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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Accertamento puntuale delle mansioni svolte per la qualificazione di incaricato di pubblico servizio.La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 22 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 12267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12267 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN RO BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP DI;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Antonino Curatola del foro di Reggio Calabria, in difesa di EN RO BE, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 8 luglio 2025, riformava parzialmente la sentenza, resa in sede di giudizio abbreviato, del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 11 marzo 2024, appellata da EN RO BE, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui agli artt. 81, 314, commi 1 e 2, cod. pen. in anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12267 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di EN RO BE, è stato proposto dai suoi difensori di fiducia ricorso con due distinti atti di impugnazione, con i quali si prospettano diversi motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Atto di impugnazione a firma dell’avv. Sclapari. 2.1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art. 314, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. Si contesta la qualificazione giuridica attribuita al fatto come peculato in luogo della prospettata configurazione come peculato di uso, tenuto conto che l’uso della cosa mobile altrui – lo scuolabus che aveva percorso dei chilometri in più rispetto ad altro mezzo – era occasionale e momentaneo. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 323-bis cod. pen. La Corte di appello si è riportata alla valutazione del giudice di primo grado, ritenendo la condotta particolarmente grave, prescindendo dal danno patrimoniale arrecato e considerando anche l’atteggiamento soggettivo del ricorrente che in sede di interrogatorio delegato si era avvalso della facoltà di non rispondere, senza valutare che, per il riconoscimento della tenuità, la giurisprudenza richiede, oltre che l’entità del danno economico, anche tutti gli elementi costitutivi del reato, la sua complessiva condotta e la personalità del reo. 2.1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe dato rilievo al precedente penale risalente nel tempo per escludere la possibilità di riconoscere l’invocato beneficio. Tuttavia, i Giudici di merito avrebbero potuto formulare prognosi favorevole non solo in virtù del fatto che si trattava di reato commesso nel 2010 giudicato con sentenza definitiva dal 2014 e, quindi, prescindendo dai limiti edittali dettati dall’art. 163 cod. pen., ma perché, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, quindi superando i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., può essere subordinata all’adempimento degli obblighi ivi previsti. 2.1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4) cod. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla riduzione della pena nell’applicazione dell’art. 62 n. 4) cod. pen. senza giungere fino ad un terzo. 2.1.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La richiesta è stata respinta sul presupposto che fosse prospettata in termini generici, ma la legge non impone che la stessa sia prospettata in termini specifici, ma solo che sussistano le condizioni di ammissibilità. 3 2.2. Atto di impugnazione a firma dell’avv. Curatola. 2.2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art. 314, comma 1, cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente sulla base di una motivazione contraddittoria utilizzando un compendio indiziario che, seppure suggestivo, non raggiungerebbe il grado di certezza richiesto per una pronuncia di condanna. Nel caso di specie, la Corte territoriale fonda il giudizio su una serie di presunzioni (consumo anomalo, orari e luoghi dei rifornimenti) senza tuttavia accertare in maniera inequivocabile la condotta appropriativa, non essendo stato chiarito se l’imputato abbia utilizzato la carta carburante per rifornire il proprio mezzo privato, ovvero se abbia utilizzato lo scuolabus per scopi personali. La motivazione risulterebbe illogica laddove avrebbe preferito la tesi accusatoria ritenendo non credibile la spiegazione fornita dal ricorrente. Infine, la Corte di appello avrebbe confermato apoditticamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, senza confrontarsi con la doglianza difensiva che sottolineava le mansioni meramente materiali ed esecutive. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di peculato di uso e vizio di motivazione. Anche a volere ritenere provata la condotta illecita, la Corte di merito avrebbe dovuto qualificarla come peculato di uso. Sotto questo profilo, il riferimento alla reiterazione delle condotte non sarebbe pertinente, atteso che ogni singolo episodio di presunto illecito utilizzo del carburante o del mezzo avrebbe avuto carattere estemporaneo e limitato nel tempo e la loro ripetizione avrebbe dato luogo al più ad un’ipotesi di reato continuato, ma sempre nella forma del peculato di uso. Infine, la Corte non avrebbe tenuto conto del principio di offensività, come delineato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’uso indebito di un bene pubblico assume rilevanza penale solo se produce danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, che nel caso di specie non vi sarebbe stata. 2.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione. Nel caso in esame la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l’oggettiva e riconosciuta esiguità del danno patrimoniale, lo stato di sostanziale incensuratezza dell’imputato, state l’unico e vetusto precedente penale, il comportamento processuale, avendo il ricorrente reso l’interrogatorio e fornito la sua versione dei fatti, senza assumere atteggiamenti di sfida o di chiusura. 2.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 4 2.2.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione alla conferma della sanzione accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen. La Corte territoriale ha confermato la predetta sanzione accessoria benché avesse ridotto la pena ad anni due di reclusione, tenuto conto che il presupposto per l’applicazione della sanzione è una condanna ad una pena detentiva che sia in concreto non inferiore a due anni. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato, nei termini di seguito precisati, il primo motivo dell’atto di impugnazione dell’avv. Curatola. L’accoglimento di questa doglianza comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure. 2. Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come emergesse per tabulas che la carta prepagata nella disponibilità del EN, dipendente del Comune di Montebello Ionico con mansioni di autista di scuolabus, che doveva essere utilizzata per effettuare i rifornimenti di carburante per il mezzo di trasporto, era stata utilizzata per prelievi di carburanti in giorni in cui il servizio di trasporto era stato sospeso, ovvero in giorni in cui il ricorrente era assente dal servizio per malattia, ovvero in orari in cui il EN aveva già timbrato il cartellino in uscita e, quindi, aveva già cessato il suo servizio, oppure ancora per eseguire prelievi di carburanti in Reggio Calabria, ove l’imputato domiciliava. A corroborare tale dato probatorio vi era il rilievo per cui il mezzo di trasporto utilizzato dall’imputato, pur percorrendo le medesime distanze di altro mezzo di trasporto utilizzato per il medesimo servizio, risultava avere consumato carburante in misura maggiore. Quanto alle giustificazioni addotte dal EN, la Corte ha ancora una volta motivato in maniera immune da censure logiche e giuridiche, evidenziando, ad esempio, come fosse solo il ricorrente a conoscere il PIN per l’utilizzo della carta prepagata, sicché, ove anche la stessa fosse stata lasciata in una cassetta posta negli uffici comunali, in ogni caso non ne sarebbe stato possibile l’utilizzo da parte di terzi. 3. Premesso, quindi, il fatto, così come accertato dai Giudici di merito, con motivazione attinente agli elementi di prova a disposizione e non manifestamente 5 illogica, dubbi emergono in ordine all’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al ricorrente, come detto, dipendente comunale, addetto al servizio di scuolabus. 4. Le due sentenze di merito hanno rappresentato come al conducente di un mezzo di trasporto pubblico debba essere attribuita la predetta qualifica, non limitandosi a svolgere una mera attività di natura materiale, costituita dalla guida del veicolo, ma avendo anche il compito di fare rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra la pubblica amministrazione concessionaria del servizio e l’utenza. 5. Come è noto, ai sensi dell’art. 358 cod. pen., agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio, recita sempre la noma, deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Con particolare riguardo alla figura dell’autista, anche pubblico dipendente, di un mezzo di trasporto pubblico, questa Corte ha escluso che si possa riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che la esclude per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. L'autista di mezzo pubblico, infatti, svolge un'attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità decisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sono predeterminati (Sez. 6, n. 1087 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 2066784-01, fattispecie in cui è stato escluso il reato di oltraggio a pubblico impiegato - art. 344 cod. pen., successivamente abrogato - all'autista di azienda consorziale di trasporti). Allo stesso modo e per le stesse ragioni, si è esclusa la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'autista giudiziario (Sez. 6, n. 43704 del 10/10/2001, Rv. 221122-01: fattispecie in cui si è esclusa la configurabilità del delitto di peculato, in luogo di quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera - art. 646, 61 n. 11 cod. pen. -, nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio), a meno che l'autista di un ufficio giudiziario, oltre a svolgere tali mansioni, si occupi di fatto di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l'inserimento di dati nel registro informatico mediante 6 chiavi d'accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc., in tale modo essendo investito di una pubblica funzione, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 2745 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242423-01: fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio). Più di recente, si è precisato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, essendo insufficiente a tal fine la mera sussistenza della qualifica di pubblico dipendente (Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un conducente di mezzi dell'ente provincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburante effettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli, nella quale si era ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva pur in assenza della verifica delle specifiche mansioni affidate all'imputato). Sicché, si è affermato che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attività di interesse pubblico (Sez. 6, n. 15783 del 18/03/2025, Rv. 287955-01: in applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburante dell'autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle prime cure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, di registrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi di manutenzione del mezzo), mentre, per contro, si è stabilito che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il conducente di mezzo di trasporto pubblico che sia addetto anche alla vendita del titolo di viaggio, essendo tenuto a svolgere un'attività di controllo del rispetto dei regolamenti di viaggio da parte del passeggero che esula dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 25942 del 29/05/2025, Rv. 288316-01: fattispecie in tema di peculato). 6. Dunque, ai fini dell'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico. 7 E’ necessario l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, che, se si caratterizza per l’espletamento di mere mansioni di ordine ovvero in operazioni di esclusiva natura materiale, non può essere idonea ad attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 7. Nel caso in esame, coglie nel segno la doglianza difensiva, che lamenta come, a fronte di apparenti attività di ordine materiale svolte dal ricorrente (la guida del mezzo di trasporto pubblico destinato a scuolabus), i Giudici di merito, al fine di attribuirgli la qualifica di incaricato di pubblico servizio, si siano limitati ad un apprezzamento astratto delle sue mansioni, senza procedere, invece, al necessario e concreto accertamento delle stesse al fine di verificare se, oltre a guidare il mezzo di trasporto sulla base di turni e percorsi da altri predisposti, al EN fossero attribuiti altri compiti, maggiormente qualificanti la sua attività ai sensi dell’art. 358 cod. pen., come, ad esempio, il controllo e la sorveglianza degli alunni che usufruivano del servizio di scuolabus (vedi Sez. 3, n. 8813 del 31/01/2002, Rv. 221435-01, in tema di procedibilità di ufficio dei delitti in materia di libertà sessuale). 8. Va, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà valutare, alla luce dei principi sopra esposti, se possa attribuirsi o meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio al ricorrente, con assorbimento di tutte le altre censure, che, all’evidenza, appaiono condizionate dalla risoluzione di tale preliminare questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP DI OL RI
udita la relazione svolta dal consigliere EP DI;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Antonino Curatola del foro di Reggio Calabria, in difesa di EN RO BE, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 8 luglio 2025, riformava parzialmente la sentenza, resa in sede di giudizio abbreviato, del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 11 marzo 2024, appellata da EN RO BE, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui agli artt. 81, 314, commi 1 e 2, cod. pen. in anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12267 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di EN RO BE, è stato proposto dai suoi difensori di fiducia ricorso con due distinti atti di impugnazione, con i quali si prospettano diversi motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Atto di impugnazione a firma dell’avv. Sclapari. 2.1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art. 314, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. Si contesta la qualificazione giuridica attribuita al fatto come peculato in luogo della prospettata configurazione come peculato di uso, tenuto conto che l’uso della cosa mobile altrui – lo scuolabus che aveva percorso dei chilometri in più rispetto ad altro mezzo – era occasionale e momentaneo. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 323-bis cod. pen. La Corte di appello si è riportata alla valutazione del giudice di primo grado, ritenendo la condotta particolarmente grave, prescindendo dal danno patrimoniale arrecato e considerando anche l’atteggiamento soggettivo del ricorrente che in sede di interrogatorio delegato si era avvalso della facoltà di non rispondere, senza valutare che, per il riconoscimento della tenuità, la giurisprudenza richiede, oltre che l’entità del danno economico, anche tutti gli elementi costitutivi del reato, la sua complessiva condotta e la personalità del reo. 2.1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe dato rilievo al precedente penale risalente nel tempo per escludere la possibilità di riconoscere l’invocato beneficio. Tuttavia, i Giudici di merito avrebbero potuto formulare prognosi favorevole non solo in virtù del fatto che si trattava di reato commesso nel 2010 giudicato con sentenza definitiva dal 2014 e, quindi, prescindendo dai limiti edittali dettati dall’art. 163 cod. pen., ma perché, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, quindi superando i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., può essere subordinata all’adempimento degli obblighi ivi previsti. 2.1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4) cod. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla riduzione della pena nell’applicazione dell’art. 62 n. 4) cod. pen. senza giungere fino ad un terzo. 2.1.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La richiesta è stata respinta sul presupposto che fosse prospettata in termini generici, ma la legge non impone che la stessa sia prospettata in termini specifici, ma solo che sussistano le condizioni di ammissibilità. 3 2.2. Atto di impugnazione a firma dell’avv. Curatola. 2.2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art. 314, comma 1, cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente sulla base di una motivazione contraddittoria utilizzando un compendio indiziario che, seppure suggestivo, non raggiungerebbe il grado di certezza richiesto per una pronuncia di condanna. Nel caso di specie, la Corte territoriale fonda il giudizio su una serie di presunzioni (consumo anomalo, orari e luoghi dei rifornimenti) senza tuttavia accertare in maniera inequivocabile la condotta appropriativa, non essendo stato chiarito se l’imputato abbia utilizzato la carta carburante per rifornire il proprio mezzo privato, ovvero se abbia utilizzato lo scuolabus per scopi personali. La motivazione risulterebbe illogica laddove avrebbe preferito la tesi accusatoria ritenendo non credibile la spiegazione fornita dal ricorrente. Infine, la Corte di appello avrebbe confermato apoditticamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, senza confrontarsi con la doglianza difensiva che sottolineava le mansioni meramente materiali ed esecutive. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di peculato di uso e vizio di motivazione. Anche a volere ritenere provata la condotta illecita, la Corte di merito avrebbe dovuto qualificarla come peculato di uso. Sotto questo profilo, il riferimento alla reiterazione delle condotte non sarebbe pertinente, atteso che ogni singolo episodio di presunto illecito utilizzo del carburante o del mezzo avrebbe avuto carattere estemporaneo e limitato nel tempo e la loro ripetizione avrebbe dato luogo al più ad un’ipotesi di reato continuato, ma sempre nella forma del peculato di uso. Infine, la Corte non avrebbe tenuto conto del principio di offensività, come delineato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’uso indebito di un bene pubblico assume rilevanza penale solo se produce danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, che nel caso di specie non vi sarebbe stata. 2.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione. Nel caso in esame la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l’oggettiva e riconosciuta esiguità del danno patrimoniale, lo stato di sostanziale incensuratezza dell’imputato, state l’unico e vetusto precedente penale, il comportamento processuale, avendo il ricorrente reso l’interrogatorio e fornito la sua versione dei fatti, senza assumere atteggiamenti di sfida o di chiusura. 2.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 4 2.2.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione alla conferma della sanzione accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen. La Corte territoriale ha confermato la predetta sanzione accessoria benché avesse ridotto la pena ad anni due di reclusione, tenuto conto che il presupposto per l’applicazione della sanzione è una condanna ad una pena detentiva che sia in concreto non inferiore a due anni. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato, nei termini di seguito precisati, il primo motivo dell’atto di impugnazione dell’avv. Curatola. L’accoglimento di questa doglianza comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure. 2. Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come emergesse per tabulas che la carta prepagata nella disponibilità del EN, dipendente del Comune di Montebello Ionico con mansioni di autista di scuolabus, che doveva essere utilizzata per effettuare i rifornimenti di carburante per il mezzo di trasporto, era stata utilizzata per prelievi di carburanti in giorni in cui il servizio di trasporto era stato sospeso, ovvero in giorni in cui il ricorrente era assente dal servizio per malattia, ovvero in orari in cui il EN aveva già timbrato il cartellino in uscita e, quindi, aveva già cessato il suo servizio, oppure ancora per eseguire prelievi di carburanti in Reggio Calabria, ove l’imputato domiciliava. A corroborare tale dato probatorio vi era il rilievo per cui il mezzo di trasporto utilizzato dall’imputato, pur percorrendo le medesime distanze di altro mezzo di trasporto utilizzato per il medesimo servizio, risultava avere consumato carburante in misura maggiore. Quanto alle giustificazioni addotte dal EN, la Corte ha ancora una volta motivato in maniera immune da censure logiche e giuridiche, evidenziando, ad esempio, come fosse solo il ricorrente a conoscere il PIN per l’utilizzo della carta prepagata, sicché, ove anche la stessa fosse stata lasciata in una cassetta posta negli uffici comunali, in ogni caso non ne sarebbe stato possibile l’utilizzo da parte di terzi. 3. Premesso, quindi, il fatto, così come accertato dai Giudici di merito, con motivazione attinente agli elementi di prova a disposizione e non manifestamente 5 illogica, dubbi emergono in ordine all’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al ricorrente, come detto, dipendente comunale, addetto al servizio di scuolabus. 4. Le due sentenze di merito hanno rappresentato come al conducente di un mezzo di trasporto pubblico debba essere attribuita la predetta qualifica, non limitandosi a svolgere una mera attività di natura materiale, costituita dalla guida del veicolo, ma avendo anche il compito di fare rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra la pubblica amministrazione concessionaria del servizio e l’utenza. 5. Come è noto, ai sensi dell’art. 358 cod. pen., agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio, recita sempre la noma, deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Con particolare riguardo alla figura dell’autista, anche pubblico dipendente, di un mezzo di trasporto pubblico, questa Corte ha escluso che si possa riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che la esclude per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. L'autista di mezzo pubblico, infatti, svolge un'attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità decisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sono predeterminati (Sez. 6, n. 1087 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 2066784-01, fattispecie in cui è stato escluso il reato di oltraggio a pubblico impiegato - art. 344 cod. pen., successivamente abrogato - all'autista di azienda consorziale di trasporti). Allo stesso modo e per le stesse ragioni, si è esclusa la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'autista giudiziario (Sez. 6, n. 43704 del 10/10/2001, Rv. 221122-01: fattispecie in cui si è esclusa la configurabilità del delitto di peculato, in luogo di quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera - art. 646, 61 n. 11 cod. pen. -, nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio), a meno che l'autista di un ufficio giudiziario, oltre a svolgere tali mansioni, si occupi di fatto di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l'inserimento di dati nel registro informatico mediante 6 chiavi d'accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc., in tale modo essendo investito di una pubblica funzione, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 2745 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242423-01: fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio). Più di recente, si è precisato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, essendo insufficiente a tal fine la mera sussistenza della qualifica di pubblico dipendente (Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un conducente di mezzi dell'ente provincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburante effettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli, nella quale si era ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva pur in assenza della verifica delle specifiche mansioni affidate all'imputato). Sicché, si è affermato che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attività di interesse pubblico (Sez. 6, n. 15783 del 18/03/2025, Rv. 287955-01: in applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburante dell'autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle prime cure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, di registrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi di manutenzione del mezzo), mentre, per contro, si è stabilito che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il conducente di mezzo di trasporto pubblico che sia addetto anche alla vendita del titolo di viaggio, essendo tenuto a svolgere un'attività di controllo del rispetto dei regolamenti di viaggio da parte del passeggero che esula dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 25942 del 29/05/2025, Rv. 288316-01: fattispecie in tema di peculato). 6. Dunque, ai fini dell'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico. 7 E’ necessario l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, che, se si caratterizza per l’espletamento di mere mansioni di ordine ovvero in operazioni di esclusiva natura materiale, non può essere idonea ad attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 7. Nel caso in esame, coglie nel segno la doglianza difensiva, che lamenta come, a fronte di apparenti attività di ordine materiale svolte dal ricorrente (la guida del mezzo di trasporto pubblico destinato a scuolabus), i Giudici di merito, al fine di attribuirgli la qualifica di incaricato di pubblico servizio, si siano limitati ad un apprezzamento astratto delle sue mansioni, senza procedere, invece, al necessario e concreto accertamento delle stesse al fine di verificare se, oltre a guidare il mezzo di trasporto sulla base di turni e percorsi da altri predisposti, al EN fossero attribuiti altri compiti, maggiormente qualificanti la sua attività ai sensi dell’art. 358 cod. pen., come, ad esempio, il controllo e la sorveglianza degli alunni che usufruivano del servizio di scuolabus (vedi Sez. 3, n. 8813 del 31/01/2002, Rv. 221435-01, in tema di procedibilità di ufficio dei delitti in materia di libertà sessuale). 8. Va, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà valutare, alla luce dei principi sopra esposti, se possa attribuirsi o meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio al ricorrente, con assorbimento di tutte le altre censure, che, all’evidenza, appaiono condizionate dalla risoluzione di tale preliminare questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP DI OL RI