Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio il medico della guardia medica che, posto telefonicamente al corrente della grave sintomatologia riferita da una paziente, non si rechi al di lei domicilio per l'effettuazione di un accurato esame clinico, indispensabile per l'accertamento delle reali condizioni di salute, ma si limiti a invitarla a rivolgersi a una struttura sanitaria senza rendersi conto se tale consiglio sia concretamente praticabile e idoneo a fronteggiare la situazione di emergenza.
Commentario • 1
- 1. Dolori atroci, obbligatoria visita domiciliare (Cass. 43123/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2007, n. 34471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34471 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/05/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 776
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 030294/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA AL, N. IL 09/05/1957;
avverso SENTENZA del 13/05/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 13/5/2005, confermava quella in data 21/1/2003 del Gup del Tribunale di Lecce, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato GG OR colpevole del delitto di rifiuto di atti d'ufficio e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. L'addebito mosso al GG è di avere, nella qualità di sanitario in servizio presso la guardia medica di Lizzanello, indebitamente rifiutato, la notte tra l'8 e il 9 marzo 2002, di visitare a domicilio - come espressamente sollecitatogli - LE AS, che era stata colta da malore, atto che avrebbe dovuto compiere senza ritardo per ragioni di sanità.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 328 c.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione: doveva escludersi la materialità del delitto, perché il compimento dell'atto sollecitato non era idoneo a fronteggiare adeguatamente la denunciata situazione di pericolo;
il rifiuto opposto non era stato indebito, in quanto giustificato dalla necessità di un immediato ricovero della paziente in ospedale, dove soltanto le potevano essere praticate le cure necessarie.
Il ricorso non è fondato.
I fatti, così come ricostruiti dal giudice di merito, sono assolutamente pacifici. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2002, LE AS, cardiopatica da tempo, avendo avvertito un forte dolore al petto e tachicardia, aveva telefonicamente sollecitato l'intervento a domicilio del sanitario della guardia medica, che nell'occasione era il dr. GG. Costui, valutata la situazione prospettatagli, non aveva ritenuto di portarsi presso il domicilio della paziente e aveva consigliato l'immediato ricovero in ospedale. Su un solo punto v'è contrasto tra la versione fornita dalla LE e quella offerta dal medico: la prima sostiene di avere percepito, nel corso della telefonata, una sorta di insofferenza del medico, che non le aveva neppure chiesto indicazioni sulla ubicazione della sua abitazione, il secondo, invece, riferisce che era stata la donna a interrompere bruscamente la comunicazione, non consentendogli così di attingere informazioni sul domicilio della interlocutrice. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e coerente, hanno stigmatizzato l'inverosimiglianza di quest'ultimo assunto dell'imputato e hanno ritenuto la piena attendibilità della denunciante LE e di sua figlia, SI CA, che avevano concordemente riferito di avere esplicitamente sollecitato l'immediata visita domiciliare (cfr. pgg.
4-5 della sentenza impugnata e pgg.
5-6 sent. 1^ grado).
Ciò posto, non v'è dubbio che la condotta ascritta all'imputato integri gli estremi del delitto di cui all'art. 328 c.p., comma 1, essendo priva di consistenza la tesi, sostenuta in ricorso, secondo cui l'atto richiesto non sarebbe stato idoneo a fronteggiare la situazione denunciata e, conseguentemente, il rifiuto opposto non sarebbe stato indebito.
Il Dr. GG, una volta posto al corrente della grave sintomatologia avvertita dalla paziente (dolori al petto, aritmia e ipertensione in soggetto cardiopatico), aveva l'obbligo di recarsi immediatamente a visitarla, per apprezzare direttamente il quadro clinico e prestare la dovuta assistenza.
Tale obbligo trova la sua fonte normativa nel D.P.R. n. 41 del 1991, art. 13, che testualmente statuisce: "Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi... presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione... per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti... Durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente...".
È pur vero, in linea di principio, che non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia prospettatagli, la necessità o meno di visitare il paziente, ma è anche vero che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice alla luce degli elementi di fatto acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, attraverso i quali potrà accertarsi se l'esercizio del potere di valutazione del sanitario non sia stato apparente, mero pretesto cioè per mascherare l'inadempimento dei propri doveri.
Il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità di ospedalizzare l'ammalato, d'altra parte, non può prescindere dal dovere di formulare, con sufficiente scrupolo, una diagnosi sia pure provvisoria e di accertare, quindi direttamente, attraverso un accurato esame clinico, le reali condizioni di chi, denunciando un grave stato di sofferenza, solleciti l'intervento del servizio di guardia medica;
ne consegue che, in tale caso, la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare non può essere considerata neppure espressione di una valutazione discrezionale, bensì vero e proprio rifiuto di atto d'ufficio, considerato che il medico, in maniera aprioristica ed irresponsabile, non pone a disposizione del paziente la propria professionalità, non effettua alcuna valutazione sulla necessità eventuale di apprestare le prime cure, invita sostanzialmente il paziente a rivolgersi ad altra struttura sanitaria, senza neppure rendersi conto se ciò sia concretamente praticabile e più idoneo, nell'esclusivo interesse del paziente, a fronteggiare la situazione di emergenza. Quanto verificatosi nel caso in esame è inquadrabile in tale schema, posto che la richiesta di soccorso rivolta al Dr. GG presentava connotati inequivoci di gravità, apprezzati come tali dallo stesso sanitario, il quale non può non avere preso consapevolezza della necessità della propria presenza al capezzale della paziente, per rendersi conto direttamente delle effettive condizioni della medesima, somministrarle le prime cure e, se del caso, allertare il servizio d'urgenza ed emergenza territoriale e richiedere l'intervento di un'autoambulanza.
A tale ultimo riguardo, non può fondatamente sostenersi la tesi della inesigibilità dal medico di una prestazione assistenziale estranea alla sua competenza professionale (richiesta di autoambulanza). Anche tale prestazione, invero, se ritenuta funzionale a garantire nel miglior modo la tutela della salute del paziente, non può sfuggire ai doveri incombenti sul sanitario, che non deve mai perdere di vista, nel contesto in cui si trova ad operare, l'obiettivo di assicurare con tempestività ed efficienza l'intervento più adeguato. È il caso di precisare che, con la previsione di cui all'art. 328, comma 1, il legislatore ha inteso tutelare il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione nel suo momento dinamico, ossia l'attività che la pubblica amministrazione svolge entrando in contatto con i destinatari della sua azione e regolando le reciproche situazioni soggettive attraverso il concreto soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati, connessi a quei corrispondenti valori di rango costituzionale richiamati nella norma (giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità).
La norma incriminatrice è concepita come delitto di pericolo, nel senso che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione.
Non rileva, quindi, la circostanza che, nella specie, nessuna conseguenza dannosa subì la paziente, la quale rimase comunque esposta al rischio di subirla a causa della condotta omissiva del medico, che, come si è detto, aveva l'obbligo giuridico d'intervenire senza ritardo.
Privo di consistenza è, poi, l'assunto secondo cui l'atto richiesto all'imputato non era "dovuto", perché "inidoneo a fronteggiare il rischio per la salute della paziente". Sul carattere indebito della condotta tenuta dall'imputato si è già detto innanzi. L'avverbio "indebitamente", infatti, evoca proprio l'insieme dei doveri specifici che incombono al medico di guardia in relazione all'osservanza di norme giuridiche extrapenali che ineriscono ai suoi compiti istituzionali. Nè è emersa alcuna causa di giustificazione, che trova la sua fonte nella legge o in atti dell'autorità. Il reato, infine, è punito a titolo di dolo generico e richiede che l'agente abbia la consapevolezza e la volontà di rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che per ragioni di sanità deve essere adottato senza ritardo. Non può fondatamente sostenersi, nella specie, il difetto di dolo soltanto sulla base della giustificazione offerta dall'agente di avere invitato la paziente a recarsi in ospedale, in quanto luogo più attrezzato per le cure del caso, avuto riguardo all'allarmante sintomatologia avvertita dalla predetta. Ma proprio la percepita gravità della situazione avrebbe dovuto indurre il sanitario ad un maggiore scrupolo nell'adempimento dei propri doveri e non all'elusione degli stessi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007