Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10054 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 00542 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA COR E Oggetto BENE SEZIONE SECONDA CIVILE INDISPENSABILE сорталда PRELIMINARO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: --->> Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 11708/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.22658 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 3349 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud.23/05/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTEN Z A CORTE SUP CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RT DO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti ( 3.000 GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato T 24 LUG. 2001 IL CANCELLIERE SADURNY CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato COLASANTI GIANNA, giusta delega in atti;
1,55 13000 CANCELLERIA ricorrente
contro
RT NT, elettivamente domiciliato in ROMA DF021909 VIA C. EMERY 5, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE SURIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 880 nonchè
contro
-1- RT GU, RT UC;
- intimati -
avversO la sentenza n. 2715/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato SADURNY Claudio, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato SURIANO Pasquale, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con testamento pubblico del 30 gennaio 1975 SM R- UO lasciò in eredità il podere assegnatogli dall'Ente Maremma ad uno dei suoi quattro figli, LD, nel rispetto delle norme di legge al tempo vigenti che di tale podere ne prescrivevano la non divisibilità; gli impose, peraltro, di soddisfare le quote di riserva degli altri suoi tre figli, TO, ID e CI. I quattro fratelli, con scrittura privata del 30 giugno 1981, effet- tuata una ricognizione ed una valutazione dell'asse ereditario, determinaro- no le quote spettanti a ciascuno, e le somme che LD doveva pagare agli altri tre. In tale atto fu inserita una clausola con la quale (secondo la let- tura che ne ha poi dato la della Corte d'appello di Roma con la sentenza in- dicata in epigrafe) LD promise di cedere ad TO il fabbricato (con an- nessa area circostante estesa circa 3.000 metri quadrati) che quest'ultimo aveva costruito nel podere. Quasi cinque anni dopo LD BerUO convenne il fratello An- tonio innanzi al Tribunale di Roma, e chiese che fosse dichiarata la nullità di tale clausola, perché in contrasto con le norme di cui agli art. 4 e 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379, che sanciscono la indisponibilità e la indivisi- bilità dei poderi assegnati dagli enti di riforma fondiaria;
e che fosse con- dannato al rilascio dei beni che di tale clausola costituivano l'oggetto. TO BerUO si costituì e chiese il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza. Al giudizio furono chiamati a partecipare anche ID e IA na BerUO. Il Tribunale accolse le domande di LD BerUO, e non si pro- nunziò su una domanda riconvenzionale del convenuto, perché quest'ultimo aveva ad essa rinunziato. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigra- fe, ravvisata nella clausola in discorso (come innanzi si è accennato) non una cessione, ma soltanto la promessa di una cessione, condizionata ad un mutamento del quadro normativo di riferimento;
e preso atto che nel frat- tempo tale mutamento è intervenuto, essendo venuto meno, in virtù dell'entrata in vigore delle leggi nel dettaglio specificate, nel 1983 il divieto di alienazione, e nel 1992 il divieto di frazionamento del podere, ha affer- mato che la clausola, "ab initio perfettamente valida, aveva anche acqui- stato piena efficacia"; ed ha quindi rigettato la domanda di LD BerUO, riformando la sentenza pronunziata dal Tribunale. La Corte ha anche puntualizzato che tale decisione non si pone le in contrasto con il principio di irretroattività della legge, poiché le norme sopravvenute che incidono su situazioni in atto non sono per ciò solo retro- attive, dal momento che resta ferma la disciplina prevista dalla precedente normativa fino al momento della loro entrata in vigore. LD BerUO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. TO BerUO ha resistito con controricorso. ID e CI BerUO non si sono costituiti. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del suo ricorso LD BerUO ribadisce la invalidità della clausola di cui si è detto innanzi, per contrasto con gli art. 4 e 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379, e con la legge 3 giugno 1940 n. 1078, richiamata dal citato art. 4, norme delle quali denunzia la violazione;
ed osserva in particolare che esse, nell'affermare la rilevata invalidità, non distinguono “tra atti di disposizione definitiva del fondo, atti che modifichi- no l'originaria dimensione del fondo riscattato, come nel caso di specie, e atti di affitto o di cessione in uso del fondo stesso senza autorizzazione dell'ente espropriante". La censura è infondata. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il qua- le, quando la legge vieta al titolare del diritto di proprietà di un bene di tra- sferirla ad altri, è consentita comunque ad esso la stipulazione di negozi con i quali egli si obbliga soltanto a trasferirla, in previsione del venir meno del divieto legislativo (vedi, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 26 settembre 2000, n. 12749). La Corte d'appello di Roma ha puntualmente applicato tale principio al caso di specie, e dunque ha correttamente rigettato la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata l'invalidità dell'obbligazione da lui assunta, nei termini innanzi riferiti. Con il terzo motivo del suo ricorso LD BerUO sostiene che la Corte d'appello di Roma ha applicato retroattivamente le leggi sopravvenu- te, segnatamente quella 19 febbraio 1992 n. 191, che hanno modificato il 3 quadro normativo di riferimento, facendo venir meno il divieto di alienazio- ne ed il divieto di frazionamento del podere per cui è causa. Anche questo terzo motivo di ricorso è infondato. La decisione censurata ha puntualmente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, quando viene posta in essere un'attività vietata dalla legge, colui che da essa subisce pregiudizio ha diritto di chie- derne giudizialmente la cessazione;
ma sentenza in tal senso può essere pro- nunziata solo se, nel momento in cui la controversia viene decisa, sia tuttora 20000 vigente il divieto legislativo;
perché se quest'ultimo nel frattempo è venuto 270000 meno, o comunque se non è più operante, resterà illegittimo il comporta- mento precedente a tale modificazione normativa, con tutte le conseguenze del caso, ma non lo sarà più, e non potrà essere represso e sanzionato il comportamento successivo, divenuto legittimo (vedi in particolare Cassa- zione civile sez. II, 22 febbraio 1996, n. 1368). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna LD BerUO a rifondere ad TO BerUO le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 216.000, oltre lire 5.000.000 per onorari. Roma, 23 maggio 2001 Il presidente 2 A M (Mario Spadone) IL CANCELLIERE C1 L'estensore Прави Dott.ssa Donatella D'Anna (Carlo Cioffi) Roma 2.4 LUG. 2001 4