Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'imputato che abbia dichiarato domicilio in un campo nomadi, mediante consegna a soggetto incaricato di controllarne l'accesso, trattandosi di qualifica parificabile, a tal fine, a quella di "portiere dello stabile".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2007, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2333
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 21215/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JA NE N. IL 25/01/1971;
avverso la SENTENZA del 27/01/2006 CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27 gennaio 2006 la Corte d'Appello di Firenze, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto NE JA responsabile del reato di furto aggravato da destrezza in danno di RO MOSCH.
Il convincimento di quel collegio è derivato dalla valutazione delle emergenze istruttorie, con particolare riguardo alla deposizione del teste oculare TT CH.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello.
Col secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in punto di fatto, per non avere la Corte territoriale dato conto dell'iter logico seguito per addivenire alla pronuncia di condanna. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Manifestamente infondato è il primo motivo, sufficiente essendo la mera lettura del decreto di citazione a giudizio per constatare che lo stesso è stato ritualmente notificato al AH mediante consegna al "portiere dello stabile": a tale qualifica essendosi legittimamente parificata quella della persona incaricata di controllare l'accesso al campo nomadi presso il quale l'imputato aveva dichiarato il domicilio.
Il secondo motivo pecca di genericità, non essendo mossa alcuna precisa censura alla motivazione addotta dal giudice di merito, salvo l'insistito - ma non altrimenti illustrato - addebito di aver omesso di dare contezza del sillogismo posto a base della pronuncia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008