Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di reati elettorali, per la configurabilità del reato di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 570 del 1960 la violenza o minaccia possono essere integrati dall'utilizzo della forza di intimidazione che promana da un'associazione di tipo mafioso non essendo, però, sufficiente, a tal fine, la mera circostanza che il procacciamento del voto sia posto in essere da affiliati ad una consorteria mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/01/2014
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 141
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 42317/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE VA N. IL 12/11/1976;
avverso l'ordinanza n. 734/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Zagarese Giovanni e avv. Zumpano GI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9.7.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro - a seguito di ricorso ex art. 309 c.p.p. dell'indagato LE AN avverso la ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa il 12.6.2013 dal GIP del Tribunale di Catanzaro - ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti sussistenti a carico del predetto indagato gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 86 e 87 aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 commessi in relazione alla campagna elettorale tenutasi nel 2011 per l'elezione del consiglio comunale di ROSSANO. In particolare, al ricorrente è ascritto con il capo 16) di aver agito in concorso con MO AL, MO RO e NO IM e usato violenza e minaccia per costringere più elettori a esprimere il voto nei confronti dello stesso LE. Questi determinava i correi a procacciargli i voti e gli altri tre, con percosse, determinavano un elettore non identificato, ad esprimere il proprio consenso in favore del LE;
tutti avvicinavano gli elettori, in alcuni casi, persino a casa, e, con minaccia implicita di ritorsioni, li determinavano a votare per LE. Con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso cioè ostentando la propria partecipazione al sodalizio "ACRI- MO" e, comunque, determinando negli elettori uno stato di soggezione indotto dalla consapevolezza delle loro appartenenza alla predetta associazione 'ndranghetistica e avendo agito per agevolare la stessa consorteria che, in caso di elezione del LE avrebbe avuto un "amico" in seno al consiglio comunale. In relazione al capo 17) al LE e' ascritto di aver promesso a MO AL, MO RO e NO IM, in cambio dei loro voti e di un'attività di proselitismo, di rimanere, in caso di elezione, a loro disposizione così strumentalizzando il proprio ufficio pubblico;
con l'aggravante di aver agito con finalità di agevolare la cosca "ACRI-MORFO" in favore della quale lo stesso LE si sarebbe prodigato in caso di elezione.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato deducendo:
2.1. violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in riferimento agli artt. 125, 309 e 546 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis per motivazione apparente, illogica e contraddittoria
- sia intrinseca che con riferimento a specifici atti - nonché per omessa risposta alle doglianze difensive. È premessa la censura in ordine al generale vizio genetico della ordinanza che si sarebbe adagiata sul contenuto di quella oggetto di riesame, effettuandone un mero richiamo, omettendo di considerare le deduzioni difensive, anche quando solo criticamente indicative di elementi già esistenti in atti. Quanto all'ipotesi D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 - escluso che la difesa abbia mai sostenuto che la richiesta di voto derivasse da una iniziativa del MO RO - solo apoditticamente si sarebbe ritenuto accertato l'accordo corruttivo tra il LE ed i MO in assenza di qualsiasi elemento a riguardo della sua esistenza e concreto contenuto;
si sarebbe considerato illogicamente - tra l'altro - l'episodio del chiosco, la cui valenza era stata esclusa in ordine alla ipotesi di concorso esterno a carico del LE. Alla base della conferma della ipotesi D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 87 vi sarebbe solo il travisamento di una captazione
(relativa al pestaggio di un extracomunitario) rispetto alla cui denuncia in nessuna considerazione sarebbero state tenute le allegazioni della difesa - circa l'anteriorità dell'episodio ai contatti elettorali tra il ricorrente ed il MO RO e l'allegata audizione difensiva dell'interlocutore dello stesso MO, ACCROGLIANÒ GI - che individuavano il diverso contesto in cui si poneva quella captazione e, quindi, che escludeva totalmente qualsiasi ruolo del LE palesandosi la erroneità della conclusione che poggiava sulla indiscussa verificazione del violento episodio. Nessuna pressione - come risulta dalle captazioni e dalle stesse indagini difensive - risulterebbe essere stata effettuata sui potenziali elettori, tra i quali alcuni parenti del MO RO ed altri che risultano non aver votato per il LE, ed i contatti tra il LE ed il solo MO RO - unico dei RF ad essere presente nelle captazioni e legato al LE da rapporti di tipo professionale essendo cliente del primo - sarebbero avvenuti solo poco prima dell'appuntamento elettorale. Anche su questi temi difensivi ritualmente prospettati - che escluderebbero la fondatezza della ipotesi secondo la quale il LE sarebbe stato il candidato di riferimento della cosca - il Tribunale non avrebbe dato risposta.
2.2. violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in riferimento al D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 86 e 87 e artt. 125 e 546 c.p.p. per violazione dell'obbligo della motivazione, rispetto agli atti acquisiti, in ordine alla individuazione della condotta ipotizzata in assenza di qualsivoglia emergenza in ordine all'esercizio del voto di scambio ed a minacce o violenze, direttamente o indirettamente, rivolte ad elettori. Sicché l'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe reo di adiuvare la cosca del cui appoggio elettorale avrebbe goduto poggerebbe sull'acritica giustapposizione di concetti - la "messa a disposizione" del LE nei confronti della cosca ACRI-MO e l'appannaggio elettorale goduto dal NI da parte della cosca - privi di riscontro.
2.3. violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la cui sussistenza è erroneamente confermata sulla base di un inverificato apporto mafioso da parte del RF RO e del travisamento dell'episodio relativo al pestaggio dell'extracomunitario.
2.4. violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 3 e violazione di legge in ordine all'assenza di esigenze cautelari per omessa valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa,segnatamente le immediate rassegnate dimissioni dalla carica di consigliere comunale.
3. Il ricorso è fondato.
4. È costante insegnamento di questa Corte che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 4294 del 10/12/2012 Rv. 254416 Imputato: Straccia) che obbliga il Tribunale a sottoporre ad esame i presupposti indiziar e cautelari della misura impugnata. Ne deriva, anche in considerazione di tale effetto interamente devolutivo, che il tribunale del riesame - cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate - può sanare con la propria motivazione le carenze argomentative del provvedimento oggetto di riesame, integrandone la motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3255 del 07/12/2006 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 236036 P.M. in proc. Sarli e altri).
5. Inoltre, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi "mancante" non soltanto nell'ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche allorché, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento "... alla motivazione della ordinanza impugnata" (Sez. 2, Sentenza n. 379 del 25/01/1994 Rv. 196367 Imputato: Gioffrè ed altri).
6. Con il reato di corruzione elettorale viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità (v. Sez. 1, Sentenza n. 27655 del 24/04/2012 Rv. 253387 Imputato: Macrì) e la legge intende salvaguardare da ogni ritorsione, sia pure solo possibile, la libertà di voto e, a tal fine, punisce chiunque con qualsiasi mezzo di illecito, atto anche a diminuire soltanto la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare per determinate candidature, senza che occorra che tale obiettivo sia conseguito (Sez. 3, Sentenza n. 5369 del 28/04/1993 Rv. 194727 Imputato: Parisi.)
7. L'ordinanza impugnata,in via generale e dichiarando di condividere le argomentazioni svolte dal provvedimento impugnato, ha confermato sussistere le condotte contestate sulla base del compendio intercettivo che provava l'iniziativa del LE ad incontrare gli esponenti del clan ACRI-MO - la cui esistenza ed operatività è incontestata - e l'intensa attività di proselitismo svolta da AL (in relazione al quale si indicano quali più significative, quattro captazioni) e, specialmente, MO RO (in relazione al quale si indicano - quali più significative-nove captazioni). Quanto a quella D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 87 nel rilevare l'inincidenza del tema difensivo in ordine alla effettiva espressione del voto, valuta - sotto entrambi gli aspetti della condotta principale e di quella aggravata ex art. 7 - "il costante supporto "fisico" di MO RO" e la sua presenza in occasione dei contatti con gli elettori - che avrebbe reso manifesto il collegamento del LE al sodalizio 'ndranghetistico - considerando di per se' rilevante, ai fini della integrazione del metus, la caratura criminale della famiglia MO e di chi la rappresentava negli incontri elettorali. Esamina, poi, l'episodio del pestaggio dell'extracomunitario, ascrivendolo alla ricerca di voti per il LE e rigettando senz'altro la ricostruzione difensiva opposta al riguardo. Così riconosce sussistente l'aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7 sotto la forma oggettiva in relazione al reato D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 87 e - in relazione ad entrambe le fattispecie - la forma soggettiva di avvantaggiare la consorteria mafiosa "poiché dalla promessa di appoggio di un futuro membro del consiglio comunale, l'organizzazione" avrebbe ricevuto consolidamento, citando senz'altro massima giurisprudenziale.
8. Esaminando dapprima le doglianze relative all'ipotesi di corruzione elettorale D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86 deve rimarcarsi che l'oggetto specifico della ipotizzata condotta è costituito dalla promessa rivolta dal ricorrente ai suoi correi di rimanere, una volta eletto, "a disposizione" della cosca.
8.1. Ebbene, coglie nel segno la doglianza difensiva quando censura la decisiva carenza della motivazione a riguardo di tale elemento costitutivo della fattispecie, oggetto peraltro di specifica e complessa doglianza difensiva rispetto alla ordinanza impositiva (v. punto 7 della richiesta di riesame, allegata al ricorso, anche in rapporto ai punti 1, 2 e 3 e della stessa richiesta).
8.2. Invero, il Tribunale si limita ad insistere sui contatti precedenti e successivi alla competizione elettorale tra il LE ed i MO, segnalando la attività di proselitismo elettorale svolto dai secondi in favore del primo, omettendo completamente di verificare modalità e contenuti - giustificandone la tenuta indiziaria - di quella che rimane la ipotetica rilasciata promessa del LE di sua "disponibilità" ai desiderata della cosca, una volta eletto. Nè a tal fine è sufficiente, la suggestivamente evidenziata caratura criminale dei MO, genericamente ed omnicomprensivamente evocata sia per giustificare le condotte costitutive che quelle circostanziali.
8.3. Pertanto la motivazione resa dal Tribunale risulta duplicemente omissiva e carente, sotto il duplice profilo dell'obbligo che incombeva nell'ambito della completa devoluzione, che di quello di rispondere alle specifiche doglianze mosse dalla difesa.
8.4. Quanto alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 deve dirsi quanto segue.
8.4.1. Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio;
eventuale, o meglio latente, della stessa. Esse ben possono derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti succubi ed omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per così dire, meccanico e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere (sul punto, v. Cass., Sez. 1, 25.2/6.6.1991, P.M., Grassonelli e altri;
Sez. 2^ 15.4/10.5.1994, Matrone ed altri;
Sez. 5^ 16.3/20.4.2000, P.G. in proc. Frasca).
8.4.2. Purtuttavia il Tribunale, non ha considerato che la sola affiliazione ad associazioni di tipo mafioso delle persone contattate dal LE, non implica di per sè il concordato uso della capacità di intimidazione propria del gruppo criminale di appartenenza, dovendosi poi stabilire se l'interessamento dei MO in favore del candidato fosse presentato e percepito dagli elettori come proveniente dal "clan" e sorretto dal potere di fatto da questo esercitato nella zona. E non v'è dubbio che, sotto tale profilo, una considerazione - al di là dell'esatto ma riduttivo rilievo circa irrilevanza della effettiva espressione del voto - dovevano avere sia il contenuto degli approcci documentati dalle captazioni, sia gli esiti delle investigazioni difensive.
8.4.3. Quanto all'episodio del pestaggio dell'elettore extracomunitario, il Tribunale ha liquidato le decisive e pur documentate deduzioni difensive (v. punto 4 e all. della richiesta di riesame allegata al ricorso) in ordine alla vicenda che lo stesso Tribunale segnala per l'allarmante gravità, venendo meno al suo potere - dovere di accertamento dei fatti, sia pur nel contesto indiziario. Esula da tale obbligo e dal corrispondente dovere di motivazione il rilievo dei giudici di merito secondo il quale si tratterebbe di una differente ricostruzione del fatto, indiscusso nella sua violenta verificazione ("violenza v'è, dunque, stata"), se la ricostruzione proposta dalla difesa, documentando persino la diversità di uno degli interlocutori della captazione, tendeva ad escludere qualsiasi riferimento al LE per detto episodio, ponendolo al di fuori delle vicende elettorali che lo riguardavano.
8.4.4. Anche per questo tema che incombeva al Tribunale di verificare, deve riconoscersi la ricorrenza del duplice vizio sopra evidenziato.
8.5. Vieppiù le considerazioni che precedono valgono per la ritenuta aggravante L. n. 230 del 1991, ex art. 7 contestata per entrambe le fattispecie. Quanto al profilo oggettivo, va ribadita la sua non automaticità in rapporto al soggetto mafioso cui è ascritta la condotta e la conseguente mancata verifica sia di condotte in concreto realizzate sia della eventuale riconducibilità diretta o concorsuale di esse al ricorrente;
quanto al profilo soggettivo, manca qualsiasi riferimento giustificativo alla strumentale finalizzazione dell'accordo, ove esistente, agli interessi della cosca.
9. Il motivo afferente alle esigenze cautelari è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi al profilo indiziario. 10. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014