Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
oggetto giudiz0 04 15 /02 r.g. n. 20919/98 a e lo viol io comparizione e contumacia dell'appellato Oron 882 REPUBBLICA ITALIANA Rep. 135 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE signori magistrati : Richiesta copia studio 544145 dott. Gaetano NICASTRO Presidente;
dal Sig.
7.58 dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
per diritti ' 16 GEN. 2002 !! dott. Antonio LIMONGELLI " ' JL CANCELLIERE dott. MA FINOCCHIARO ' CALA RESE dott. Donato " ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da CH IO res. in Fermo ed ivi elett. dom. ' in via Loris Annibaldi n. 16 presso lo studio dell'avv. Vidacilio Catalini che lo rappresenta e ' difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
E VARIE-DCV 1 1643 LI FRANCO intimato 1 avverso la sentenza n. 401 in data 20-27 luglio 1998 del Tribunale di Fermo ( r.g. n. 776/86 ) . 25 settembre Udita nella pubblica udienza del 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . ' in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ' ha chiesto l'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 aprile 1986 il Pretore di Fermo accolse previa riunione le opposizioni ' ' avverso i decreti proposte da MA IN ingiuntivi nn. 106 e 110 di pagamento di lire 3.046.509 e lire 'rispettivamente ' emessi ad istanza di RA LI e 2.875.014 riguardanti forniture di materiale lapideo . ' appellata da In riforma di tale decisione quest'ultimo con la pronuncia in data 27 luglio ' 1998 che non risulta notificata ed ora gravata il Tribunale nella contumacia del IN , ' ritenuto provato il credito ha condannato l'appellato al pagamento della somma di lire le ' 2 ' oltre interessi legali e 5.921.523 spese del doppio grado . Per la cassazione di tale decisione il IN ha proposto ricorso affidato a due motivi ed ' illustrato con memoria L'intimato non ha svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce che nel giudizio di appello l'appellante non rispettò il termine minimo di comparizione di giacché nel relativo atto trenta giorni ' notificato il 9 giugno 1986 , indicò introduttivo ' l'udienza di comparizione del 7 luglio successivo : da ciò trae la nullità della citazione stessa il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c. vecchio testo Con il secondo motivo il ricorrente fa derivare dalla medesima violazione la nullità della sentenza o del procedimento di appello • I due motivi strettamente connessi ' possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati . ' norma dell'art. 90 legge Premesso che 26.11.1990 n. 353 si applicano nella specie gli ' artt. 163 bis e 164 c.p.c. vecchio testo - come il 3 ricorrente anche ed esattamente rileva causa ben anteriore al 30 aprile trattandosi di non risulta in effetti osservato il 1995 ' termine minimo di comparizione di trenta giorni , fissato a tutela del diritto di difesa dal ' ' prima parte perché citato art. 163 bis nell'atto di appello ( che può essere esaminato direttamente dalla Corte trattandosi di error in le date di procedendo ) si riscontrano notificazione e di comparizione come sopra indicate dal ricorrente Ciò ha comportato I a norma del primo comma del menzionato art. 164 la nullità della citazione di ' y appello e non della notificazione ) ' suscettibile di sanatoria soltanto ai sensi del secondo comma stessa norma peraltro inapplicabile ' dichiarata contumacia nella specie stante la Cass. nn. 8716/94 dell'appellato vedansi ' 6684/98 e 5941/99 ) • Il giudice di appello avrebbe , pertanto , dovuto rilevare d'ufficio quanto sopra e dichiarare l'inammissibilità del gravame non avendolo fatto la, ed avendo invece provveduto nel merito ' relativa decisione deve essere cassata senza rinvio 4 لام a norma dell'art. 382 terzo comma ultima parte giacché il processo non poteva proseguire . In tal senso deve , pertanto, provvedersi Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione mentre non deve ' provvedersi relativamente a quelle del giudizio di appello non essendosi in esso costituito 129.11 l'odierno ricorrente vittorioSO F . ง 20,66
p.q.m.
149,77 La Corte accoglie il ricorso cassa senza rinvio la 806760 ' sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese 55, +7 del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 25 settembre 2001 • Il Consigliere est. Il Presidente Fr iou s- Jublic витан Шабло IL CANCELLIERE 01 Depositata in Cancelleria Gina Casoll Joggi, li 16A1 1691.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 1951 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) is