Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 585, comma secondo, n. 2 cod. pen. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto commesso con l'uso dell'attrezzo sportivo denominato "long chang", utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, a nulla rilevando che il porto di esso avvenga, o non, per giustificato motivo, essendo determinante il solo dato oggettivo costituito dalla riconducibilità dell'oggetto alla categoria delle armi improprie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2004, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
1 7 62/0 5 62 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2004
SENTENZA
N. 2011 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LATTANZI GIORGIO
REGISTRO GENERALE 1. Dott.DI POPOLO ANGELO CONSIGLIERE
" N. 005960/2004 2. Dott. FUMO MAURIZIO
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO 11
4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
nei confronti di:
1) CH NL N. IL 15/09/1975
avverso SENTENZA del 02/12/2003
CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal consignere presidente udita in PUBBLICA UDIENZA
LATTANZI GIORGIO
Ritenuto in fatto e in diritto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 2 dicembre
2003 con la quale la Corte di appello di Campobasso, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA TA per i reati degli artt. 582 e 612 c.p. perché estinti per remissione di querela.
Come risulta dalla sentenza impugnata, TA in un incontro concordato con AN EL per definire una questione relativa a una cambiale si era presentato accompagnato da due persone, che impugnavano uno un coltello e l'altro un'ascia, aveva pronunciato parole minacciose nei confronti di EL («se versi la cambiale faccio secco te e la tua famiglia»), poi lo aveva colpito improvvisamente al capo con un attrezzo costituito da due piccoli tubi uniti da una catena procurandogli lesioni personali ritenute dai sanitari guaribili in sette giorni. Per questo fatto il Tribunale di Campobasso aveva condannato
TA per i reati di lesione personale aggravata dall'uso di un'arma e di minaccia aggravata.
La corte di appello ha escluso le aggravanti e, come si è detto, ha dichiarato il reato estinto per remissione di querela. La corte di appello, tenuto conto «delle circostanze di tempo e di luogo che hanno connotato la vicenda», ha escluso che l'attrezzo usato per colpire EL potesse essere considerato un'arma impropria, integrante l'aggravante dell'art. 585 c.p., e ha pure escluso l'aggravante dell'art. 612 comma 2 c.p. per la minaccia perché il capo di imputazione non conteneva una specifica contestazione della circostanza, non menzionava la presenza dei due accompagnatori armati e non faceva ritenere che la frase minacciosa fosse stata pronunciata tenendo l'attrezzo utilizzato per colpire la vittima. Il Procuratore generale ricorrente ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che l'attrezzo usato per colpire EL costituiva, a norma dell'art. 585 c.p. e dell'art. 4 1. n. 110 del 1975, un'arma impropria e che quindi risultavano aggravate sia la lesione personale che la minaccia.
Il ricorso è sorretto da motivi articolati e assai puntuali in diritto. Con ragione il Procuratore generale ricorrente ha rilevato che l'attrezzo usato dall'imputato, due tubi uniti da una catena, rientrava nella
2 previsione dell'art. 4 comma 2 1. n. 110 del 1975 (che tra l'altro menziona espressamente tubi e catene) e che in questo senso si era già pronunciata la giurisprudenza di questa Corte con la sentenza Sez. I, 21 giugno 2000, n. 10524, Dede, rv. 216998 affermando che «costituisce strumento chiaramente utilizzabile, in concreto, per l'offesa della persona, un attrezzo sportivo utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, denominato "long chang"». E' da aggiungere che per ravvisare l'aggravante dell'art. 585 c.p. non occorre accertare che lo strumento sia portato “senza giustificato motivo" o addirittura, come sembra ritenere la sentenza, allo specifico fine di utilizzarlo come mezzo di offesa »>, in quanto per la configurabilità della circostanza il solo dato determinante è costituito dalla inquadrabilità dell'oggetto con il quale sono state cagionate le lesioni nella categoria delle armi improprie, «e a nulla rileva che, al momento del fatto, l'agente porti lo strumento per giustificato motivo, così come è irrilevante che ne faccia a fini delittuosi un uso momentaneo od occasionale» (Cass., sez. V, 26 novembre 1980, Pierorazio, Cass. pen., 1982, p. 736).
Anche rispetto alla minaccia non poteva escludersi l'aggravante dell'arma dato che dal capo di imputazione emergeva la sostanziale contestualità della minaccia e della lesione e dunque della presenza dell'arma nel momento in cui era stata pronunciata la frase minacciosa. Pertanto in accoglimento del ricorso del Procuratore generale la sentenza impugnata deve annullata nella parte relativa all'esclusione delle aggravanti e alla conseguente dichiarazione di estinzione dei reati per remissione di querela e deve disporsi il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio
Roma 20 dicembre 2004
Il presidente estensore h 1021 DEPOSITATE CANCELLERIA
SEN, 2005 IL CANCELLIERE C1 n Carmela La
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