Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34427
CASS
Sentenza 10 giugno 2004

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L'acquisto della sostanza stupefacente in nome e per conto degli altri, cui procede uno degli appartenenti ad un gruppo, può essere considerato come acquisto per "uso di gruppo", rilevante amministrativamente (art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine -e cioè fin dal momento dell'acquisto- quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34427
    Data del deposito : 10 giugno 2004

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