Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 20695
CASS
Sentenza 29 gennaio 2016

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In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto, la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonchè all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori.

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  • 1L’omessa tenuta delle scritture contabili integra bancarotta semplice documentale, con responsabilità per amministratori di diritto e di fatto
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  • 2Nella bancarotta documentale il danno dev’essere valutato in relazione ai creditori
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 20695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20695
Data del deposito : 29 gennaio 2016

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