Sentenza 7 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Aula "B" RE P UB B I I TALIANA IN NOME DEL1909/03 OGGETTO: A CORLA CORTE LAVORO SUPREM E R.G.n.23897/00 SEZIONE LAVORO Cron.25781 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prestipino - Presidente Rel.- Rep. Dott. Giovanni Lamorgese Consigliere Ud. 03.02.2003 Antonio " US Cellerino 11 Giancarlo D'GO "T Ulpiano Morcavallo ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da NI RA, elett.te dom.to in Roma, presso la i cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caterina per ? procura speciale a margine del ricorso per cassazione. Ricorrente -
contro
S.p.a. EN ZI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Francesco presso lo studio dell'Avv. StefanoDenza ri. 15, Mastrolilli, che unitamente all'Avv. Prof. Sergio Vinciguerra la rappresenta e difende per procura 3 5 6 A speciale a margine del controricorso. - Controricorrente 5 e
contro
TA Antonio e IN OR.
- Intimati -
della sentenza della Corte di per l'annullamento appello di Torino n. 231 dell'8.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente Relatore Dott. udienza del 3.2.2003 dal Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Sergio Vinciguerra per la società resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US Napolitano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Svolgimento del processo : Con ricorso del 17 marzo 1998 US NI conveniva davanti al RE del lavoro di Torino la s.p.a EN, Antonio TA e OR IN ed esponeva: - che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, con le mansioni di capo ufficio costruzione e con la qualifica di quadro, dapprima, dal 1984 al mese di giugno del 1988 nel cantiere di Porto Tolle, poi, fino al mese di ottobre 2 1991, in quello di Pietrafitta e successivamente in quello di Trino Vercellese;
che dal mese di gennaio 1992, tenuto conto di un documento del mese di novembre-dicembre 1991 con il quale la società datrice di lavoro aveva riconosciuto la qualifica di dirigente ai capi ufficio costruzione, rivendicato la suddetta superioreaveva inutilmente qualifica;
che da quando era stato trasferito a Trino Vercellese aveva subito una progressiva dequalificazione, essendo stato spossessato dalle sue specifiche mansioni di capo ufficio costruzione, a causa del comportamento posto in essere prima dal TA e poi dal IN, che si erano avvicendati nella carica di direttore di quel cantiere;
33 che nel corso dell'attività lavorativa sopra indicata non aveva usufruito di ferie ed aveva prestato z numerosissime ore di lavoro straordinario che non gli era stato retribuito. In base a tutte queste premesse il NI chiedeva che, previo riconoscimento della suddetta qualifica superiore, la società convenuta fosse condannata a corrispondergli le relative differenze retributive e a pagargli le somme specificamente indicate nel ricorso a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e compenso per lavoro straordinario nonché, 3 in solido con gli altri due convenuti, a risarcirgli il danno biologico da lui subito a causa della patita - dequalificazione. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano fondatezza delle pretese avversarie, di cui la chiedevano il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti disposta consulenza tecnica di ufficio per e determinare le somme vantate per mancato godimento delle ferie (nel periodo non coperto dalla prescrizione del diritto), il RE con sentenza del 23 novembre 1999 accoglieva solamente (e in parte) la domanda avente per oggetto le ferie non usufruite dal mese di ÷ marzo 1988 al mese di dicembre 1992 e condannava la + società convenuta a pagare al ricorrente la somma di L. 17.567.667, oltre agli accessori, con condanna del NI alle spese processuali nei confronti del TA e del IN e con parziale compensazione di dette spese nei confronti dell'EN. Questa sentenza, impugnata dal NI e dalla s.p.a. EN ZI (cessionaria di un ramo di azienda appartenente alla società originariamente convenuta), veniva in parte riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza dell'8 luglio 2000, con in parziale accoglimento dell'impugnazionela quale, 4 dell'EN, la somma liquidata nel giudizio di primo grado per ferie non godute veniva ridotta а L. x 15.581.486. Il giudice dell'appello osservava che: non poteva essere riconosciuta al NI la rivendicata qualifica dirigenziale, dato che dal documento del mese di dicembre 1991, invocato dal lavoratore, risultava che 1'EN si era riservato in materia un potere discrezionale;
- quanto al lavoro straordinario, il NI aveva allegato di avere rimesso alla società datrice di lavoro il riepilogo mensile delle ore nelle quali era stata da lui prestata l'attività lavorativa oltre l'orario normale ed aveva dedotto che l'EN non gli il aveva comunicato di non volergli corrispondere 7 relativo compenso, ma tutto ciò - а fronte della - clausola contenuta nell'art. 6, diciottesimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1989, secondo cui lo straordinario poteva essere ricompensato solo se ordinato dalla società datrice di lavoro non era sufficiente a ritenere che la società avesse espresso una volontà di ratifica del comportamento tenuto dal lavoratore;
da tutti gli elementi acquisiti al giudizio non era emerso il dedotto demansionamento denunciato dal 5 lavoratore, anche perché quest'ultimo, a detta di atteggiamento dialcuni testimoni, aveva assunto un disinteresse e di distacco e non aveva più voluto svolgere determinati compiti;
essendo stata disconosciuta l'esistenza del relativo diritto, non doveva essere disposta la chiesta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esistenza di un danno biologico;
- non potevano essere accolte le istanze istruttorie dedotte dal NI, perché lo stesso non aveva provato che l'EN fosse in possesso delle lettere e dei stata domandatadocumenti dei quali era l'esibizione (anche al fine di dimostrare che era stata -- interrotta la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il periodo in relazione al quale il primo giudice aveva affermato l'esistenza di tale causa estintiva); la somma liquidata dal RE a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (per il periodo non coperto da prescrizione) doveva essere ridotta, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado non aveva utilizzato, al fine di quantificare il credito del dipendente, i coefficienti orari e giornalieri per la determinazione dei valori stabiliti "a tutti gli effetti" della retribuzione 6 - dall'art. 17, commi 52 e 53, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1989; la condanna del NI al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del TA e del IN era giustificata dall'esito che aveva avuto la lite. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso poer cassazione il NI, che ha dedotto sette distinti motivi. На resistito con controricorso la società EN preliminareZI, che ha eccepito in via l'inammissibilità del ricorso. Ң Il TA e il IN non hanno svolto attività ک ر difensiva. ک ر Entrambe le parti costituite hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Va in primo luogo disattesa l'eccezione di ricorso, dedotta dalla società inammissibilità del resistente, essendo sufficiente replicare che, come la stessa controricorrente riconosce, ormai questa Corte è ferma nel ritenere che la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, con esplicito riferimento, come nella specie, al "presente giudizio", deve ritenersi validamente conferita pur in assenza di un 7 espresso richiamo al giudizio di cassazione, dovendo eventuali dubbi essere superati a favore della specialità della medesima procura alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c. e а nulla rilevando che nel mandato siano inserite locuzioni del tutto superflue, come quella di "citare terzi" di "transigere la causa" о di "rinunciare agli atti" (cfr., da ultimo, Cass. 2 agosto 2001 n. 10550 a comprova di un indirizzo ormai consolidato). Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso il NI deduce "la violazione e/o falsa applicazione delle norme contrattuali riferite alla rivendicazione del superiore inquadramento" (rectius, la violazione degli artt. 1362 e segg. c.C., che fissano i criteri legali per l'interpretazione dei contratti) e sostiene che la Corte di appello, la quale a torto non ha specie quelle ammesso le prove richieste potevano ricavare "le testimoniali, dalle quali si circostanze relative all'attività svolta dal ricorrente presso il cantiere di Pietrafitta" e si sarebbe potuto constatare "quanto affermato dal ricorrente circa il crescendo delle sue competenze" non avrebbe formatointerpretato il documento correttamente 8 dall'EN nel mese di dicembre 1991, con il quale era stata attribuita al capo ufficio costruzione la qualifica di dirigente, avuto riguardo al fatto che esso NI, dopo aver maturato una grandissima esperienza nei cantieri di Porto Tolle e di Pietrafitta, con il compito di gestire sia il personale dipendente "in maniera rilevante" che "rilevantissime risorse economiche", era stato inviato a Trino Vercellese dove doveva essere riconvertita una centrale di pari entità. Aggiunge il ricorrente che erroneo ritenere che sussistesse un potere discrezionale della società datrice di lavoro nel conferire la superiore qualifica, perché, se ciò fosse vero, non si capirebbe :. la ragione della stesura del documento sopra indicato, mentre il fatto che il cantiere di Trino Vercellese fosse tra quelli di "maggiori dimensioni" era dimostrato dalle risorse destinate allo stesso (al preposto veniva assegnato un badget di quasi mille coordinatori miliardi), dalla presenza in loco dei TA e IN nonché dalla deposizione dei testi, secondo cui trattavasi di "struttura complessa che gestiva dipendenti ed imprese appaltatrici". Questo motivo è inammissibile. A parte che il NI, come risulta da alcune delle argomentazioni dallo stesso svolte, investe non 9 tanto la sentenza di appello, quanto la pronuncia emessa dal primo giudice e a parte che nel ricorso non viene indicata né la norma contrattuale della quale sarebbe stata data una interpretazione non corretta né con la il suo contenuto, va rilevato che il ricorrente, congerie delle sue considerazioni, compie una sua personale valutazione dei fatti e delle prove acquisiti nella fase di merito, senza nemmeno indicare, come era suo onere, per un verso, quali fossero gli elementi probatori che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare o avrebbe esaminato in modo insufficiente e, per un altro verso, quali fossero in concreto i criteri ermeneutici contrattuali che sarebbero stati violati. al riguardo osservato che, su questo punto Va, della causa, nella sentenza impugnata, con motivazione ! logica e coerente nonché rispettosa della regola posta dall'art. 1362 c.c., è stato affermato che non poteva essere riconosciuta al NI la rivendicata qualifica dirigenziale, dato che dal documento del mese di dicembre 1991, invocato dal lavoratore, risultava che 1'EN aveva attribuito, "di norma", al capo ufficio costruzione la qualifica in questione "per i cantieri maggiori": dal tenore letterale dell'espressione usata nel documento traspariva la discrezionalità della società datrice di lavoro né il 10 NI aveva dimostrato che il cantiere di Trino Vercellese fosse tra quelli di dimensioni maggiori, - mentre dalle deposizioni dei testi UR e Ferri era emerso che nel suddetto cantiere vi era un numero limitato di dipendenti e il teste CH aveva grosse dimensioni dichiarato che vi erano cantieri di nei quali il capo ufficio costruzione aveva la qualifica di quadro. Quanto, poi, alle censure relative alla mancata laammissione di mezzi di prova, ne va sottolineata mezzi nongenericità, dal momento che di tali indicato, al fine di fornire alla Corte elementi in ordine alla loro decisività, il contenuto: del tutto insufficiente è, infatti, l'assunto secondo cui dalle prove si sarebbero potute ricavare "le circostanze relative all'attività svolta dal ricorrente presso il cantiere di Pitrafitta" e si sarebbe potuto constatare "quanto affermato dal ricorrente circa il crescendo delle sue competenze". Con il secondo motivo il ricorrente deduce il medesimo vizio enunciato nel primo motivo e lamenta che la Corte di appello non gli abbia liquidato il compenso per il lavoro straordinario svolto. Afferma al riguardo il NI che egli era stato l'unico responsabile, prima, del cantiere di Porto Tolle e, poi, di quello di 11 suoPietrafitta, sicché non vi poteva essere un ! superiore che potesse autorizzarlo al compimento del lavoro straordinario;
che tale lavoro risultava dai "listini paga", i quali, inviati mensilmente alla datrice di lavoro che non gli aveva comunicato alcunché circa la sua volontà di non corrispondergli il compenso contenevano l'esatta quantificazione delle costituivano, tenuto conto del silenzio spettanze e convenuta, veri e propri elementi di della società prova;
che il giudice dell'appello non aveva preso in considerazione il carico di lavoro che su di lui incombeva e gli anni di lavoro e i sacrifici fatti;
che 1'EN non aveva sanzionato con un provvedimento disciplinare il suo comportamento;
che la mancata - autorizzazione dell'EN doveva ritenersi superata "dal deposito delle cartoline di presenza-assenza ed era in ogni caso superabile dal contenuto delle lettere che egli aveva scritto alla convenuta, corredandole di ben 503 allegati;
che il giudice di appello, per conseguenza, avrebbe dovuto ordinare alla società l'esibizione in giudizio di tuttidatrice di lavoro questi documenti. Questo motivo è privo di fondamento. A parte la genericità relativa al contenuto, non sia già in atti che inprecisato, dei documenti, 12 possesso della società e, quindi, da esibire - e a parte il fatto che il ricorrente nemmeno indica il nome di colui che redigeva i c.d. listini paga e il documento contenente "il riepilogo di tutte le ore lavorate", basta rilevare che il medesimo ricorrente, allo scopo di dimostrare che l'autorizzazione era intervenuta, intende ricavare una prova per presunzione dalle circostanze addotte. Senonché, anche a non considerare il fatto che la è conclusione finale cui perviene il ricorrente smentita dalla proposizione iniziale perché, come non - può farsi a meno di osservare, il NI ben poteva rivolgersi al suo superiore diretto anche se lo stesso Mi non era presente nel cantiere - resta il fatto che la presunzione, per la mancanza degli elementi previsti dall'art. 2729 c.c., è stata considerata insufficiente dalla Corte di appello cui competeva il relativo apprezzamento. La stessa Corte, inoltre, nell'interpretare la clausola contrattuale, ha ritenuto, con una valutazione congruamente motivata e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità, che, quanto allo svolgimento del lavoro straordinario, occorreva un esplicito provvedimento autorizzativo e che tale provvedimento non poteva essere desunto dall'altrui silenzio, al quale non poteva assegnarsi 13 valore di assenso. Il che rende superfluo l'esame di tutte le altre censure formulate dal ricorrente, sopra riportate. Con il terzo motivo il NI denuncia il vizio motivazione in ordine al dedotto contraddittoria di demansionamento subito nel cantiere di Trino Vercellese nel riportare ampi brani delle deposizioni rese dai e, testi, sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere la sua domanda, essendo "le prove palmari" nel senso di far ritenere che prima dell'arrivo del coordinatore TA esso NI era nel pieno possesso delle sue funzioni, mentre, successivamente, è iniziato lo spossessamento delle mansioni, delle quali, senza averne il potere, si sono appropriati lo stesso TA e, poi, il IN, che firmavano i documenti. Deduce, inoltre il ricorrente che, se fosse vero che egli si era estraniato dal lavoro, l'EN gli avrebbe contestato tale comportamento e avrebbe erogato le conseguenti sanzioni. Anche questo motivo è inammissibile. Per costante giurisprudenza, il vizio di omessa, ° contraddittoria motivazione, insufficiente denunciabile in sede di legittimità, sussiste quando nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato 14 esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili d'ufficio (vale a dire di in fossero state prese circostanze che, se considerazione, avrebbero condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata), ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione, mentre il vizio in questione non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle circostanze vagliati ed il valore e il significato pretesi dalla parte, dato che l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della controversia (cfr. fra le tante sentenze, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121, Cass. 6 ottobre 1998 n. 9898, Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 802, e Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nel caso di specie il Tribunale ha dato ampia e coerente ragione della propria decisione dopo l'attento esame di tutte le risultanze processuali. Nella sentenza impugnata è stato, infatti, affermato che da tutte le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado era emerso che nel cantiere di Trino 15 Vercellese al NI non venivano più fatti firmare specifici documenti e che il ruolo del medesimo era stato ridimensionato, ma che da ciò non si poteva ricavare che fosse intervenuta una precisa volontà aziendale, in persona dei coordinatori del cantiere, di emarginare il lavoratore, anche perché quest'ultimo, a detta di alcuni testimoni, aveva assunto un atteggiamento di disinteresse e di distacco e non aveva più voluto svolgere determinati compiti, con la conseguenza che non si poteva con certezza stabilire se il comprovato ridimensionamento fosse imputabile al comportamento dell'azienda o del lavoratore. Trattasi, come si vede, di motivazione logica e coerente, ragion per cui, non potendo in questa sede, si è detto, essere riesaminato il merito della come dato che il controllo di legittimità consiste causa - soltanto nella verifica, sotto il profilo formale e correttezza giuridica, della valutazione dei della fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello il motivo di cui si discute non può essere preso in esame dalla Corte. Parimenti inammissibile è il quarto motivo del ricorso, relativo alla mancata liquidazione del danno da demansionamento (ed al rigetto dell'istanza diretta alla ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio che 16 ne determinasse l'ammontare), evidente essendo che • nessuna pronuncia poteva essere emessa sull'ammontare del danno una volta che il giudice dell'appello aveva disconosciuto l'esistenza stessa del diritto. Con il quinto motivo il NI denuncia l'omessa о contraddittoria motivazione in ordine al mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, "delle istanze istruttorie". Pure questo motivo è inammissibile, in primo luogo perché non viene indicata la natura delle suddette istanze istruttorie e, in secondo luogo, perché, anche trattasse di una richiesta a voler ritenere che si ordine di esibizione (nei rivolta ad ottenere un confronti della società datrice di lavoro) non viene indicato il contenuto dei documenti dei quali era stata fatta menzione nel ricorso introduttivo del giudizio al RE. Non può, invero, il ricorrente davanti pretendere che la Corte proceda all'esame diretto degli atti. Con il sesto motivo il NI deduce un ulteriore vizio di motivazione e "l'erronea interpretazione del ccnl per i dipendenti dell'EN" in relazione alla pronuncia relativa all'indennità sostitutiva delle ferie e sostiene che il giudice del merito, in primo luogo, avrebbe dovuto ordinare 17 l'esibizione delle sette lettere con "i relativi 503 allegati", dalle quali si poteva ricavare che egli aveva interrotto la prescrizione e, in secondo luogo, "è incorso in una falsa applicazione della normativa un insanabile contrasto tra contrattuale perché vi l'art. 17 del ccnl e la norma contrattuale circa il pagamento delle ferie, dove viene disposto che la retribuzione di una giornata di ferie è pari alla retribuzione giornaliera di fatto". Anche di questo motivo va rilevata la genericità e, quindi, l'inammissibilità, giacché il ricorrente, da un lato, non indica il contenuto delle lettere e degli allegati ai quali fa riferimento in tal modo impedendo alla Corte di stabilire la rilevanza della in secondo luogo, non dice quale fosse "la censura ei con la norma contrattuale" che si poneva in contrasto clausola del contratto collettivo. Il settimo motivo, con il quale è denunciato un vizio di motivazione su un preteso punto decisivo della controversia, è diretto ad impugnare la pronuncia con la quale il giudice dell'appello ha ritenuto che fosse legittima la condanna alle spese del giudizio di primo grado, emessa dal RE nei confronti del TA e del IN, i quali come ora ribadisce il ricorrente - concorso a causare il grave danno psico-fisicoavevano 18 Z da lui subito per effetto del patito demansionamento. · dimostrare l'infondatezza di questo motivo,Per il giudice dell'appello, basta rilevare che la sua decisione sul legittimamente, ha basato principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., avendo in sostanza rilevato che la domanda proposta dal TA e IN eraNI contro i suddetti infondata e che bene, quindi, aveva fatto il primo conseguenziale pronuncia giudice ad emettere la relativa alle spese. le argomentazioni cheTenuto conto di tutte precedono, il ricorso deve essere rigettato e il NI, rimasto soccombente, deve essere condannato ! a pagare le spese e gli onorari di questa fase del giudizio alla società EN ZI, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti degli altri intimati per non avere questi ultimi svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il NI a pagare alla società EN ZI le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40 oltre ad' Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari. Nulla per le spese nei confronti del TA e del IN. Così deciso Roma il 3 febbraio 2003 Il Presiden Presidente estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 E ogg 7 AG 2003 P U ILL CANCELLIERE S