Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2002, n. 15375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15375 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
GVL IEI 'N ISNIS IV ee 68394 2 4 REPUBBLICA ITALIANA IN OMODEL POP53 1 CORTES PREMAH CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Trattamento fiscale del disavanzo da fusione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE R.G.N. 6302/2000 Dott. Mario CICALA CONSIGLIERE Dott. Eugenio AMARI CONSIGLIERE CONSIGLIERE Cron. 3 963 Dott. Antonio MERONE CONSIGLIERE Rel. Rep. Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente Ud. 15.5.2002 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
C.S.F. INOX S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.3, presso l'Avv. Maurizio de Stefano che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv.Corrado Spaggiari del foro di Reggio Emilia, in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
4 CAMPONE 8 N. 68394 1 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia- Romagna n.156/26/98 pubblicata il 26.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.5.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Sentito il difensore della controricorrente. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, la C.S.F. Inox S.p.A. impugnava il silenzio-rifiuto opposto dalla Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna avverso l'istanza di rimborso delle imposte versate per il 1991 dalla ricorrente, cui era stato notificato processo verbale di constatazione con il quale il locale Ufficio Imposte Dirette aveva ripreso a tassazione parte del disavanzo di fusione per incorporazione delle società Fininox ed Inox, considerato avviamento ed ammortizzato secondo le modalità di legge, a titolo di quota di ammortamento relativa all'avviamento suddetto. La Commissione adita accoglieva il ricorso. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, deducendo come la NOY! condotta della contribuente contrastasse con la previsione dell'art. 123 del d.P.R. n.917del 1986, secondo cui la fusione è un'operazione fiscalmente neutra, ovvero tale che il risultato economico della stessa non deve manifestare alcuna efficacia in campo fiscale, laddove l'impossibilità di utilizzare il disavanzo poteva desumersi altresì dalla modifica apportata all'art. 123 sopra 2 richiamato con la legge n.67 del 1988, a riprova dell'esistenza di un intento del legislatore restrittivo quanto all'interpretazione della norma. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza in data 14.12.1998/26.1.1999, respingeva l'appello, assumendo in particolare: a) che, nella specie, trattandosi di fusione antecedente il 14.1.1995, data di entrata in vigore della legge n.724 del 1994 la quale, all'art. 27, aveva introdotto il principio di neutralità fiscale, doveva essere riconosciuto il maggior valore iscritto in bilancio a titolo di avviamento di un disavanzo da annullamento da fusione con la conseguente ammissione in deduzione al reddito di impresa delle quote di ammortamento del maggior valore iscritto;
b) che risultava sufficientemente provato l'effettivo pagamento della partecipazione societaria, onde l'iscrizione a bilancio dell'avviamento doveva ritenersi legittimo per l'intero importo indicato dalla parte. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame cui resiste con controricorso la C.S.F. Inox S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto escludersi che possa venire dichiarata l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'art.390 c.p.c.. L'Avv. de Stefano, infatti, nell'interesse della controricorrente, in data 15.5.2002 ha trasmesso a mezzo fax la nota dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, n.233/11 del 2.5.2002, indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale detto Ufficio, “al fine di porre...l'Avvocatura nelle condizioni di compiere gli adempimenti processuali dovuti", ha inviato a quest'ultima "espressa richiesta di formalizzare la rinunzia al ricorso". 3 Pertanto, indipendentemente dal fatto che il sopra menzionato difensore abbia, nella lettera di trasmissione, espressamente qualificato la predetta nota dell'Ufficio in termini di “atto di rinuncia al gravame" ed indipendentemente altresì dal fatto che tale nota rechi in calce la sottoscrizione per accettazione dell'altro difensore della controricorrente, con la testuale dicitura "visto il provvedimento di rinunzia al gravame a me personalmente notificato in data odierna", è palese come la nota già descritta non sia di per sé idonea a determinare né l'estinzione del processo, atteso che la rinunzia, per poter essere efficace, deve promanare dai soggetti previsti dall'art.390, secondo comma, c.p.c. non essendo sufficiente che sia sottoscritta solo dalla parte ricorrente e non anche dal suo difensore, né la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse della parte medesima, occorrendo pur sempre, a quest'ultimo scopo, che si versi in presenza di una vera e propria dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione (ancorché priva della sottoscrizione dello stesso difensore), non già, come nella specie, di una semplice richiesta, indirizzata a quest'ultimo, di “formalizzare” siffatta rinunzia. Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art. 123 del d.P.R. n.917 del 1986, nel testo modificato dall'art. 7 della legge n.67 del 1988, denunziando: a) che l'Ufficio ha recuperato l'ammortamento dell'avviamento, considerato che, ai sensi dell'art.2426 c.c., tale posta può essere iscritta nell'attivo del bilancio solo quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce;
b) che, nella fattispecie, il disavanzo di fusione è emerso semplicemente quale valore contabile per effetto dell'annullamento della partecipazione ed è stato esposto in bilancio alla voce “avviamento”, onde il comportamento posto in essere dalla società, nel caso in esame, si palesa in contrasto con quanto disposto dall'art. 123 del d.P.R. n.917 del 1986; c) che da ciò discende per via immediata l'impossibilità di dedurre le quote di ammortamento dell'avviamento, iscritto come nuova classificazione del disavanzo di fusione, in quanto, attraverso la deduzione di tali quote, si addebiterebbe al conto economico, sia pure per quote annuali, il disavanzo stesso, così aggirando il principio di neutralità, sul piano fiscale, dell'operazione di fusione. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ormai statuito in maniera costante, senza che le prospettazioni della ricorrente si palesino tali da indurre ad una diversa considerazione della questione, che: a) in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di incorporazione di una società di capitali le cui quote od azioni siano detenute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le quote od azioni medesime, ha facoltà di recuperare per via contabile il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto dell'incorporata, ove tale differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda della stessa incorporata, iscrivendo nell'attivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, onde può altresì detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68, terzo comma, del richiamato d.P.R. n.917 del 1986, qualora 5 l'onerosità dell'acquisizione di tale avviamento sia in sé evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, oppure, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata l'imputabilità di parte del prezzo pagato per quelle partecipazioni all'avviamento, poi incamerato con la fusio (Cass.24 luglio 2000, nn.9663 e 9666; Cass. 13 novembre 2000, Cass.22 novembre 2000, n. 15093; Cass. 13 dicembre 2001, n. 15732; febbraio 2002, n.2716; Cass. 8 marzo 2002, n.3413); b) più in particolare, in tema di fusione di società per incorporazione testo dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. n.917 del 1986, introdotto dall'art.7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n.67, consente l'iscrizione, in esenzione di imposta, dell'avviamento dietro utilizzo del disavanzo da annullamento, il riferimento espresso all'avviamento medesimo, contenuto nel testo originario dell'art. 123 sopra citato, non essendo innovativo ma solo chiarificatore della disciplina, anteriormente vigente, di cui all'art. 16 del d.P.R.29 settembre 1973, n.598 (Cass. 15093/2000, cit.). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La complessità della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002. IL PRESIDENTE ет h IL CANCELLIERE C1 LD AN L'ESTENSORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA F R E N Oggi - 4 NOV. 2002 CH IL CANCELLIERE CA LD AN