assumono gli stessi parametri) è il fondamento del requisito richiesto per l'assegno: il mancato conseguimento della collocazione (quale situazione conseguente all'atto amministrativo del collocamento, disciplinata dall'indicata legge 2 aprile 1968 n. 482). Attraverso questo fondamento l'espressione normativa (incollocato) assume il significato della negazione (il prefisso "In"), funzionalmente legata alla relativa affermazione (l'essere collocato): ed a tal fine (per poter essere negazione) presuppone la preesistente legittimazione alla collocazione (diritto nascente dall'iscrizione nell'elenco) ed il mancato relativo conseguimento.
Attraverso questa funzione l'espressione "Incollocato" assume un significato diverso dalla parola "disoccupato"; prodotto d'una specificazione, questa diversità non occupa un campo diverso (come la ricorrente pur abilmente sostiene) bensì più ristretto, in quanto delineato attraverso la necessità d'un requisito aggiuntivo:
non solo lo stato di disoccupazione bensì l'assenza della collocazione (e questa natura aggiuntiva è posta in luce anche dalla differenziazione espressa nell'art. 19 primo comma della legge 2 aprile 1968 n. 482). Il diritto avente per oggetto prestazione previdenziale od assistenziale è tuttavia fondato sulla domanda del suo titolare;
e la domanda non solo è il presupposto bensì il momento della sua cronologica emersione;
e (pur potendo, anche attraverso l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., individuarne un'emersione successiva) il successivo amministrativo o giudiziale procedimento ha la naturale dichiarativa funzione di accertare l'esistenza del diritto al momento della domanda. A questo momento sono pertanto riferibili gli effetti dell'accertamento.
E poiché l'infracinquantacinquenne parzialmente invalido ha diritto non solo all'assegno (previsto dall'art. 13 della legge 118 del 1971) bensì all'iscrizione nell'elenco per l'avviamento obbligatorio, l'amministrativo o giudiziale riconoscimento accerta l'esistenza di questo complessivo diritto al tempo della domanda (formulata per l'assegno), e pertanto con la stessa domanda (e pur attraverso il successivo riconoscimento) egli acquista, con il diritto all'assegno, anche la qualità di "incollocato" (d'altronde il tempo necessario alle formalità dell'iscrizione, estranee alla gestione del titolare, non potrebbe pesare sull'esistenza del diritto).
Poiché tuttavia l'iscrizione nell'elenco per l'avviamento obbligatorio è subordinata alla domanda dell'interessato (art. 19 primo comma della legge 2 aprile 1968 n. 482), la qualità di incollocato, pur riferibile al momento della domanda amministrativa di assegno, si conserva solo ove venga coltivata attraverso la successiva tempestiva domanda di iscrizione (formulata dopo il riconoscimento del diritto all'assegno), che attraverso questa continuità dia formale contenuto e funzione all'iniziale domanda di assegno.
Con il riconoscimento del diritto all'assegno (ed ancor prima della formale iscrizione nell'elenco) il "disoccupato" cessa pertanto di essere tale, diventando (particolarmente ai fini dell'indicato art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118) "Incollocato" (e ciò, per la natura dichiarativa dell'accertamento, dal tempo della domanda amministrativa di assegno).
Lo stato di incollocato cessa con la cessazione dell'incollocazione, determinata dall'avviamento obbligatorio (e, complementarmente, dal non accedere all'avviamento) o da un lavoro liberamente conseguito.
Poiché il fondamento del collocamento obbligatorio è lo stato di invalidità, il lavoro resta funzionalmente connesso a questo stato: e la connessione è normativamente definita attraverso la compatibilità delle mansioni con questo stato (artt. 19 primo e secondo comma, 20 secondo, terzo e quarto comma della legge 2 aprile 1968 n. 482; art. 13 secondo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118;
a questa compatibilità fa riferimento anche Cass. 10 gennaio 1992 n. 203). Poiché l'invalido ha diritto a svolgere mansioni compatibili con il suo stato (art. 20 terzo comma della legge 2 aprile 1968 n.4822), la collocazione è tale in quanto, attuazione di questo diritto, abbia per oggetto mansioni compatibili. In tal modo, la situazione di incollocato quale requisito dell'assegno, qualificata da questa connessione (incollocato in mansioni compatibili con lo stato di invalidità), non cessa che con l'attuazione dell'indicato diritto (lo svolgimento, per obbligatorio avviamento ovvero per libero conseguimento, d'un lavoro compatibile con lo stato di invalidità) o la relativa rinunzia (non accedendo l'invalido alla proposta collocazione in mansioni compatibili: art. 13 secondo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118).
Pertanto la situazione di incollocato cessa anche con lo svolgimento d'un lavoro liberamente conseguito dall'invalido (e compatibile con il suo stato). Ove l'incollocato acceda liberamente ad un lavoro, la valutazione della relativa contingente compatibilità (allo stato di invalidità) e della conseguente idoneità ad escludere la situazione di incollocato è apprezzamento del giudice di merito: ed ove sorretta da adeguata motivazione sfugge allo spazio del giudizio di legittimità.
L'incompatibilità, esprimendo un rapporto di incoerenza fra mansione e validità residua, non incide negativamente (attraverso lo svolgimento del lavoro) su questa validità bensì esclude la stessa ipotizzabilità dello svolgimento. Ben diverso dal lavoro incompatibile è il lavoro usurante, che, assumendo rilievo (fisiologico e giuridico) solo attraverso adeguata protrazione nel tempo ed incidendo negativamente sulla validità residua, presuppone per definizione la (pur astratta) compatibilità delle mansioni stesse.
Nel caso in esame da un canto il giudice di merito accertando lo svolgimento d'un lavoro compatibile con lo stato di invalidità ha escluso la situazione di incollocazione. E la stessa motivazione di questa compatibilità (pur racchiusa nell'avverbio "evidentemente") appare adeguata al rapporto esistente fra il contingente stato di invalidità (avente origine, come la ricorrente segnala, da "miopia elevata in entrambi gli occhi con astigmatismo e visus corretto 4/10") ed il lavoro di bracciante agricola. D'altro canto, al fine della conservazione della qualità di incollocato (condizionata alla natura incompatibile del lavoro eventualmente svolto), la pretesa natura usurante del lavoro di bracciante agricola resta irrilevante (per mera esigenza di completezza giova osservare che l'indicata motivazione appare adeguatamente diretta ad escludere, pur nella ritenuta natura usurante, il concreto rilievo che il lavoro protrattosi per 51 giornate nell'anno assume nei confronti della capacità lavorativa).
Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ. nulla è da disporsi per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999