Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., la qualifica di incaricato di pubblico servizio va riconosciuta a colui che, di fatto, svolgendo attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli, sia effettivamente investito di una pubblica funzione, purchè a tale esercizio di funzioni pubbliche si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, contestato all'autista di un ufficio giudiziario che, oltre a svolgere tali mansioni, si era di fatto occupato di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, la preparazione di copie di atti, l'inserimento di dati nel registro informatico mediante chiavi d'accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1602
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 25111/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale di Milano;
avverso la sentenza 25 febbraio 2008 della Corte di appello di Milano che, in riforma della decisione 25 febbraio 2008 del Tribunale di Voghera, ha assolto De SO LO dai reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio contestatigli ai capi sub 5 (fino al maggio 2000) e 6 (fino al dicembre 2000);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione ed il difensore dell'imputato che ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello di Milano.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La decisione assolutoria del Corte distrettuale è stata motivata per l'assenza di prova certa che il De SO, che svolgeva istituzionalmente mansioni di autista, abbia di fatto assunto la qualità di incaricato di pubblico servizio per essersi occupato:
della fonoregistrazione degli interrogatori in carcere;
dell'archiviazione dei procedimenti contro ignoti, o di aver fatto annotazioni sul Registro informatico di cui non vi è prova certa. Sul punto la Corte territoriale afferma ancora che non può neppure integrare la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'abusivo uso del Rege non impedito dai responsabili del servizio stesso;
oppure la ricezione ed utilizzo di notizie riservate irregolarmente comunicategli dagli operatori autorizzati.
Il Procuratore generale ricorrente lamenta sul punto vizio di motivazione, per l'incertezza e la sommarietà dell'argomentare del giudice di merito il quale, scostandosi dalla decisione del Tribunale, avrebbe concluso con un'assoluzione priva di fondamento in fatto e in diritto.
In particolare la parte pubblica ricorrente ha segnalato in fatto che il De SO non svolgeva solo le mansioni di autista, ma fosse addetto anche alla registrazione degli interrogatori, collaborando, quando non era impegnato nella guida dell'autovettura di servizio, presso la cancelleria dell'Ufficio G.I.P., facendo copie di atti, svolgendo attività di inserimento dati e di archiviazione dei procedimenti contro ignoti, utilizzando il registro informatico REGE mediante le password fornitegli dai colleghi dell'ufficio abilitati all'accesso, con la possibilità di operare, una volta entrato nel sistema, anche nella sezione "noti", oltre che in quella degli "ignoti". Osserva ancora il Procuratore generale che l'utilizzo del sistema informatizzato, secondo il Tribunale (non smentito sul punto dalla sentenza d'appello) consentiva, tra l'altro, l'accesso alle informazioni relative alle richieste di misure cautelari formulate dal pubblico ministero e alle conseguenti decisioni del G.I.P., cosi come provata era, sempre a giudizio del Tribunale, la possibilità, per il De SO, di visionare il registro delle intercettazioni, depositato in luogo accessibile all'imputato presso la cancelleria dell'ufficio G.I.P..
Palese sarebbe quindi, a giudizio del ricorrente, l'incongruenza sul piano logico della motivazione della sentenza gravata, laddove si sostiene che l'utilizzo "abusivo" del registro informatico da parte del De SO non possa aver determinato, di fatto, l'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio: "viene da chiedersi come si possa considerare abusivo, ai fini in esame, un accesso al sistema informatizzato che avveniva sistematicamente utilizzando le password, messe a disposizione dell'imputato dai colleghi abilitati all' accesso e, soprattutto, per lo svolgimento di attività proprie dell'ufficio di cancelleria". Da qui la censura attinente all'erronea applicazione della norma di cui all'art. 358 c.p., atteso che nella sentenza gravata sarebbe stato pretermesso il principio secondo cui anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando avvenga sulla base di una investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva, vale ad attribuire rilevanza penale alle attività svolte da dipendenti pubblici al di là delle proprie mansioni.
Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio motivazionale, posto che il legislatore del 1990 ha inteso definitivamente abbandonare una designazione soggettivistica della qualità di pubblico ufficiale e si è invece attestato su di un criterio oggettivo, incentrato su una connotazione funzionale dell'attività, tale da essere qualificata entro la cornice dello statuto penale.
In tale ambito - come correttamente osservato dal Procuratore generale - va considerato funzionario di fatto colui che, senza una formale investitura, sia effettivamente investito di una pubblica funzione, purché ad un simile esercizio di funzioni pubbliche si accompagni - come nella specie - quanto meno l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6^, U.P: 6 aprile 1999, P.M. in proc. Capuzzo e altri;
Cass. Penale sez. 6^, U.P. 30 novembre 1998, Berghella, Iacchettini).
La fondatezza del motivo imporrebbe l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, evenienza questa peraltro impedita dalla sopravvenuta causa estintiva data dal decorso del termine massimo di prescrizione: la sentenza della Corte di Appello di Milano va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla assoluzione relativa ai reati di cui ai capi 5 e 6, che vanno dichiarati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione relativa ai reati di cui ai capi 5 e 6, che dichiara estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009