Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO EL OLG ALI02452/02 REPUBBLICA ITALLAN ** LA CORTE SU RE A DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 8361/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.5857 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.30/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ཆ persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, TADRIS PATRIZIA, CANTARINI LUIGI, MORIELLI VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA FORGIONE PASQUALE, presso lo studio dell'avvocato 2001 VIA G. NICOTERA 29, ALLOCCA GIORGIO, che lo 4131 SALERNO GASPARE e -1- rappresentano e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3640/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/99 R.G.N. 39268/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Roma, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da Forgione Pasquale per la condanna dell'Inps alla riliquidazione della pensione integrativa , a carico di uno apposito Fondo dello Istituto, da determinarsi con il computo nella base di calcolo delia indennità di funzione. In particolare il Tribunale, ritenute pacifiche in causa le circostanze di fatto relative alla fruizione del trattamento a carico del Fondo e alla qualifica dirigenziale del Forgione all'atto del collocamento a riposo, richiamato un precedente di questa Corte, riteneva che l'art. 30 del regolamento di previdenza per il personale ex Inam prevede, con un provvedimento di carattere generale, e per il sistema perequativo ivi previsto, al trattamento pensionistico dei dirigenti Inps, il computo della indennità nel trattamento pensionistico alle sola condizione del possesso all'atto del pensionamento della qualifica dirigenziale, occorrendo solo per il personale in servizio l'ulteriore requisito dell'effettivo esercizio della funzione corrispondente. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inps censurandola per violazione di legge. Si è costituito con controricorso l'intimato resistendo alle avversarie censure. V Motivi della decisione Deduce l'Istituto ricorrente violazione dell'art. 13 della legge n. 88/89, in relazione all'art. 30 del regolamento di previdenza del disciolto Inam, oltre a vizio di motivazione rilevando che ai sensi della predetta disposizione di legge la concessione della indennità è subordinata all'effettivo esercizio della funzione con la conseguenza che deve ritenersi esclusa per il personale che ' non si trovi in questa condizione, come deve dirsi del personale già posto in quescienza, altresì considerandesi che la diversa disciplina del suddetto regolamento non può condurre a diverse conclusioni, stante il principio di о gerarchia delle fonti. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, в о т aderendo al precedente di Cass. n.6170/98, per il quale "nel caso di dipendenti с y M con qualifica dirigenziale al momento del collocamento a riposo, deve tenersi е р conto nella liquidazione del trattamento, della quota di indennità di funzione е Б attribuita ai dirigenti Inps dal Comitato esecutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, della legge n.88/89, qualora si tratti (come nella specie) di quota fissa e continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo possesso della relativa qualifica, e subordinata, ma per il personale in servizio, all'esercizio effettivo delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito soggettivo. Per quanto sopra la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'ente ricorrente alle spese che si liquidano (1032, 3.4 €) in 1:15.000 (7,753, oltre a L. 2.000.000/per onorari Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001 I D A , Il Presidente Il Cons. Est. S 0 O S 1 L 3 A . L 3 love you T T 5 O , R B Kheper A . A I S ' E N D L P L S A 3 E I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M E 1 A I ce S D A I IL CANCELLIERE E E D A G , O E G Depositato in Cancelleria O R T E T T N L T S I E I S R G I A E oggi, 20-FED. 2002 E L D R L O E IL CANCELLERE D