CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18299 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: PI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di ISERNIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18299 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Isernia con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di AN AN, in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), d.lgs 285/1992, commesso in Venafro il 31.03.2021. Il Giudicante ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi due e giorni 20 di arresto e di euro 750,00,00 di ammenda e non ha disposto la sospensione della patente guida 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso in violazione di legge di provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso appare fondato. Come già affermato da codesta Corte su ricorsi analoghi (sez. 4, n. 625 del 20/12/2022, dep. 2023, in tema di revoca) si tratta di sanzioni amministrative accessorie che, per loro natura, devono essere applicate obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Sez. 4, n. 27531 del 05/05/2005, Rv. 232015; Sez. 4 n. 36868 del 14/03/2007, Rv. 237231). Tale giurisprudenza ricorda anche che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. Melzani Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). L'art. 186, comma 2 -quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti». L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 1 guida da uno a due anni;
durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Isernia , nella sentenza oggi impugnata, non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A fronte della accertata violazione di legge, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va annullata con rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente omesso di applicato la sanzione amministrativa accessoria Sez. U - , n. 21369 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279349 - 01 Sez. 4 - , n. 29179 del 23/05/2018 Cc. (dep. 25/06/2018 ) Rv. 273091 - 01; ciò in quanto le statuizioni riguardanti la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, contenute nella sentenza non appellabile di patteggiamento, possono formare oggetto di ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Isernia che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa determinandone la durata. 5.1. Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo quanto previsto dall'art. 186 9 bis cod.strada. In argomento occorre richiamare l'orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca ( cfr. Sez. 4 n.12262 del 8.02.2018 rv 2725531-01) 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia, che conseguentemente vorrà disporre la sospensione dell'esecuzione della predetta sanziona amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia. Così deciso il 5.04.2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18299 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Isernia con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di AN AN, in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), d.lgs 285/1992, commesso in Venafro il 31.03.2021. Il Giudicante ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi due e giorni 20 di arresto e di euro 750,00,00 di ammenda e non ha disposto la sospensione della patente guida 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso in violazione di legge di provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso appare fondato. Come già affermato da codesta Corte su ricorsi analoghi (sez. 4, n. 625 del 20/12/2022, dep. 2023, in tema di revoca) si tratta di sanzioni amministrative accessorie che, per loro natura, devono essere applicate obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Sez. 4, n. 27531 del 05/05/2005, Rv. 232015; Sez. 4 n. 36868 del 14/03/2007, Rv. 237231). Tale giurisprudenza ricorda anche che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. Melzani Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). L'art. 186, comma 2 -quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti». L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 1 guida da uno a due anni;
durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Isernia , nella sentenza oggi impugnata, non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A fronte della accertata violazione di legge, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va annullata con rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente omesso di applicato la sanzione amministrativa accessoria Sez. U - , n. 21369 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279349 - 01 Sez. 4 - , n. 29179 del 23/05/2018 Cc. (dep. 25/06/2018 ) Rv. 273091 - 01; ciò in quanto le statuizioni riguardanti la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, contenute nella sentenza non appellabile di patteggiamento, possono formare oggetto di ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Isernia che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa determinandone la durata. 5.1. Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo quanto previsto dall'art. 186 9 bis cod.strada. In argomento occorre richiamare l'orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca ( cfr. Sez. 4 n.12262 del 8.02.2018 rv 2725531-01) 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia, che conseguentemente vorrà disporre la sospensione dell'esecuzione della predetta sanziona amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia. Così deciso il 5.04.2023