Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 1
In tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, ai fini dello scrutinio circa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e l'osservanza dei limiti del medesimo,bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2000, n. 8894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8894 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 22/5/2000
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere N. 882
Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 46263/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'VI RL parte civile in proc. pen. a carico di EO EL, n. a Gardone Riviera il 2 aprile 1946 NT ND, n. a Milano il 15 gennaio 1955
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 20 luglio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. M. Fraticelli che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'avv. M. Di Caprio
udito il difensore avv. V. D'Aiello.
Motivi della decisione
1. EL EO e ND NT, all'epoca redattrice e direttore del settimanale "Panorama", furono dichiarati dal Tribunale di Milano colpevoli dei delitti di cui all'art. 57 c.p. l'uno e di diffamazione l'altra, ai danni di RL D'VI, ufficiale dei Carabinieri, perché in un articolo a firma di EO pubblicato sulla rivista del 20 giugno 1993 il querelante era stato falsamente indicato come frequentatore, tra il 5 e il 16 marzo 1973, di un corso di sabotaggio, qualificato "scuola di bombe", organizzato dal Centro addestramento guastatori per conto dell'ufficio "D" del S.I.D., nel quale solo nei mesi successivi D'VI era stato invece inserito, con un collegamento di tale frequenza alle attività eversive per le quali alcuni esponenti del servizio segreto e lo stesso D'VI, iscritto peraltro alla loggia massonica deviata P2, erano stati sottoposti a procedimento penale.
La sentenza, impugnata dagli imputati, fu riformata con decisione resa il 9 marzo 1999 dalla Corte d'appello di Milano, che assolse EL EO perché non punibile per avere agito nell'erroneo convincimento di esercitare legittimamente il diritto di cronaca, e ND NT per insussistenza del fatto.
Ritennero i giudici d'appello che, pur essendo certamente falsa la notizia della partecipazione di D'VI al corso guastatori, la giornalista aveva agito nel ragionevole convincimento della di tale notizia, in quanto desunta da un veridicità documento ufficiale proveniente dagli archivi dei servizi segreti e sequestrato dalla Procura di Roma, dal quale risultava, sebbene con qualche incertezza cronologica, che l'ufficiale aveva svolto presso la medesima scuola un'attività di paracadutismo interpretabile anche come aggiuntiva, anziché come sostitutiva, rispetto al corso, mentre erano confermati da atti processuali sia i suoi rapporti con il S.I.D., e con alcuni dei militari che lo dirigevano, già prima dell'inserimento istituzionale nel servizio segreto sia la sua iscrizione alla loggia deviata P2. Sicché, esclusa la punibilità della giornalista, ne desunsero la insussistenza del reato addebitato al direttore, in quanto la configurabilità del delitto previsto dall'art. 57 c.p. presuppone la consumazione in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, del delitto ascritto al giornalista.
2. Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione la parte civile RL D'VI, deducendo due motivi d'impugnazione, l'uno riferibile all'assoluzione di EL EO l'altro all'assoluzione di ND NT.
Occorre preliminarmente rilevare che non è chiarito nel ricorso se l'impugnazione sia stata proposta ai soli effetti civili, a norma dell'art. 576 c.p.p., Ovvero anche agli effetti penali, come l'art.577 c.p.p. consente per la persona offesa dei reati di ingiuria e diffamazione costituitasi parte civile. La questione è rilevante, perché l'impugnazione agli effetti penali sarebbe inammissibile per il sopravvenuto decesso della parte civile RL D'VI, posto che dovrebbe considerarsi personale e intrasferibile il diritto di proporre questa impugnazione, che peraltro sarebbe comunque inammissibile nei confronti di ND NT, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 577 c.p.p. "non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli art. 57 e 595 c.p., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione" (Cass., sez. V, 29 gennaio 1996, Scalfari, m. 204474, Cass., sez. V, 2 luglio 1997, Carnevale, m. 208718). E la costituzione in giudizio degli eredi di RL D'VI potrebbe a maggior ragione deporre per l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che essi hanno richiesto l'annullamento della sentenza impugnata al dichiarato fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità penale degli imputati, oltre che il risarcimento dei danni.
Va considerato tuttavia che l'art. 577 c.p.p., nel riconoscere eccezionalmente alla parte civile il diritto d'impugnare anche agli effetti penali le sentenze in tema di ingiuria e di diffamazione, presuppone che l'impugnazione debba intendersi comunque proposta almeno agli effetti civili. Sicché il giudice può considerare validamente proposta ai soli effetti civili un'impugnazione inammissibilmente proposta anche agli effetti penali (Cass., sez. V, 8 febbraio 2000, Beha). E la qualificazione dell'impugnazione come proposta agli effetti civili supera il problema derivante dal sopravvenuto decesso di RL D'VI.
Si può pertanto procedere con l'esame dei motivi del ricorso.
3. Con il primo motivo del ricorso, relativo all'assoluzione di EL EO, la parte civile deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito, come la giornalista ingiustificatamente assolta, si siano fondati su un documento di dubbia provenienza e lo abbiano interpretato del tutto illogicamente. Il documento infatti gli attribuiva solo lo svolgimento di un'attività "aviolancistica" presso la base sarda del Centro addestramento guastatori;
e nulla lasciava intendere che egli avesse seguito anche uno dei corsi di sabotaggio propri del centro, mentre era risultato certo che nel periodo indicato egli non aveva abbandonato il suo comando territoriale nelle Marche e quindi non era in servizio al S.I.D. Aggiunge che, secondo un'indiscussa tradizione giurisprudenziale, l'esercizio del diritto di cronaca non può costituire esimente, neppure putativa, del delitto di diffamazione, se non si fonda su un'accurata verifica delle fonti informative, del tutto omessa nel caso in esame.
Il motivo di ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del documento da cui la giornalista incriminata trasse le sue informazioni;
un documento la cui attendibilità non può essere discussa nel giudizio di legittimità, posto che, trattandosi di una fonte di prova, non ne è consentito l'esame da parte di questa Corte.
Nella giurisprudenza di questa Corte d'altro canto è indiscusso che "in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti" (Cass., sez. I, 14 dicembre 1993, Festa, m. 196413, Cass., sez. V, 23 aprile 1992, De Simone, m. 190990). In particolare, si ritiene che "ai fini dell'effetto giustificante dell'esercizio del diritto di cronaca, in tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per stabilire se siano stati osservati i limiti di tale diritto, bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà" (Cass., sez. V, 13 maggio 1987, Argentiero, m. 176303). E naturalmente la valutazione della completezza dell'accertamento e dei margini di scusabilità dell'errore del giornalista è affidata alla cognizione esclusiva dei giudici del merito.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, movendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Sicché non è censurabile nel caso in esame l'interpretazione che i giudici del merito prospettarono come possibile del documento dal quale la giornalista trasse le erronee informazioni divulgate.
4. Con il secondo motivo del ricorso, relativo all'assoluzione di ND NT, la parte civile deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici del merito, oltre a incorrere nelle palesi illogicità già denunciate con riferimento alla posizione della giornalista, abbiano omesso di considerare l'autonoma condotta lesiva addebitabile al direttore per aver documentato l'articolo di EL EO con una fotografia dell'esplosione di via dei Georgofili a Firenze. Il motivo del ricorso è infondato.
Occorre premettere che ND NT è imputato del solo delitto di cui all'art. 57 c.p.; non è chiamato a rispondere di diffamazione a mezzo stampa ne' per concorso con EL EO ne' con riferimento alle modalità di presentazione dell'articolo della giornalista, che potrebbero essere considerate di per sè diffamatorie. Sicché non è possibile in questa sede alcuna valutazione circa la portata offensiva delle fotografie pubblicate a corredo dell'articolo per il quale sono state elevate le imputazioni contestate agli imputati.
D'altro canto, è noto che "nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 57 c.p. (omissione del controllo da parte del direttore o vice direttore responsabile di un giornale necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati), il reato che col mezzo della pubblicazione viene commesso si configura come evento dell'autonomo reato colposo addebitato al direttore o vice direttore responsabile"; sicché "tale ultimo reato non si configura ove nessun reato sia commesso col mezzo della pubblicazione" (Cass., sez. V, 4 marzo 1982, Lopez, m. 154101). E, nonostante le incertezze della dottrina, nella giurisprudenza di questa Corte prevale la tesi che "il reato commesso dall'autore della pubblicazione deve considerarsi, nella sua interezza, cioè completo dei suoi elementi materiali e psichici, quale evento del reato omissivo del direttore responsabile, sicché se esso fa difetto per mancanza di qualche requisito oggettivo o anche soltanto sotto il profilo soggettivo, viene meno la responsabilità del direttore" (Cass., sez. V, 25 febbraio 1983, De Santis, m. 158270, Cass., sez. V, 12 giugno 1992, Zatterin, m. 191929).
A questa giurisprudenza si sono richiamati, implicitamente, i giudici del merito per ritenere insussistente il delitto contestato ad ND NT. E contro questa interpretazione nessuna specifica censura muove in realtà la parte civile ricorrente.
Deve pertanto concludersi con il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso della parte civile e condanna gli eredi di RL D'VI, costituitisi parte civile, al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000