Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7260 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE07-260 -02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Devistisrone SEZ ONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 17776/99 Consigliere - Cron. 20322 Dott. RA CRISTARELLA ORESTANO Rep. 1507 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.04/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE per diritti € 20 MAG 2002 dal Sig.. SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IA NI, D'NN OR, elettivamente "domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo CANCELLERIA Studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, difesi dall'avvocato SAVERIO CHIAPPALONE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AN SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, difeso dall'avvocato ENZO ANTONUCCI, per procura speciale notarile Notaio Domenico SCORDAMAGLIA del 13/11/2001 rep.n.82759 in 2001 VIBO VALENTIA;
1639 -1- - resistente
contro
AN ES;
- intimato avverso la sentenza n. 388/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 13/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Enzo ANTONUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. R R.G.N.17776/99 Oggetto: Demolizione autorimessa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 17 maggio/19 dicembre 1995, il tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda dei coniugi ES TO e D'AN EA, per la condanna dei germani LO RA e LO GI alla demolizione di un'autorimessa costruita in aderenza al muro di recinzione sul confine con la loro proprietà, in violazione delle disposizioni in materia di distanze legali e del regolamento edilizio comunale, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da LO GI, per la condanna degli attori alla demolizione del muro di confine tra le due proprietà, costruito senza l'osservanza delle normali regole tecniche di costruzione, dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda di abbattimento degli alberi piantati a distanza irregolare dal confine, proposta sempre da LO GI, e compensava per intero le spese tra le parti. Proponevano appello principale i coniugi ES- 2 - - D'AN e appello incidentale lo LO, ma la corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 13-7-1998, dichiarata la contumacia di LO RA, li ha rigettati entrambi, compensando interamente le spese tra le parti. La motivazione della decisione, per la parte che qui interessa, può essere così riassunta. Assodato, da un lato, che la costruzione di cui è stata chiesta la demolizione dagli attori (autorimessa), in quanto realizzata sul confine a distanza non regolamentare dal muro di recinzione, costituisce 'costruzione accessoria", e ritenuto, dall'altro, in conformità anche alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che le disposizioni regolamentari sulle distanze delle costruzioni tra loro e dai confini possono essere derogate, per tale genere di costruzioni (accessorie), soltanto da altre disposizioni dello stesso tipo, che contengano una disciplina autonoma e differenziata, deve rilevarsi, con riguardo al caso di specie, che la disciplina delle 'costruzioni accessorie" è contenuta in apposito articolo del Regolamento edilizio (art.36), ed è compiutamente elaborata con riferimento alla loro destinazione non abitativa, alla loro massima altezza, alla loro superficie 3 1 complessiva, al distacco dal fabbricato principale ed alla loro distanza dalla strada pubblica;
cosicchè l'omessa prescrizione di una distanza minima dai confini con proprietà attigue vale a costituire una chiara deroga rispetto alla previsione, sul punto, della disciplina generale sulle costruzioni "a tipo estensivo" (art.27). Ne consegue, pertanto, che Va applicata, nella codiceconcreta fattispecie, la normativa del civile, siccome ritenuto dal primo giudice. Deve, poi, anche escludersi che la costruzione del denunciato manufatto ad una distanza di soli sei centimetri dal muro di cinta di proprietà degli attori realizzi, come prospettato dagli appellanti, una intercapedine, trattandosi, invece, sostanzialmente soltanto di una costruzione in aderenza. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ES TO e D'AN EA con un unico motivo, articolato in quattro punti. LO GI e LO RA non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: Violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione su un punto decisivo e violazione O falsa applicazione di legge di cui allo stesso art. 360 n. 3, in relazione agli artt. 873 C.C. e 36 e 27 del regolamento edilizio del Comune di Vibo Valentia, con riferimento: a) l'omissione, nel predetto regolamento edilizio, della prescrizione della distanza delle accessorie dal confine non costruzioni costituisce *chiara deroga" 0 *deroga laesplicita"; ne deriva, quindi, che costruzione accessoria di cui trattasi non si sottrae alla regola generale del distacco di ml. 6,50 dal confine;
b) le costruzioni accessorie, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, non Jun trovano una compiuta ed elaborata disciplina nel regolamento edilizio del Comune di Vibo Valentia (art.36), e, pertanto, rimane "fermo il quesito se si sia voluto meno escludere ab implicito l'obbligo della distanza, posto che nessuna previsione è contenuta in detta norma circa la distanza delle costruzioni accessorie 5 dal confine....... ravvisabile una disciplinac) né è autonoma e talchè sembra più congrua una differenziata, interpretazione a silentio o per argomentazione a contrario.......ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit;
d) il criterio interpretativo seguito dalla corte di appello, per ritenere non applicabile, per la costruzione de qua, la regola generale fissata dal regolamento edilizio circa la distanza minima delle costruzioni dal confine non appare né logico né coerente con le esigenze e finalità perseguite da tale strumento, che sono quelle di migliorare gli assetti urbanistici, ampliando, tra l'altro, le intercapedini ed aumentando la panoramicità e la salubrità dei luoghi. Il ricorso è infondato. Premesso che i profili di violazione di legge e di vizi di motivazione dedotti con l'unico motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente, si osserva che con la sentenza impugnata la corte di appello di Catanzaro ha fatto, nella concreta fattispecie, corretta applicazione delle norme in e daimateria di distanze legali tra costruzioni confini e, in aderenza alle risultanze di causa, ha congruamente motivato la decisione con cui ha confermato le statuizioni del primo giudice. На ritenuto, infatti, la corte territoriale, partendo dal dato incontestabile ed incontestato che l'autorimessa realizzata da LO RA e GI costituisce costruzione accessoria sicuramente non adibita ad abitazione, che per tale tipo di costruzione il regolamento edilizio del Comune di Vibo Valentia prevede una specifica e compiuta disciplina all'art.36, la quale, nello stabilire i parametri relativi all'altezza, alla superfiicie complessiva, al distacco dal fabbricato principale ed alla distanza dalla strada pubblica cui debbono uniformarsi le "costruzioni accessorie", non prescrive, per le stesse, alcuna distanza minima dai confini con proprietà attigue. Ne ha desunto, pertanto, in conformità, del resto, a principi enunciati in materia da questa Suprema Corte, che la disciplina completa ed autonoma per siffatto tipo di costruzioni contenuta nel predetto regolamento, rispetto a quella dettata per le costruzioni in genere, a seconda delle diverse zone Valentia, nei precedentidel Comune di Vibo 7 articoli 25, 26 e 27, in cui sono prescritte anche le distanze minime dai confini, altro non può significare se non che per le costruzioni in questione, derogandosi dalla norma di carattere generale, non vi è l'obbligo di osservare la distanza minima dal confine prescritta dalla norma } medesima, (ved. sent.n.4208/87;n.426/81;n.428/77). Conclusione, questa, pienamente coerente con una interpretazione logica della disciplina contenuta nello strumento urbanistico, che per le "piccole costruzioni accessorie" (ved.art.36 cit.) non adibite ad abitazione, e, quindi, in altri termini, di modeste dimensioni e consistenza, non prescrive una distanza minima dal confine (tranne che con la strada pubblica), ritenendosi evidentemente, con riguardo alla distanza dal confine con la proprietà privata, che la normativa codicistica già soddisfi quelle che sono le esigenze determinate dalla presenza di costruzioni su fondi finitimi (artt.873 e segg.c.c.). Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in euro 10,33, oltre a euro 1550,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Rafaele Corona) (Dr.Olindo Schettino) This flattons senomu IL CANCELLERE C1 RA Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 MAG 2002 IUCAN FENENFUI 109T129M RA Catania 456T Jegg TOT. 469, 10 200 6. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 680 7 * in 6. 3 160,10versate €. al n. CENTOSESSANTA/10 (euro p. 1 Dirigente Area Servizi (Doltssa Maria Grazia DY FILIPRO) Responsabile Servizio Atti Condiziari Dr. M. RACCICHANI) UFFICIO E L L E D 9