Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, la distinzione tra armi proprie e improprie risiede, non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune ad entrambe, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze e delle esperienze affermatisi in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva omesso di accertare la destinazione d'uso principale di alcune spade "Katana", un bastone animato, un machete e due coltelli da lancio nella disponibilità di un collezionista che ne faceva un utilizzo sportivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2013, n. 37208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37208 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1591
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 46769/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL FA, nato il [...];
avverso la sentenza n. 240/2012 TRIBUNALE di BERGAMO del 25/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla pena e alla motivazione della non menzione della condanna;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 giugno 2012 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato EL EF colpevole del reato di cui all'art. 697 c.p., per avere detenuto tre spade del tipo "katana", un bastone animato, un machete e due coltelli da lancio, senza averne fatto denuncia all'autorità di P.S., e l'ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di ottomila Euro di ammenda, disponendo la confisca di quanto in sequestro. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- era pacifico l'elemento materiale del reato contestato, rappresentato dalla detenzione delle indicate armi, senza licenza o autorizzazione, da parte dell'imputato, sportivo in arti marziali GI, accertata nel corso delle indagini condotte, con riguardo all'omicidio di AS AR, e dei controlli operati nei confronti degli utenti della palestra di Brembate, frequentata dalla stessa;
- era stato ampiamente provato che la ragione della detenzione da parte dell'imputato del cospicuo numero di armi in sequestro era la sua passione per la cultura giapponese e per le arti marziali praticate a livello sportivo;
- la detenzione di tali armi, tali dovendo considerarsi le "katane", le spade e i pugnali da lancio, a prescindere dalla loro attuale funzionalità e dalla entità dell'affilamento delle lame, supponeva tuttavia la loro denuncia all'autorità di P.S.;
- ne' il loro utilizzo nelle discipline sportive, che si ispiravano ad autentiche arti marziali simulando combattimenti, le trasformavano in attrezzi ginnici, conservando le loro caratteristiche offensive e potendo tuttora essere usate come armi secondo la loro intrinseca natura;
- non ricorreva l'invocata buona fede che l'imputato aveva fondato sulla ignoranza della legge penale, essendo l'onere di diligenza nell'informarsi sulla necessità della denuncia più alto, qualificato e pregnante rispetto a quello posto in essere come dedotto rivolgendo una generica domanda informativa ai venditori/commercianti delle armi, portatori di interesse a vendere, contrario alla seria informazione circa la legittimità della detenzione delle armi;
ne' potendo fondarsi la consapevolezza della liceità e libertà di detta detenzione su risalenti e generiche missive delle Questure di Milano e Torino;
- la concessione delle attenuanti generiche trovava giustificazione nella personalità dell'imputato, nella sua giovane età e nelle ragioni della detenzione avulse da intenti aggressivi;
- tali considerazioni inducevano anche alla scelta della pena pecuniaria, che, quanto alla sua entità, doveva essere adeguata alla obiettività del reato.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell'art. 697 c.p., in relazione al R.D. n. 635 del 1940, art. 45, comma 2. Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere la sussistenza della sua responsabilità penale in relazione alla contravvenzione contestata, non ha tenuto conto della previsione normativa dell'indicato art. 45, alla cui stregua non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno "una specifica e diversa destinazione", come, tra l'altro, gli strumenti destinati a uso sportivo;
ne' ha considerato che le circolari, apprezzate come generiche e datate, sono basate su detta disposizione di legge, e non su una valutazione discrezionale, e sono tali da legittimare di per sè un ragionevole affidamento sulla non necessità della denuncia.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell'art. 697 c.p., per essere stata irrogata una pena pecuniaria di Euro ottomila, già ridotta per la concessione delle attenuanti generiche, eccedente la pena massima edittale pari, quanto all'ammenda, a Euro trecentosettantuno.
2.3. Con il terzo motivo è dedotta la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna senza minimamente argomentarne le ragioni. Se è vero, secondo il ricorrente, che la non menzione non è stata richiesta, è anche vero che non è stata richiesta neppure la sospensione condizionale, che il Tribunale ha concesso in via del tutto autonoma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
2. All'imputato è contestato di avere omesso di denunciare all'autorità di P.S. la detenzione presso la sua abitazione di tre spade del tipo "katana", di un bastone animato, di un machete e di due coltelli da lancio.
La circostanza di tale non denunciata detenzione è stata valutata dal Tribunale come integrante la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., rientrando gli strumenti sequestrati a tutti gli effetti nel novero delle armi bianche proprie, in quanto "armi proprie da punta e da taglio", aventi "anche solo potenzialmente le caratteristiche offensive che l(e) qualificano come tal(i)", a prescindere dall'attuale funzionalità dell'arma, dalla entità dell'affilamento delle lame e dall'utilizzo in discipline sportive concretantisi nella simulazione di combattimenti.
3. Si osserva in diritto che, a norma dell'art. 704 c.p., "agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono: 1) quelle indicate al n. 1 del capoverso dell'art. 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti".
Il contenuto di tale norma, integrato dal riferimento al richiamato n. 1 del capoverso dell'art. 585 c.p., alla cui stregua per armi si intendono "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona", corrisponde alla nozione di arma di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 30, (T.U.L.P.S.), il cui regolamento R.D. n. 635 del 1940, precisa all'art. 45, che, per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili (comma 1), e che, agli stessi effetti, non sono invece considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo, occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, quelli destinati a uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (comma 2).
3.1. Questa Corte, in coerente lettura di tali disposizioni normative, ha più volte affermato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, e che rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45, comma 1, del relativo regolamento, sia le armi da sparo sia quelle cosiddette bianche, mentre (tra le altre, Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, dep. 06/12/1982, Pineda, n. 156531; Sez. 1, n. 7199 del 12/05/1994, dep. 17/06/1994, Sciortino, Rv. 199811) non sono da ritenersi armi, e non è quindi loro applicabile, in caso di detenzione o porto, la relativa disciplina, quegli strumenti, che, pur avendo una specifica diversa destinazione (domestica, agricola, scientifica, sportiva, industriale e simili), possono tuttavia servire occasionalmente all'offesa personale, ed essere ritenuti strumenti atti a offendere, secondo le indicazioni date dalla L. n. 110 del 1975, art.
4. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza (tra le altre, Sez. 1, n. 1629 del 12/12/1985, dep. 22/02/1986, Di Donato, Rv. 171969; Sez. 1, n;
7949 del 14/03/1985, dep. 08/08/1986, Vaporieri, Rv. 173483);
delle armi improprie è vietato solo il porto (tra le altre, Sez. 1, n. 9971 del 24/09/1984, dep. 14/11/1984, Catavotello, Rv. 166648;
Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008), non anche la detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 3377 del 22/02/1995, dep. 28/03/1995, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 200698), e non è, quindi, ipotizzabile la detenzione abusiva di cui all'art. 697 c.p., (tra le altre, Sez. 1, n. 9073 del 07/06/1979, dep. 29/10/1979, Vitagliano, Rv. 143303; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, dep. 27/01/1982, Fusco, Rv. 151833; Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, dep. 06/12/1982, Pineda, Rv. 156527; Sez. 5 n. 46197 del 06/10/2003, dep. 02/12/2003, Vaiuso, Rv. 226901).
3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è anche affermato che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una sia all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatisi in un dato momento storico (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, dep. 21/05/2012, Giusti, in motivazione), e, con riferimento alle fattispecie concrete analizzate e tra l'altro, si è ritenuto non rientrare nel novero delle armi proprie e il loro porto ingiustificato integrare il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., il cosiddetto machete, che, in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa della persona (tra le altre, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 12/01/1996, Cervicato, Rv. 203268;
Sez. 1, n. 1453 del 17/03/2009, dep. 07/04/2009, Gebril, Rv. 243917) e il coltello da lancio, normalmente destinato a uso sportivo per il tiro al bersaglio (Sez. 1, n. 7957 del 11/02/1982, dep. 20/09/1982, Tosani, Rv. 155069; Sez. 1, n. 9300 del 09/05/1985, dep. 19/10/1985, Lattuca, Rv. 170741); si sono considerate armi proprie non da sparo o bianche, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 c.p., la sciabola da samurai (Sez. 6, n. 8930 del 05/06/1984, dep. 22/10/1984, Zeni, Rv. 166241), il pugnale (Sez. 1, n. 1730 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, P.G. in proc. Mezzapelle, Rv. 204676; Sez. 1, n. 49746 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Flamini e altro, Rv. 245986), il coltello a scatto, detto "molletta" (Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947), la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai GI (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, citata, Rv. 252860), il coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama (Sez. F, n. 33064 del 30/08/2012, dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 230427); si sono ritenuti rientrare nel novero delle armi bianche proprie, la cui importazione senza licenza integra il reato di cui all'art. 695 c.p., le "katane" GI, le spade, i pugnali, le scimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite, che nascono come armi e sono destinate all'offesa (Sez. 1, n. 15341 del 24/02/2010, dep. 22/04/2010, Frati, Rv. 247238); si è ricondotto alla categoria delle armi improprie l'attrezzo sportivo denominato "long chang", utilizzato nelle arti marziali, il cui uso integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti a offendere) (Sez. 5, n. 1762 del 20/12/2004, dep. 21/01/2005, P.G. in proc. Marchetta, Rv. 230741).
4. Alla luce dei richiamati principi di diritto, la sentenza impugnata, che ha affermato essere le tre spade "katana", il bastone animato, il machete e i coltelli da lancio, indicati nel capo di imputazione e oggetto del sequestro del 21 marzo 2001, armi bianche proprie, non si sottrae alle censure mosse dal ricorrente.
4.1. Il Tribunale, movendo dal rilievo che le "armi" sequestrate erano esposte su mensole a muro nella camera da letto dell'imputato, privo di licenza o autorizzazione al loro porto o alla loro detenzione, ha rilevato, in coerenza con le emergenze probatorie, di natura dichiarativa e documentale, che ha richiamato e illustrato, che l'imputato, "sportivo e cultore del contesto culturale legato alla tradizione antica giapponese", aveva trasfuso detta sua personalità nelle "arti marziali praticate ormai a livello solo sportivo e privo di contatto reale con l'arma, ma pur sempre ispirate a tali antiche pratiche di guerra".
Nel suo percorso argomentativo il Tribunale, apprezzando come irrilevante ai fini penali la ragione della detenzione delle "armi" da parte dell'imputato che, appassionato conoscitore e collezionista, ne faceva uso nel contesto sportivo che praticava, senza indubbia intenzione di usarle per scopi offensivi o marziali, ha rimarcato che la contravvenzione contestata, che ricorre quando la detenzione attiene ad armi proprie da punta o da taglio, prescinde anche dalla loro attuale funzionalità e ha rilevato che le "armi" in sequestro, nate come armi, restano ontologicamente tali con le loro immutate caratteristiche offensive, senza trasformarsi in attrezzi ginnici perché usate in discipline sportive che "si ispirano ad autentiche arti marziali" e "si concretano nella simulazione di combattimenti", e perché detto uso alternativo non ne esclude un uso secondo la loro intrinseca natura.
4.2. La sentenza, che ha tratto dalle emergenze del verbale di sequestro e delle fotografie in atti anche argomenti relativi al numero e alla fattezza delle armi (lunghezza delle lame e dei manici, materiali di composizione), non ha, tuttavia, preso in alcuna considerazione il R.D. n. 635 del 1940, art. 45, comma 2, non correlando le "armi" in sequestro al contenuto della previsione normativa, che attiene agli "strumenti da punta e da taglio", alla possibilità degli stessi di "occasionalmente servire all'offesa", alla loro "specifica e diversa destinazione" e, tra le altre, alla loro destinazione "ad uso... sportivo" (alla pari dell'uso considerato nelle missive delle Questure di Milano e di Torino, delle quali si è escluso alcun valore perché risalenti e generiche), e non verificando con riguardo a ciascuno strumento, in rapporto alla contravvenzione contestata e alla predetta disposizione, la destinazione principale corrispondente al suo uso normale o primario nel contesto di riferimento e la sua attitudine a detto uso e/o offensiva, mentre uno specifico accertamento della natura dello strumento, incidente sulla sua qualificazione, è una questione di fatto, demandata al giudice di merito.
5. Le rilevate carenze, in diritto e in fatto, del discorso giustificativo della decisione impongono, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata per un nuovo giudizio, rimanendo assorbite le ulteriori osservazioni e deduzioni difensive sia in punto responsabilità sia in punto trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014