Sentenza 2 marzo 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo.
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- 1. Danno di speciale tenuità: quando si configura e come si valutaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2025
Quando è configurabile e come si valuta l'attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 219, terzo comma, l. fall.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: erronea applicazione dell'art. 219, comma 3, l. fall e vizio di motivazione quanto alla richiesta concessione della relativa circostanza attenuante speciale La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia di condanna di primo grado per un caso di bancarotta fraudolenta documentale, commesso dall'imputato nella veste di socio e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2015, n. 17351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17351 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 02/03/2015
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 756
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 32601/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN MO N. IL 13/11/1943;
avverso la sentenza n. 3488/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 24/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. Rigetto nel resto del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. De Falco Rita, che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24/1/2013, ha confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato IN EL per avere, quale titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 12/12/2007, tenuto irregolarmente le scritture contabili.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato con tre motivi.
Col primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, dovuti, a suo giudizio, al fatto che la condanna si fonda su una relazione del curatore smentita dagli accertamenti processuali e al fatto che non sono state tenute nella dovuta considerazione le cause del fallimento, collegate all'insolvenza della ditta del fratello, per la quale egli aveva prestato fideiussione. Infatti, aggiunge, la ditta aveva le risorse necessarie "per far fronte alle proprie passività che erano quasi tutte con le banche", per cui non gli si può imputare "di aver tenuto condotte che si pongono come antecedenti causali del fallimento"; inoltre, non gli si può imputare alcun pregiudizio per i creditori che sia derivato dall'irregolare tenuta delle scritture, ne' si può affermare che sia rimasta impedita "la ricostruzione dello stato finanziario e patrimoniale della ditta" o che sia ravvisabile l'intenzione di frodare i creditori. Col secondo si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità e col terzo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1. Il (primo motivo è manifestamente infondato, perché non tiene conto della natura del reato previsto dall'art. 217 L.Fall.. Detta norma punisce l'imprenditore che, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non ha tenuto i libri o le scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Lo scopo della norma è quello di assicurare l'esatta conoscenza del patrimonio del fallito, destinato a soddisfare le loro ragioni, e di assicurare una rapida, agevole e corretta ricostruzione della situazione patrimoniale del fallito. Oggetto materiale del reato sono sia le scritture obbligatorie previste dall'art. 2214 c.c., sia quelle facoltative previste dal secondo comma dello stesso articolo, ove siano richieste, in concreto, dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, mentre oggetto della condotta è sia l'omessa che l'incompleta o irregolare tenuta. Proprio in relazione a quest'ultima fattispecie è stato precisato che la tenuta, per essere regolare, deve avvenire senza omissioni, confusioni o lacune, in modo da rispecchiare fedelmente e in maniera continuativa la dinamica aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice (Cass., n. 38598 del 1998). Alla luce di tanto, e in virtù di tanto, non è censurabile la sentenza impugnata, che ha ritenuto integrato il reato in relazione a scritture contabili che, ancorché aggiornate, "non offrivano certezza in ordine alle movimentazioni finanziarie in esse esposte", perché "risultavano numerose scritture di giro per anticipazioni bancarie, poi stornate perché insolute, che apparivano prive di sottostante giustificazione", con la conseguenza che l'accertamento dei crediti della fallita era stato possibile, in alcuni casi, soltanto con l'ausilio delle schede contabili di controparte e che erano state rese "oltremodo complesse" le operazioni di accertamento del passivo fallimentare. Inoltre, era risultato "assai complesso" ricostruire i rapporti contrattuali con la società MARIMA srl, "al fine di verificare l'esistenza di debiti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili in considerazione dell'esistenza di numerosi rapporti negoziali, anche apparentemente fittizi, instaurati prima della dichiarazione di fallimento". Situazione nemmeno smentita dal consulente della difesa, che ha parlato di contabilità disordinata, di imprecisione nella gestione dei beni ammortizzabili, di colpevoli ritardi nella svalutazione di poste attive non più esigibili;
vale a dire, di una contabilità non certo "regolare", ne' "ordinata". Come correttamente ricordato nella sentenza impugnata, l'art. 217 della L.Fall., contempla, nella parte in commento, un reato di pura condotta, per la cui integrazione è sufficiente l'adozione di un comportamento improprio da parte dell'imprenditore, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (Cass., n. 20911 del 19/4/2011), bastando, a tal fine, l'insorgere di un pericolo di offesa all'ostensione delle vicende patrimoniali e aziendali. Inutilmente, pertanto, il ricorrente insiste - in maniera peraltro assertiva - sulla sufficienza del patrimonio aziendale a soddisfare i debiti privilegiati (ma non quelli chirografari), ovvero sulla inidoneità della condotta a rappresentare un "antecedente causale del fallimento", ovvero ancora sull'assenza di pregiudizio per i creditori e di intenzionalità frodatoria nei confronti di costoro, trattandosi - per quanto si è detto - di circostanze del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano. Quanto agli errori di valutazione commessi dal curatore nella relazione presentata al Giudice delegato, trattasi di errori che . non hanno avuto alcuna incidenza nella individuazione delle condotte addebitate all'imputato a titolo di bancarotta, riguardando essi la valutazione delle immobilizzazioni, su cui la sentenza impugnata non ha fatto leva per argomentare la responsabilità del IN.
Altrettanto inutilmente, infine, il ricorrente insiste sul fatto che - a suo avviso -dalle irregolarità anzidette non sono sorti pericoli concreti per i creditori, poiché la sentenza impugnata, con argomenti ineccepibili, attesta esattamente il contrario: trattasi, in questo caso, di un accertamento di fatto che, perché sorretto da idonea motivazione (la sentenza evidenzia le difficoltà, o addirittura la pratica impossibilità, per i terzi, di avere contezza della situazione economica e finanziaria dell'impresa) non è censurabile in sede di legittimità.
2. È infondato il motivo concernente l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, escluso in considerazione delle dimensioni dell'impresa, della natura delle irregolarità e dell'ammontare dei debiti (quasi quattro milioni di euro); vale a dire, in base ad elementi che consentono di escludere - con ragionevole presunzione - un impatto minimo della bancarotta documentale sui diritti e gli interessi dei creditori;
ne' il ricorrente ha addotto - dal canto suo -elementi di segno contrario, a cui ancorare un giudizio di levità dell'offesa. Invero, se l'attenuante in parola va concessa quando il danno arrecato ai creditori sia particolarmente tenue, o manchi del tutto, va tuttavia considerato che la valutazione rimessa al giudicante non può prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo, quali indici di una misura che, in mancanza di specifiche allegazioni, non può ritenersi "lieve".
Gli elementi che il giudicante ha preso - correttamente - in considerazione (tra cui debiti chirografari per quasi quattro milioni di Euro) non lasciano presumere, infatti, che l'accertamento dell'attivo e del passivo e l'esercizio delle azioni di recupero - cui è preordinata, per legge, la tenuta della contabilità - siano stati influenzati, in misura minima, dalle irregolarità riscontrate. 3. È fondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso. L'imputato aveva chiesto, con l'appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi. La sentenza va, pertanto, annullata sul punto con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015