Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. dedotta, per violazione del principio di ragionevolezza, con riguardo alla disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di donna incinta (art. 146, comma primo, n. 1, cod. pen.), in quanto mentre le funzioni della pena possono subire compressioni ed essere rimodulate con il differimento dell'esecuzione della stessa, l'applicazione della custodia cautelare presuppone l'attualità del pericolo derivante dallo "status libertatis" del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2010, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/11/2010
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1710
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 32925/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.R. , N. IL (omesso) ;
2) J.S. , N. IL (omesso) ;
3) N.P. (O N. ) N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 567/2010 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 27/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
J.S. , R.R. e N.P. proponevano ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Messina del 27/07/2010 con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Patti che aveva disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.
A sostegno del ricorso ponevano i seguenti motivi:
1. Violazione di legge e motivazione mancante e manifestamente illogica (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4. L'art. 275 c.p.p., comma 4 stabilisce una presunzione iuris tantum di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra l'altro delle donne in stato di gravidanza o madri di prole di età inferiore a tre anni, superabile soltanto allorquando siano accertate in concreto esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto lo stato di gravidanza un aggravante delle esigenze cautelari e non una condizione di incompatibilità con il regime carcerario.
Le ricorrenti sollevavano eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 4 con riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e art. 30 Cost. in relazione all'art. 146 c.p. per disparità di trattamento fra la fase esecutiva e la fase cautelare. 2) Violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1, art. 291 c.p.p., comma 1, art. 309 c.p.p., commi
5 e 10 ed artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e n. 5, art. 61 c.p., n. 7 (capo A della rubricagli G.I.P. presso il tribunale di
Patti aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti delle indagate anche per l'episodio delittuoso di cui al capo A) della rubrica, per il quale i gravi indizi di colpevolezza emergerebbero dal contenuto dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza a circuito chiuso nella disponibilità della persona offesa mentre nel fascicolo trasmesso al Tribunale del Riesame mancavano i suddetti fotogrammi.
3) Violazione di legge, motivazione illogica (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 ed artt. 110
e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e n. 5, art. 61 c.p., n. 7 (capi B, C, D, della rubricale tre indagate erano state ritenute gravemente indiziate di tre furti commessi l'(omesso) nelle abitazioni dei Sig.ri A. , Aq. e dei coniugi C. quando dallo svolgimento dei fatti si evinceva che solo la J. si oppose alla perquisizione dell'auto in quanto solo lei era a conoscenza della esistenza della refurtiva.
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
Per quanto specificamente riguarda la donna incinta, è noto come l'art. 275 c.p.p., comma 4 ponga limitazioni alla possibilità di instaurare e mantenere la custodia carceraria, prevedendo che essa può aver luogo solo quando sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. Il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza giustificative della scelta di mantenere la custodia in carcere per le tre imputate. Ha legato la valutazione di eccezionalità al numero dei furti consumati dalle indagate, tre furti addirittura nello stesso giorno, con violenza sulle cose e danno patrimoniale rilevante per le vittime;
la pericolosità delle indagate rilevabile dell'elevato numero di precedenti similari per condotte tenute in tutte le parti d'Italia la circostanza che nonostante le numerose condanne subite ed i benefici goduti, quali la sospensione condizionale della pena e l'indulto, esse abbiano continuato a delinquere non fermandosi neanche per rispettare la condizione di donna incinta e la salute dei nascituri. Tali elementi hanno portato i giudici del riesame a formulare una prognosi altamente negativa sulla possibilità che le imputate in futuro smettano di commettere reati della stessa indole. In relazione all'eccezione di illegittimità costituzionale si osserva che l'art. 146 c.p. prevede che la pena detentiva sia differita, se essa, tra l'altro, deve aver luogo nei confronti di donna incinta. E dunque di tutta evidenza che l'istituto si applica alla pena, conseguente ad una sentenza passata in giudicato, e non alla custodia cautelare. Lo scopo della misura cautelare è, con ogni evidenza, quello di assicurare una (o più) delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), b), c). Si tratta dunque di finalità, da un lato contingente, in quanto legata all'evolversi di una fase procedimentale, dall'altro strumentale,in quanto posta a garanzia delle indagini e del processo (oltre che - eventualmente - della collettività, quando sussista il pericolo di commissione di reati ritenuti particolarmente gravi). In tal ottica, d'altronde, il legislatore si è comunque posto il problema di un bilanciamento tra le esigenze di cautela e le esigenze di tutela di salute dell'indagato/imputato, prevedendo che essa può aver luogo solo quando sussistono esigenze eccezionale rilevanza. Il legislatore, con riferimento allo stato di donna incinta, ha consapevolmente mantenuto distinta la disciplina del rinvio della esecuzione della pena rispetto a quella della custodia cautelare. Le funzioni della pena (retributiva, risocializzante, neutralizzatrice) possono subire compressione (e possono essere anche rimodulate) a seguito di una esecuzione procrastinata;
non così le funzioni della custodia cautelare, per la instaurazione della quale, è, ovviamente necessario che il pericolo derivante dallo status libertatis del soggetto sia attuale. Non a casa dunque, nell'art. 146 c.p. compare l'espressione "la pena...è differita", nel senso letterale di "spostata in avanti"; viceversa una misura cautelare applicato ad una donna gravida, al di fuori dei casi previsti dell'art. 275 c.p.p., comma 4, dovrebbe essere semplicemente revocato.
Essendo quindi due situazioni diverse non appare censurabile sotto il profilo della ragionevolezza la diversità della normativa. In relazione alla presunta mancanza dei fotogrammi nel fascicolo del Tribunale del riesame, eccezione non formulata nella precedente fase, si osserva che i gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate sono fondati su di una pluralità di elementi, quali indagini dei carabinieri, ritrovamento della refurtiva, contenuto delle denunzie delle persone offese, impronte delle loro scarpe, di una delle imputate all'interno di una abitazione svaligiata, la palese illogicità delle loro difese, per cui la mancanza di fotogrammi non inficerebbe il solido e grave quadro indiziario.
Uguale motivazione deve sostenere il rigetto dell'ultimo motivo di ricorso in quanto la rilevanza, ai fini del quadro indiziario già acquisito, della circostanza che una sola delle donne sia stata più aggressiva con i carabinieri opponendosi alla perquisizione dell'autovettura con a bordo la refurtiva, è del tutto neutra. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 94. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011