Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
L'acquisto della sostanza stupefacente in nome e per conto degli altri, cui procede uno degli appartenenti ad un gruppo, può essere considerato come acquisto per "uso di gruppo", rilevante amministrativamente (art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine -e cioè fin dal momento dell'acquisto- quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34427 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 943
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 040610/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) INGLESE NICOLA, N. IL 28/04/1951;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Inglese LA veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere di violazione della legge sugli stupefacenti;
al prevenuto era stata contestata la detenzione, a fine di spaccio, di cocaina e marijuana - rinvenuta, parte, nella propria abitazione e, parte, nelle tasche dei pantaloni - nonché la detenzione e cessione a Cenere Elisabetta di grammi 0,251 di marijuana. Il Tribunale predetto, disattendendo la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente sarebbe stato acquistato per essere consumato insieme dall'Inglese e dalla Cenere, condannava l'imputato, con la concessione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309/90, alla pena ritenuta di giustizia. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna dell'imputato limitatamente alla contestazione concernente la cessione alla Cenere del modico quantitativo di marijuana, assolvendolo dalla residua imputazione ritenendo la rimanente sostanza, anche in considerazione del modesto quantitativo, del tutto compatibile con la destinazione al consumo proprio dell'imputato tossicodipendente. La Corte territoriale, nel disattendere le deduzioni difensive basate su un asserito consumo di gruppo della marijuana ceduta (secondo la contestazione) alla Cenere, e nel richiamare l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, evidenziava che l'assunto difensivo - a prescindere da qualsiasi valutazione circa la credibilità della sostanziale ritrattazione operata dalla Cenere, la quale, dopo aver inizialmente affermato di aver ricevuto la droga dall'Inglese, aveva successivamente sostenuto la versione del consumo di gruppo affermando che si trattava di droga destinata al consumo suo e dell'imputato - non poteva essere condiviso atteso che: a) la testimone Cenere non era stata in grado di indicare quegli elementi specifici dai quali desumere che le peculiari modalità del singolo approvvigionamento le fossero note;
b) siffatta situazione induceva pertanto a ritenere che non vi era stata quella comune disponibilità sin dall'inizio della detenzione dello stupefacente da parte dell'imputato.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione l'Inglese, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale relativamente al diniego della configurabilità dell'ipotesi di consumo di gruppo ed alla conseguente ritenuta colpevolezza: si sostiene nell'atto di gravame che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel valutare le dichiarazioni della Cenere, posto che la ritrattazione di costei avrebbe riguardato esclusivamente quanto riferito ai Carabinieri durante la perquisizione della sua abitazione e con accenno al consumo di cocaina con l'Inglese in occasione dei loro incontri, mentre in ordine allo spinello vi sarebbe, in atti, solo la deposizione dalla Cenere resa al dibattimento;
di tal che, ad avviso del ricorrente, nella concreta fattispecie vi sarebbero tutti i presupposti e le condizioni per ritenere la configurabilità dell'ipotesi del consumo di gruppo, avuto riguardo allo stato di tossicodipendenza dei due protagonisti della vicenda in oggetto ed alla loro frequentazione pressoché quotidiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte. Deve premettersi che la Corte territoriale, nel formulare il giudizio di colpevolezza dell'imputato relativamente alla contestata cessione della marijuana alla Cenere, non ha valutato quale elemento probatorio decisivo a carico dell'Inglese le iniziali dichiarazioni della Cenere: di tal che appaiono del tutto ininfluenti i rilievi del ricorrente circa la reale portata delle dichiarazioni rese dalla Cenere ai verbalizzanti al momento del controllo. I giudici di seconda istanza hanno, invero, escluso la configurabilità dell'asserito consumo di gruppo, evidenziando con le argomentazioni sopra ricordate (nella parte relativa allo svolgimento del processo) - e ponendosi in sintonia con i principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità - la mancanza di qualsiasi elemento certo e concreto da cui poter desumere la veridicità dell'assunto difensivo. Giova a tal riguardo ricordare che questa Corte ha precisato che "la condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile perché finalizzata al consumo di gruppo solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale" (in termini, Sez. 4, n. 10745/01, ud. 29/11/2000, imp. Catania, RV. 218778; in tal senso anche Sez. Un., n. 4 del 18/7/1997, cc. 28/5/1997, P.M. in proc. Iacolare, RV. 208216). La Corte distrettuale, nella concreta fattispecie, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto così enunciato. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004