Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore.
Commentario • 1
- 1. Continuazione dei reati: l’istanza può essere riproposta se emergono nuovi elementi non valutati (Cass. Pen. n. 41391/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2026
Continuazione dei reati e giudizio di esecuzione: quando è ammessa una nuova istanza In materia di continuazione dei reati ex art. 81 c.p., la Cassazione ribadisce che l'istanza di continuazione ex art. 671 c.p.p., anche se già rigettata, può essere riproposta quando siano dedotti elementi nuovi, compresi quelli preesistenti ma non valutati nella precedente decisione. Lo ha chiarito la Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza n. 41391/2025, annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta per asserita preclusione. Il caso: più condanne definitive e richiesta di continuazione Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2010, n. 15341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15341 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/02/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere ? N. 503
Dott. SCALERA Vito - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero ? rel. Consigliere ? N. 32828/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT MA, N. IL 01/02/1978;
avverso la sentenza n. 1458/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 17/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gusmitta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Ancona, con sentenza in data 1 luglio 2004, aveva ritenuto NT RC responsabile del delitto di lesioni gravi, condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, ed aveva revocato la sospensione condizionale della pena, a suo tempo concessa al prevenuto con le sentenze in date, rispettivamente, 11 novembre 1996, del medesimo Tribunale, e 10 giugno 1998, del Pretore di Ancona. Sul gravame del prevenuto, la Corte d'appello di Ancona, con la sentenza 17 aprile 2009, ha escluso l'aggravante ex art. 583 c.p. e ridotto la pena a mesi cinque di reclusione per il concorso delle attenuanti generiche, confermando nel resto la pronuncia del primo giudice. Ricorre per Cassazione il NT sulla base di tre motivi.
Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine all'entità della pena ed alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53; la Corte non avrebbe indicato, dopo la parziale riforma della prima decisione, la pena base e l'incidenza delle già concesse attenuanti generiche, ne' avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione, pur essendosi discostata dai minimi edittali;
inoltre non avrebbe dato risposta alcuna alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
Con il secondo motivo deduce l'incompetenza funzionale del giudice del merito ad adottare provvedimenti di revoca della concessa sospensione condizionale della pena, con riferimento alla commissione di fatti-reato diversi da quelli oggetto del procedimento. Osserva in particolare che, in relazione alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza dell'11 novembre 1996 del locale Tribunale, la Corte d'appello, pur prendendo atto del rilievo formulato nel gravame circa l'irrilevanza ai sensi dell'art.168 c.p., comma 1, n. 1, della commissione del reato per cui si procede, consumato (il 28 agosto 2002) oltre i cinque anni dalla data (28 dicembre 1996) di passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio, aveva in ogni caso confermato la statuizione del primo giudice riferendosi ai delitti, per i quali era stata applicata la pena detentiva, commessi entro il quinquennio e giudicati con tre diverse sentenze emesse il 10 giugno 1998 dal Pretore e, rispettivamente, il 26 giugno 2000 ed il 29 gennaio 2001 dal Tribunale di Ancona.
La Corte di merito avrebbe illegittimamente adottato un provvedimento che secondo il disposto dell'art. 674 c.p.p. sarebbe stato di esclusiva e funzionale competenza del giudice dell'esecuzione. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza 11 novembre 1996 del Tribunale di Ancona già era intervenuto il provvedimento negativo del medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, che in tal senso aveva deciso, uniformandosi ad una pronuncia di annullamento di questa Corte.
In sostanza, il giudice dell'esecuzione, con una prima ordinanza aveva considerato come causa di revoca della sospensione condizionale, concessa con la sopra citata sentenza 11 novembre 1996 del Tribunale di Ancona, l'esistenza della pronuncia del 10 giugno 1998 del locale Pretore, in relazione ad un delitto commesso nel quinquennio, e la Cassazione aveva rilevato che, trattandosi di sentenza che aveva concesso a sua volta la sospensione condizionale della pena, quella del Pretore non sarebbe stata sic et simpliciter da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, ed aveva rinviato al Tribunale G.E. perché accertasse se con la sentenza pretorile la sospensione condizionale della pena fosse stata effettivamente concessa ai sensi dell'art. 164 c.p., u.c.. Non avrebbero rilievo, secondo il ricorrente, neppure le successive sentenze emesse in date 26 giugno 2000 e 29 gennaio 2001, dal Tribunale di Ancona, cui si era riferita la Corte d'appello, perché anche con quelle era stata concessa la sospensione condizionale della pena e comunque erano già state considerate dal giudice dell'esecuzione.
Il ricorso non può essere accolto.
Infondata, ai limiti dell'inammissibilità, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. Rileva il Collegio che il primo giudice aveva ritenuto le attenuanti generiche, valutandole equivalenti all'aggravante, e quantificato la pena in mesi sei di reclusione. La Corte d'appello, avendo escluso l'aggravante contestata, ha conseguentemente diminuito la pena, determinandola in mesi cinque di reclusione, con espresso riferimento alla gravità del fatto per le modalità particolarmente allarmanti con cui era stato commesso (era stata gettata benzina contro la convivente durante una lite, incendiata con un accendino, con conseguenti ustioni per la donna). Del tutto irrilevante, ad avviso del Collegio, l'omessa specificazione del conteggio della pena, con indicazione della pena base e del quantum di diminuzione per le attenuanti generiche, posto che con la sentenza del primo giudice già era stata individuata in mesi sei di reclusione la pena base, che il giudice d'appello ha implicitamente ritenuto congrua quando l'ha poi diminuita, facendo, come visto, un chiaro riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., di un mese per il concorso delle attenuanti generiche, la cui efficacia era stata in precedenza elisa dal giudizio di equivalenza con l'aggravante che la Corte ha escluso.
Inoltre, la motivazione della sentenza, che ha definito espressamente congrua la pena in relazione alle caratteristiche del fatto, in un contesto in cui sono state evidenziate anche le plurime condanne subite dal NT, ha dato conto, sia pure senza esplicitamente affrontare la questione, dell'inapplicabilità della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, richiesta peraltro nel gravame in modo del tutto generico.
Poiché la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è provvedimento ampiamente discrezionale, fondato su di una valutazione delle condizioni dell'imputato e sull'efficacia della sostituzione quale sanzione più adeguata, se è vero che il giudice del merito deve esplicitare le ragioni per cui non fa uso di un tale potere una volta sollecitato, è altrettanto vero che, a fronte di un'impugnazione generica, il giudice d'appello non è tenuto ad una motivazione analitica, soprattutto se ha già esaminato le condizioni personali dell'imputato nella valutazione di adeguatezza della pena, posto che i parametri di riferimento per la decisione sull'opportunità di sostituzione della pena sono, per costante giurisprudenza, i medesimi previsti dall'art. 133 c.p.. In definitiva, il ricorso del NT sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio appare generico ed in ogni caso si risolve in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la motivazione della impugnata sentenza che ha adeguatamente evidenziato le allarmanti modalità dell'azione, commessa da una persona gravata da diversi precedenti penali, si sottrae ad ogni sindacato sul punto. Infondate anche le restanti doglianze in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, sent. n. 7551 del 8/4/1998, Rv. 210798, ric.: Cerroni), il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p., comma 1 ha natura dichiarativa degli effetti di diritto sostanziale che risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Il provvedimento di revoca è quindi atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato;
pertanto l'esistenza delle condizioni per la revoca di diritto può essere rilevata con un'attività puramente ricognitiva, e non discrezionale o valutativa, in o-gni momento (Sez. 3, sent. n. 40824 del 6/10/2005, Rv. 232895, rie: P.M. in proc. La Rosa) tanto dal giudice della cognizione che dal giudice dell'esecuzione, al quale è, invece, inibito il potere di adottare provvedimenti di revoca, ai sensi del cpv. dell'art. 168 c.p., che comportano valutazioni discrezionali riservate al giudice del merito.
Sulla pretesa esistenza di un c.d. giudicato esecutivo occorre ripercorrere le vicende esecutive che hanno riguardato il NT, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza ed ai concreti sviluppi della situazione.
Come ritiene la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sent. n. 1435 del 23/5/1990, Rv. 184698, rie: Reccia;
Sez. 1, sent. n. 2259 del 5/4/1996, Rv. 204816, ric.: De Fazio.), il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, finché cioè non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Ancona quale giudice dell'esecuzione aveva:
1) revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1), la sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione e L. 400.000 di multa applicata al NT con la sentenza 11.11.96 del Tribunale di Ancona poiché, entro il termine di cinque anni dal suo passaggio in giudicato (avvenuto il 28.12.96), aveva commesso, in data 23.5.98, il delitto di tentato furto aggravato per il quale il Pretore di Ancona aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa, con sentenza del 10.6.98 (irrevocabile il 28.7.98);
2) revocato, per le stesse ragioni, la sospensione condizionale della pena concessa dal Pretore di Ancona con la sentenza 10.6.98, poiché, entro il termine di cinque anni dal suo passaggio in giudicato (avvenuto il 28.7.98), il NT aveva commesso, in data 26.1.01, il delitto di furto aggravato per il quale il Tribunale di Ancona gli aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi 4 di reclusione e L. 600.000 di multa, con sentenza del 29.1.01 (irrevocabile il 23.3.01);
3) revocato, per lo stesso motivo, la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Ancona con la sentenza del 26.6.00, poiché, entro il termine di cinque anni dal suo passaggio in giudicato (avvenuto il 17.10.00), il prevenuto aveva commesso, in data 26.1.01, il delitto di furto aggravato per il quale il Tribunale di Ancona gli aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi 4 di reclusione e L. 600.000 di multa, con sentenza del 29.1.01 (irrevocabile il 23.3.01);
4) respinto la richiesta del Pubblico Ministero, di revoca della sospensione condizionale della pena di mesi 4 di reclusione e L. 600.000 di multa, applicata con sentenza del Tribunale di Ancona 29.1.01 (irrevocabile il 23.3.01), in quanto non ricorrevano le ipotesi di revoca di diritto previste dall'art. 168 c.p., comma 1, nn. 1) e 2), e non sussistevano i presupposti per l'applicazione della norma di cui al comma 3 del medesimo art. 168 c.p., in quanto introdotto, con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Questa Corte Suprema (Sez. 5, sent. n. 11585, del 10/2/2006), su ricorso del NT, aveva rilevato, con riguardo alla revoca sub 1), che la sentenza del Pretore di Ancona, avendo concesso a sua volta la sospensione condizionale della pena, non sarebbe stata da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, ed aveva annullato, sul punto, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, rinviando al Tribunale perché accertasse se con la citata sentenza pretorile la sospensione condizionale della pena fosse stata effettivamente concessa ai sensi dell'art. 164 c.p., u.c..
Il Tribunale di Ancona, giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, aveva infine rigettato la richiesta di revoca originariamente proposta dal Pubblico Ministero in relazione alla sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza 11 novembre 1996. Occorre peraltro rilevare che la sopra citata sentenza di legittimità aveva rigettato il ricorso del NT nel resto, rendendo quindi definitive le revoche del beneficio indicate ai punti 2) e 3) di cui sopra.
Un ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. del prevenuto, con riferimento alla citata sentenza di questa sezione, era stato dichiarato inammissibile dalla prima sezione della Corte con sentenza n. 39710 del 7/11/2006. Rileva il Collegio che il giudice dell'esecuzione in sede di rinvio non aveva considerato la situazione venutasi a verificare con il rigetto del ricorso relativamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza 10 giugno 1998 del Pretore di Ancona;
del tutto legittimamente la Corte d'appello ha quindi individuato la causa di revoca de iure della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza 11 novembre 1996 del locale Tribunale, nell'esistenza di quella condanna, per un reato commesso nel termine quinquennale di esperimento, e del tutto legittimamente ha considerato la sentenza di primo grado meritevole di conferma nella sua statuizione sostanziale di revoca del beneficio, anche se per ragioni diverse da quelle evidenziate dal primo giudice. Al proposito questa Corte ha statuito (Sez. 1, sent. n. 14018 del 21/3/2007, Rv. 236379, ric: P.M. in proc. Campanaro;
conf.: n. 29021 del 2003, Rv. 224898) che il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164 c.p., u.c., espressamente fatto salvo dall'art. 168 c.p., comma 1, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa. Il ricorso del NT deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010