Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2009, n. 49746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49746 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3376
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26693/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza pronunciata in data 9 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno;
nei confronti di:
LA ER, nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno applicava, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 C.p.p., a LA ER:
- la pena di Euro 200,00 di multa per il reato di esercizio abusivo della professione medica di dermatologo (art. 348 c.p.; capo A);
- la pena di Euro 532,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. (porto in luogo pubblico di un pugnale della complessiva lunghezza di 35 centimetri;
capo B) .
La pena per la predetta contravvenzione veniva dal giudice determinata nel modo seguente:
- pena - base: mesi uno di arresto;
- riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- pena risultante dalla suddetta diminuzione: giorni venti di arresto;
diminuzione per il rito tale da determinare la pena in giorni quattordici di arresto;
- sostituzione della pena detentiva, come sopra determinata, con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, della specie corrispondente (ammenda), ex L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 1, di Euro 532,00.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendone l'annullamento limitatamente al reato di cui al capo B). Rileva che il fatto contestato all'imputato integra l'autonoma fattispecie di cui all'art. 699 c.p., comma 2 (porto di arma "per cui non è ammessa licenza") punita con l'arresto da diciotto mesi a tre anni, sicché la pena applicata era "illegale per difetto". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che quando con il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia contestata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la Suprema Corte è tenuta a verificare se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza (cfr. Cass. 1, 18 dicembre 1991, Van Deuren, RV 189892, che precisa che il giudice di legittimità non può, peraltro, rivalutare o valutare diversamente il fatto storico, risultante dagli atti e dall'accordo delle parti). Ciò premesso, il fatto storico contestato al LA, al capo B) dell'imputazione, vale a dire il porto di pugnali, strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e che rientrano nel novero delle armi "bianche" propriamente dette, trova sanzione - come affermato dal ricorrente - nell'art. 699 c.p., comma 2, (cfr. Cass. 1, 4 luglio 1985, Lopresti, RV 171168; Cass. 1, 18 marzo 1996, p.m.
in proc. Mezzapelle, RV 204676).
Detta disposizione contempla una fattispecie autonoma di reato (e non una circostanza aggravante della previsione di cui al comma 1, onde rispetto ad essa non è ammesso alcun giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno: cfr. Cass. 1 18 gennaio 1995, Minnini, RV 200424; Cass. 1, 18 marzo 1996, p.m. in proc. Mezzapelle, cit.) la cui pena edittale minima è di diciotto mesi di arresto. Non poteva, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari accogliere la richiesta delle parti, implicando la medesima l'applicazione di pena illegale per difetto (come si è visto la pena - base era stata determinata in un mese di arresto).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per il corso ulteriore al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno. Non può accogliersi la richiesta del ricorrente di annullamento parziale della sentenza atteso che la medesima trae fondamento da accordo delle parti inteso a definire il processo in ordine a tutti i reati contestati (cfr. in argomento Cass. 1, 12 gennaio 2006, p.g. in proc. Ignacchiti, RV 233409; Cass. 2, 22 ottobre 2001, P.G. e Monaco, RV 221150).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009