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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17878 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le memorie e le conclusioni dei difensori delle parti civili, avv. Marco Galati per XXXXXXXXXXXXXX e avv. Maria Letizia Galati, per XXXXXXXXXXXXXXXXX e per XXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. Antonio Ingroia, che insiste per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Catania, la quale aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17878 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 05/05/2026 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che deducono:
2.1. l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 601 cod. proc. pen. e 23-bisd.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto il decreto di citazione in appello, in maniera contraddittoria, per un verso, citava le parti a comparire alla “pubblica udienza” fissata per il 20 febbraio 2025, ore 9.30, affermando espressamente che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e, per altro verso, informava l’imputato della facoltà di richiedere, tramite il proprio difensore, “la partecipazione alla superiore udienza”, senza la specificare che si sarebbe proceduto in camera di consiglio salvo richiesta di partecipazione dell’interessato; a tal proposito, l’ordinanza della Corte di appello, che annullava il precedente provvedimento di conversione del rito cartolare in trattazione orale, rigettando altresì l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, sarebbe illegittima in quanto non considera che il predetto decreto conteneva in maniera espressa l’indicazione che il procedimento sarebbe stato trattato in pubblica udienza e che l’imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ove non fosse comparso: elementi incompatibili con la trattazione cartolare del procedimento. 2.2. la violazione dell’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito dell’affidamento della persona offesa all’imputato, ritenuta sulla base di dato meramente soggettivo, ossia la percezione del ricorrente, quale persona di riferimento, per la madre della persona offesa, e per il mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.
2.3. la violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sulla base di una motivazione illogica, in quanto fondata esclusivamente sulle presunte conseguenze psicologiche della persona offesa, che, peraltro, ben potrebbero essere riconducibili a ragioni inconferenti rispetto alle condotte contestate all’imputato, e considerando, infine, che il consenso espresso dalla minore è derivato dall’esternazione dei sentimenti che il XXXXXXXXX effettivamente provava nei confronti della persona offesa. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui si riferisce alla reiterazione dei rapporti, stante la non conclamata gravità sia degli atti, sia delle presunte conseguenze psicologiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Si osserva che l’appello è stato depositato il 27 giugno 2023; esso è perciò disciplinato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a tenore del quale “Per le 2 impugnazioni proposte sino al 30 luglio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”. In particolare, rileva il disposto dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, secondo cui “fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire”.
2.2. Si osserva che, dagli atti processuali - che il Collegio può consultare, stante la natura processuale dell’eccezione - risulta che, con il decreto di citazione per il giudizio di appello, l’imputato veniva citato “a comparire all’udienza pubblica” per il giorno 20 febbraio 2025, avvisando che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e che “l’imputato ha la facoltà di chiedere, tramite il proprio difensore nelle forme e termini di legge, la partecipazione alla superiore udienza (art. 23-bis decreto legge 28/10/20 n. 137, convertito in legge 18/12/20, n. 176)”. Orbene, dalla lettura del decreto di citazione, come già correttamente ritenuto dalla Corte di merito (cfr. p.
5-6 della sentenza impugnata), deve ritenersi che non sia ravvisabile alcun fraintendimento o, addirittura, alcuna lesione dei diritti difensivi, in quanto l’atto espressamente indicava la possibilità di chiedere la partecipazione all’udienza ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, e considerando che l’indicato art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 espressamente prevedeva, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto- legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”.
2.3. In ogni caso, deve ribadirsi che, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, [...], Rv. 283179 - 01), e considerando, inoltre, che, nella vicenda in esame, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 6), “le parti presentavano nei termini le rispettive conclusioni e memorie scritte senza chiedere la trattazione orale”, sicché non è dato nemmeno comprendere in che modo sia astrattamente prefigurabile la lesione dei diritti di difesa e/o del contraddittorio. 3. I restanti motivi sono inammissibili perché reiterano censure già adeguatamente 3 vagliate e disattese dalla Corte di merito con una motivazione scevra da errori di diritto e da profili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 4. Quanto al secondo motivo, si rammenta che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, [...], Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275832 – 01; Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, [...], Rv. 264116 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente ravvisato la sussistenza dell’affidamento (cfr. p. 15-16 della sentenza impugnata), posto che l’imputato si era offerto di badare, peraltro del tutto gratuitamente, alle minori, quando la loro madre non era casa perché andava a lavorare, a tal punto che la persona offesa, all’epoca quattordicenne, ha riferito che vedeva nel XXXXXXXXX una figura paterna. 5. Né, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen. la quale, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 18 della sentenza impugnata), ha carattere residuale, trovando applicazione “fuori dai casi previsti dai commi precedenti”, con la conseguenza che l’accertato rapporto di affidamento tra la persona offesa e l’imputato, come nella vicenda qui al vaglio, fa sì che gli atti sessuali consumati tra i due siano inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. 6. Quanto, infine, al terzo motivo, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della minore gravità sulla base sia della reiterazione dei rapporti sessuali, sia della gravità del danno provocato alla minore, la quale ha avviato un percorso psicoterapeutico per elaborare il trauma vissuto, non ancora del tutto superato, attesa la sua reazione emotiva manifestata in sede di esame dibattimentale, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-quater cod. pen., è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284203 – 01; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269600 - 01). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non 4 ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. L’imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Catania mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le memorie e le conclusioni dei difensori delle parti civili, avv. Marco Galati per XXXXXXXXXXXXXX e avv. Maria Letizia Galati, per XXXXXXXXXXXXXXXXX e per XXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. Antonio Ingroia, che insiste per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Catania, la quale aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17878 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 05/05/2026 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che deducono:
2.1. l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 601 cod. proc. pen. e 23-bisd.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto il decreto di citazione in appello, in maniera contraddittoria, per un verso, citava le parti a comparire alla “pubblica udienza” fissata per il 20 febbraio 2025, ore 9.30, affermando espressamente che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e, per altro verso, informava l’imputato della facoltà di richiedere, tramite il proprio difensore, “la partecipazione alla superiore udienza”, senza la specificare che si sarebbe proceduto in camera di consiglio salvo richiesta di partecipazione dell’interessato; a tal proposito, l’ordinanza della Corte di appello, che annullava il precedente provvedimento di conversione del rito cartolare in trattazione orale, rigettando altresì l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, sarebbe illegittima in quanto non considera che il predetto decreto conteneva in maniera espressa l’indicazione che il procedimento sarebbe stato trattato in pubblica udienza e che l’imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ove non fosse comparso: elementi incompatibili con la trattazione cartolare del procedimento. 2.2. la violazione dell’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito dell’affidamento della persona offesa all’imputato, ritenuta sulla base di dato meramente soggettivo, ossia la percezione del ricorrente, quale persona di riferimento, per la madre della persona offesa, e per il mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.
2.3. la violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sulla base di una motivazione illogica, in quanto fondata esclusivamente sulle presunte conseguenze psicologiche della persona offesa, che, peraltro, ben potrebbero essere riconducibili a ragioni inconferenti rispetto alle condotte contestate all’imputato, e considerando, infine, che il consenso espresso dalla minore è derivato dall’esternazione dei sentimenti che il XXXXXXXXX effettivamente provava nei confronti della persona offesa. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui si riferisce alla reiterazione dei rapporti, stante la non conclamata gravità sia degli atti, sia delle presunte conseguenze psicologiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Si osserva che l’appello è stato depositato il 27 giugno 2023; esso è perciò disciplinato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a tenore del quale “Per le 2 impugnazioni proposte sino al 30 luglio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”. In particolare, rileva il disposto dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, secondo cui “fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire”.
2.2. Si osserva che, dagli atti processuali - che il Collegio può consultare, stante la natura processuale dell’eccezione - risulta che, con il decreto di citazione per il giudizio di appello, l’imputato veniva citato “a comparire all’udienza pubblica” per il giorno 20 febbraio 2025, avvisando che “l’imputato, non comparendo, sarà giudicato in assenza”, e che “l’imputato ha la facoltà di chiedere, tramite il proprio difensore nelle forme e termini di legge, la partecipazione alla superiore udienza (art. 23-bis decreto legge 28/10/20 n. 137, convertito in legge 18/12/20, n. 176)”. Orbene, dalla lettura del decreto di citazione, come già correttamente ritenuto dalla Corte di merito (cfr. p.
5-6 della sentenza impugnata), deve ritenersi che non sia ravvisabile alcun fraintendimento o, addirittura, alcuna lesione dei diritti difensivi, in quanto l’atto espressamente indicava la possibilità di chiedere la partecipazione all’udienza ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, e considerando che l’indicato art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 espressamente prevedeva, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, del decreto- legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertivo, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”.
2.3. In ogni caso, deve ribadirsi che, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, [...], Rv. 283179 - 01), e considerando, inoltre, che, nella vicenda in esame, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 6), “le parti presentavano nei termini le rispettive conclusioni e memorie scritte senza chiedere la trattazione orale”, sicché non è dato nemmeno comprendere in che modo sia astrattamente prefigurabile la lesione dei diritti di difesa e/o del contraddittorio. 3. I restanti motivi sono inammissibili perché reiterano censure già adeguatamente 3 vagliate e disattese dalla Corte di merito con una motivazione scevra da errori di diritto e da profili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 4. Quanto al secondo motivo, si rammenta che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, [...], Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275832 – 01; Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, [...], Rv. 264116 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha correttamente ravvisato la sussistenza dell’affidamento (cfr. p. 15-16 della sentenza impugnata), posto che l’imputato si era offerto di badare, peraltro del tutto gratuitamente, alle minori, quando la loro madre non era casa perché andava a lavorare, a tal punto che la persona offesa, all’epoca quattordicenne, ha riferito che vedeva nel XXXXXXXXX una figura paterna. 5. Né, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen. la quale, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 18 della sentenza impugnata), ha carattere residuale, trovando applicazione “fuori dai casi previsti dai commi precedenti”, con la conseguenza che l’accertato rapporto di affidamento tra la persona offesa e l’imputato, come nella vicenda qui al vaglio, fa sì che gli atti sessuali consumati tra i due siano inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen. 6. Quanto, infine, al terzo motivo, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della minore gravità sulla base sia della reiterazione dei rapporti sessuali, sia della gravità del danno provocato alla minore, la quale ha avviato un percorso psicoterapeutico per elaborare il trauma vissuto, non ancora del tutto superato, attesa la sua reazione emotiva manifestata in sede di esame dibattimentale, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-quater cod. pen., è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284203 – 01; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269600 - 01). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non 4 ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. L’imputato, infine, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Catania mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5