Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Il difetto dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo relativi ai requisiti del credito previsti dall'art. 633 cod. proc. civ. non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, salva la revoca del decreto ingiuntivo (comportante, se del caso, effetti secondari, per esempio in tema di esecuzione provvisoria del decreto), e non può essere fatto valere in appello, se non già dedotto in primo grado con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Ettore Mercurio Presidente
Dr. Fernando Lupi Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Attilio Celentano Consigliere
Dr. Paolo Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO INCO S.P.A., in persona del Presidente sig. Jean Marc Givert, elettivamente domiciliata in Roma alla via Antonio Chinotto n. 1 presso lo studio degli avv. Giulio Celebrano e Romana Majonica, che la rappresentano, e difendono in unione agli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò, per mandato a margine del ricorso,
CONTRO
VA DR, ET RI RA, e AN OM, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Tripepi del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Sansoni in Roma alla via Giorgio Scalia n. 39, giusta mandato a margine del controricorso,
controricorrenti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 13 marzo - 11 settembre 1996, notificata il 23 ottobre 1996, n. 12639/96, n. 29694/94 R.G. A.C. dell'anno 1994;
udita nella pubblica udienza del 4 febbraio 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli;
udito l'avv.. Giulio Celebrano per la società ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20 aprile 1994 la S.p.a. Metro NC proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 27 dicembre 1993, con la quale detto Pretore G.L., nel rigettare le opposizioni proposte dalla società avverso alcuni decreti ingiuntivi, aveva confermato la condanna della società al pagamento, in favore dei dipendenti VA DR, RO ER RA e OM AN, rispettivamente delle somme di lire 691.456, lire 517.156 e lire 527.633, spettanti a titolo di "indennità sostitutiva per complessive 24 ore ogni anno e per un totale di 44 ore di permesso non godute".
La società appellante "in primis" eccepiva la nullità dei decreti ingiuntivi, in quanto emessi in assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 ss. c.p.c. per l'esperibilità della procedura monitoria;
inoltre, nel merito, assumeva che l'impugnata sentenza era ingiusta in quanto il Pretore, malamente interpretando il punto VI del Contratto integrativo aziendale del 6 dicembre 1988, aveva stravolto il significato della disposizione pattizia, pervenendo a delle conclusioni che non solo erano inesatte, ma che addirittura comportavano il sorgere di un ingiustificato privilegio in favore di alcuni C.D.A. a scapito dei dipendenti di altre unità produttive. In particolare, la Metro NC asseriva che, in base alla previsione contenuta nel C.I.A. in questione, la stessa società avrebbe presentato, entro il 28 febbraio 1989, un progetto di organizzazione del lavoro improntato ai criteri ivi elencati, progetto che, tra l'altro, concerneva anche una riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, sulla quale avrebbero dovuto effettuarsi confronti e contrattazioni a livello territoriale al fine di realizzare specifiche intese, in mancanza delle quali sarebbero rimaste in vigore le intese ancora in atto. Inoltre tale contratto prevedeva anche che la riduzione dell'orario a 38 ore settimanali avrebbe iniziato a decorrere dal 1^ luglio 1990, previo confronto con i C.D.A. sulle modalità di applicazione.
Pertanto, secondo la Metro, già dal solo tenere letterale del testo era dato evincere il corretto senso della norma contrattuale, per cui, in difetto di intese atte a realizzare la riduzione dell'orario di lavoro, sarebbe rimasto in vigore il vecchio orario, a nulla rilevando la previsione secondo cui l'attuazione del nuovo orario avrebbe avuto decorrenza dal 1^ luglio 1990, trattandosi di ipotesi comunque subordinata ad un accordo con i C.D.A. sulle modalità di accordo che non era mai intervenuto. Di conseguenza, poiché i rappresentanti dei lavoratori non avevano inteso assolvere all'obbligo nascente da tale disposizione, non poteva essere addebitata all'appellante società la responsabilità per la mancata attuazione dell'orario ridotto nei tempi previsti, soprattutto alla luce del comportamento emissivo tenuto dalle controparti contrattuali.
Infine la Metro contestava il riconoscimento, contenuto in sentenza, di un'indennità pari alle 24 ore risultanti dalla differenza tra le ore prelevate dai permessi retribuiti, pari a 72, e quelle rimanenti dal calcolo complessivo delle ore da lavorare in meno, equivalendo ciò al riconoscimento di una scelta unilaterale e, comunque, di un'opzione del lavoratore non prevista dal contratto, che invece sanciva l'obbligo di negoziazione delle modalità di attuazione dell'orario di lavoro, fermo restante quanto pattuito al punto d) del C.I.A. In ogni caso, poi, la società faceva altresì presente che le 24 ore residue, non erano monetizzabili, non avendo la riduzione dell'orario di lavoro il fine di realizzare alcun aumento di stipendio, tanto che, ove si fosse seguita la tesi sostenuta dal Pretore, si sarebbero sostanzialmente premiati quei C.d.A. che si erano rifiutati di concordare la stessa riduzione, con conseguente illegittima discriminazione verso quei dipendenti di altri magazzini che, raggiunto l'accordo avevano effettuato un orario di lavoro settimanale di 38 ore. Di conseguenza la Metro concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità dei decreti ingiuntivi, ed in via subordinata il rigetto delle originarie domande proposte dai lavoratori, con vittoria di spese di lite. Costituitisi in giudizio, gli appellati si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Con sentenza in data 13 marzo - 11 settembre 1996 notificata il 23 ottobre 1996 il Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante a pagare agli appellati le spese del grado. Osservava il Tribunale premesso che era inammissibile il motivo;
d'appello, concernente la pretesa nullità dei decreti ingiuntivi opposti -, che era infondato il secondo motivo di doglianza, concernente l'asserita erronea interpretazione della norma contrattuale, in quanto il dato testuale della norma pattizia, come già rilevato dal Pretore, era tale da far ritenere che la riduzione dell'orario di lavoro sarebbe comunque entrata in vigore a decorrere dal 1^ luglio 1990, indipendentemente dall'esito del previsto confronto con i C.d.A., attuabili in deroga alle previsioni di cui all'art. 28 della vigente contrattazione collettiva;
che tale interpretazione trovava conforto anche nel disposto di cui al successivo comma d) del punto VI del C.I.A., che, nel sancire direttamente i criteri di immediata applicazione della riduzione d'orario, faceva espresso riferimento all'art. 28 punto c) del vigente C.C.N.L. (prevedendo la possibilità di attingere, per il prelievo di due ore settimanali effettivamente lavorate, al c.d. monte-permessi); che era ovvia che tale norma, ove si fosse acceduto alla tesi dell'indispensabilità dell'accordo sostenuta dalla società, avrebbe dovuto ritenersi come "inutiliter data"; e che anche dal punto di vista logico il termine "confronto" sulle modalità di applicazione della riduzione d'orario, contenuto nel predetto comma c), non poteva essere interpretato nel senso di "accordo".
Osservava il Tribunale che era infondato anche il terzo motivo di appello, inerente all'asserita illegittima monetizzazione delle ore eccedenti i permessi retribuiti per contrasto con lo spirito della disposizione contrattuale;
che infatti il vigente C.C.N.L. (in part. artt. 28 e 49), in tema di permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro, stabiliva i seguenti criteri:
1) tutti i dipendenti del terziario, tenuti all'osservanza di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, hanno il diritto di godere di n. 88 ore di permesso retribuito per ogni anno di lavoro e, in difetto, a percepire la corrispondente indennità sostitutiva, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto;
2) eventuali orari di lavoro inferiori al tetto delle 40 ore vengono realizzati mediante l'assorbimento dei suddetti permessi retribuiti, ed attraverso il godimento di eventuali ulteriori ore di permesso eccedenti la misura delle 88 ore;
3) i permessi che non sono stati fruiti dai dipendenti entro l'anno di maturazione sono soggetti a decadenza, con conseguente diritto del lavoratore al loro pagamento sulla scorta della retribuzione di fatto percepita al momento della scadenza stessa.
Pertanto secondo il Tribunale, la decisione pretorile, che aveva riconosciuto la monetizzazione delle ore in questione, era pienamente conforme allo spirito delle norme contrattuali, e concreto risultato discriminatorio si raggiungerebbe seguendo, la tesi dell'appellante, per cui effettivamente lavoratori svolgenti identiche mansioni in differenti unità produttive percepirebbero un'identica retribuzione, a fronte di prestazioni lavorative quantitativamente diverse. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 20 dicembre 1996, la Metro, Self, Service all'ingrosso NC S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria. Resistono con controricorso notificato il 21 gennaio 1997 i lavoratori intimati, che hanno altresì depositato memoria. Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto che l'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi non potesse essere sollevata in grado di appello, trattandosi di eccezione che può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, e rilevabile anche d'ufficio, che i decreti ingiuntivi "de quibus" sono nulli, essendo stati emessi in assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 ss. c.p.c., non essendo i pretesi crediti certi, liquidi ed esigibili, in quanto venivano fatti derivare dal C.I.A. del 6 dicembre 1988, il cui contenuto era suscettibile di diverse interpretazioni, che presupponevano anche un'istruttoria in ordine agli adempimenti ivi previsti.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che la sentenza impugnata viola le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Richiamato invero il punto VI del C.I.A. del 6 dicembre 1988 in materia di orario di lavoro, deduce che la sentenza impugnata stravolge il dettato della predetta disposizione con le affermazioni riportate in narrativa;
che l'assunto del Tribunale non è rafforzato dalla disposizione di cui al comma d) del punto VI;
che il Tribunale avrebbe dovuto indagare anche sulla "comune intenzione delle parti", nonché sul comportamento delle parti successivo alla conclusione del CIA, ed avrebbe dovuto tener conto dell'interpretazione complessiva dell'atto, di cui all'art. 1363 c.c.; che alla stregua del tenore letterale delle disposizioni del CIA, in difetto di intese atte a realizzare la riduzione dell'orario di lavoro, sarebbe rimasto in vigore il vecchio orario, a nulla rilevando la circostanza che il nuovo orario avrebbe avuto decorrenza dal 1^ luglio 1990: infatti ciò era comunque subordinato ad un accorda con i "CdA sulle modalità di applicazione", accordo che peraltro non vi era stato, sebbene la società avesse predisposto due progetti, ai fini dell'attuazione della citata riduzione di orario, non approvati ne' dalle organizzazioni sindacali, ne' dal CdA del magazzino, presso il quale i controricorrenti prestavano la loro attività; che pertanto correttamente la Metro aveva applicato il vecchio orario di 40 ore settimanali;
che il termine confronto era stato immotivatamente interpretato in senso restrittivo. Aggiunge la ricorrente che comunque anche in tema di legittimità della monetizzazione delle ore eccedenti i permessi retribuiti , la sentenza ha violato;
le norme di ermeneutica, non essendo legittimo, ne' ammissibile il "riconoscimento di un'indennità pari alle 24 ore risultanti dalla differenza tra le ore prelevate dai permessi retribuiti, pari a 72, e quelle rimanenti dal calcolo complessivo delle ore da lavorare in meno"; che in tutti i magazzini , ove era stato attuato l'orario ridotto, in nessun caso erano state monetizzate le 24 ore residue, e che del resto le stesse non erano monetizzabili per vari ordini di motivi.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
È invero "jus receptum" che l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di decidere sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se il decreto sia stato emesso, fuori dai casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
sicché lo stesso giudice può dichiarare la "nullità" del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per difetto di altri "presupposti processuali", cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti dell'opponente e dell'opposto (v. "ex plurimis" Cass. 26 aprile 1993 n. 4857). Diversa è invece l'ipotesi della "revoca" del decreto emesso in carenza delle "condizioni di ammissibilità" richieste ex art.633 c.p.c. - che è poi quella fatta valere dalla società per la prima volta solo in sede di gravame - in quanto la "revoca" del decreto emesso in carenza dei presupposti "può" solo comportare - oltre ulteriori eventuali effetti secondari (come in tema di esecuzione provvisoria) la caducazione della condanna al pagamento delle spese contenuta nello stesso decreto (v. tra le altre Cass. 26 ottobre 1992 n. 11613; "contra" peraltro, nel senso che l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento Cass. 28 settembre 1994 n. 7892,, e già Cass. 20 giugno 1983 n. 4234). Non vertendosi in ipotesi di "nullità" del decreto, bensì di ipotesi di eventuale "revoca" dello stesso per dedotta carenza dei "presupposti" richiesti ex artt. 633 ss. c.p.c. non si tratta di "nullità" rilevabile anche di ufficio in sede di gravame, e la parte, che propone opposizione, ha l'onere di dedurre la mancanza delle "condizioni di ammissibilità" previste dall'art. 633 c.p.c.; e solo in tal caso essa può impugnare il capo della sentenza resa nel giudizio di opposizione,, che ha respinto la sua domanda di "revoca", od ha omesso di pronunciare al riguardo - potendo, come si: è detto la revoca del decreto emesso in carenza di dette, "condizioni", comportare la caducazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio -.
Non può pertanto la parte proporre l'"eccezione" per la prima volta in grado di appello, trattandosi di una "eccezione in senso proprio", e non di mere, difese (in relazione alle quali, non sussistono preclusioni in sede di gravame), volta in particolare a far caducare la statuizione sulle spese del procedimento monitorio. Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della relativa doglianza proposta per la prima volta solo in sede di gravame.
Sgombrato il, campo dalla questione processuale, restano da esaminare i motivi c.d "di merito", proposti con il secondo mezzo d'impugnazione.
Ed il compito è certamente reso più, agevole dall'ampia esposizione, al riguardo, della motivazione della sentenza impugnata (v. narrativa) e dalla del pari ampia esposizione del motivo di impugnazione.
Sebbene infatti il motivo in esame investa anche aspetti di ermeneutica processuale ex: artt. 1362 ss. c.c., in definitiva le doglianze, pur prospettando la illogicità della interpretazione del Tribunale, finiscono più che altro nel prospettare solo l'interpretazione della normativa contrattuale, in senso difforme da quello del Tribunale.
E, vertendosi in tema di normativa contrattuale di diritto comune (contratto integrativo aziendale e contratto collettivo nazionale di lavoro), non interessa stabilire l'interpretazione contrattuale della ricorrente sia o meno rispettosa dei canoni ermeneutici, bensì se l'interpretazione del Tribunale sia rispettosa dei canoni predetti, sulla base di una motivazione congrua e corretta sotto il profilo, logico-giuridico.
E la lettura della motivazione del Tribunale indica chiaramente che si è presenza di una motivazione congrua e corretta sotto il profilo giuridico, nel pieno rispetto dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 s.s.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'interpretazione del Tribunale è pienamente rispettosa non solo della lettera del C.I A. (nel fissare la decorrenza dell'orario ridotto, e nell'interpretare la parola "confronto", ben diversa da quella di "accordo", nonché nel dedurre dalla normativa contrattuale la possibilità di "monetizzare" le ore eccedenti i permessi retribuiti), ma anche dell'interpretazione complessiva, delle clausole del CIA e del richiamato C.C.N.L., della volontà dei contraenti quale emergente dalla normativa stessa - con il rilievo delle discriminatorie conseguenze derivanti da diversa interpretazione (proprio in relazione ai magazzini nei quali l'orario ridotto era stato attuato), e pertanto anche del comportamento delle parti successivo alla conclusione del C.I.A. in questione.
Nè certo;
poteva costituire motivo, di interpretazione delle clausole contrattuali, in senso difforme, dall'interpretazione del Tribunale, l'atteggiamento della società nella presente vertenza, in contrasto con quello delle organizzazioni sindacali e del CdA del magazzino, essendo chiaro che, se si è realizzato il previsto, "confronto", non si è realizzato invece l'"accordo", che avrebbe eliminato in radice la vertenza stessa.
Per quanto in particolare concerne la "monetizzazione" delle ore eccedenti i permessi retribuiti va specificamente richiamata l'ampia motivazione del Tribunale, anche con espresso richiamo alle norme del C.C.N.L., del quale sono stati esaminati i criteri informatori, con puntuale riferimento agli articoli 28 e 49 del contratto medesimo, in tema di permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro, sempre con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 70.500; oltre lire 4.000.000= (quattromilioni) per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999