CASS
Sentenza 19 febbraio 1988
Sentenza 19 febbraio 1988
Massime • 1
Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all'Obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso.*
Commentario • 1
- 1. Gestione di fondi pubblici e rilievi penalisticiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/1988, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1988 |
Testo completo
579 3
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DE POPOLO ITALIANO de! 19.2.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA I a
N. 414 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIUSEPPE SORRENTINO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORGIO BUOGO
N.30831/87 2. >>> MARIO PO
3. >>> LU DE CC
+. >> UM PAPADIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da E
cl P.G.
Rive/2000 g LI FR + 14
" 30 LUU. 1993/ per IL CANCELLIERE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro
del 30.6.87
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
} Mod 82
A. Spinoal Rome dott ER PA
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Carlo Lombardi
che ha concluso per come da dispositivo
Udit i difensor avv.ti Basilio Fiore, Gullo Luigi,
Cantafora Nicola, Lo giudice Enzo, Ricci FR
*****
IN FATTO E DIRITTO
Verso la fine dell'anno 1985 i Carabinieri di
DE del Capo riferivano all'A.G. notizie in ordine all'esistenza di una organizzazione delin quenziale operante nella zona di Bonifati, Sangine
to e DE, facente capo a tale LI 3
FR, segretaRI comunale di Bonifati e dedita ad estorsioni in danno di proprietari di case di villeggiatura e di esercizi commerciali della stes
sa zona.
I militi, sulla socrta delle dichiarazioni del le parti offese, denunciavano all'A.G. per i reati di cui all'art.416 bis c.p., furto, danneggiamento,
estorsione e ricettazione, venticinque persone tra cui gli odierni ricorrenti.
Il Procuratore della Repubblica di LA emet teva nei confronti di costoro ordine di cattura e disponeva procedersi alla formale istruttoria, al-
l'esito della quale venivano rinviati a giudizio del Tribunale di LA LI FR, De AS PI
FR, NO TO, RA PP, Gras
so TT, IN LE, ER AR ed altri attualmente non ricorrenti.
Il Tribunale assolveva tutti gli imputati dal
1 addebito di cui all'art.416 bis c.p. per insuffi cienza di prove e dichiarava la responsabilità dei predetti in ordine alle singole ipotesi di reato,
esclusi alcuni episodi specifici per. RA O-
RI e LI FR.
Su gravame del P.M. e degli imputati, la Corte
di Appello di Catanzaro riteneva il LI, il 4
NO, il HI ed i due RA colpevoli anche di associazione a delinquere e confermava nel resto, condannando a pena di giustizia. Assolveva
il De RA dal reato di cui all'art; 416 c.p. per insufficienza di prove.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G.
che, però, non ha presentato i motivi.
Hanno proposto altresì ricorso LI, TE ranova, i due RA, IN, ER e De RA
UN a tutti i ricorrenti, ad eccezione del ER e del De RA, è la censura con la quale viene dedotto vizio di motivazione e viola-
zione di legge in ordine al ritenuto reato associa tivo di cui si sostiene la mancanza dei presupposti
Il De RA si duole per la formula dubitati va adoperata nei suoi confronti.
Il ER lamenta la mancata applicazione dell'art.152 c.p.p. in ordine alla imputazione di falsa testimonianza.
Specifici motivi di ricorso sono proposti,
sempre relativamente a vizio di motivazione, da
IN, LI, NO, RA PP e
TT in oridne ai reati per i quali è stata ritenuta la loro colpevolezza,
In particolare, il IN eccepisce poi, la violazione dell'art.445 c.p.p. per indetermina-
tezza della accusa e degli artt.56, 114, 65, 132 e
133 c.p.; il LI, altresì, la mancata rinnova zione del dibattimento onde escutere alcuni testi e la nullità di tutti gli atti istruttori nonché del le due sentenze per violazione degli artt. 225 e 231
232 c.p.p.
Lo stesso LI, infine, eccepisce la nul lità degli atti emanati dal Procuratore della Re-
pubblica di LA per violazione dell'art.185 n.1
e 2 c.p.p. Rileva la Corte che fondata è la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del reato di as sociazione a delinquere.
Com'è noto, il delitto in esame richiede,
quale elemento oggettivo, un accordo a carattere generale e continuativo volto alla attuazione di un programma delinquenziale.
La giurisprudenza e la dottrina identificano.
l'elemento discriminante tra concorso di persona nel reato e delitto di cui all'art.416 c.p. propRI
nella permanenza dell'accordo, o meglio del vincolo associativo, oltre che nel numero minimo degli as-
sociati e nella indeterminatezza del programma.
Un ulteRIre elemento costitutivo del delitto 6
viene ravvisato nella predisposizione di attività
e mezzi, e cioè in una organizzazione, anche mini ma o rudimentale.
Orbene, i giudici di appello sono giunti alla affermazione di responsabilità sostenendo che la prima sentenza aveva posto in dubbio solo la carat terizzazione della associazione e non l'esistenza del sodalizio. E sulla base di tale premessa sono giunti alla conclusione che l'associazione, spoglia della anzidetta qualità, integrava tutti gli estre mi di cui all'art. 416 c.p.
Senonché, i giudici di primo grado, dopo aver esposti gli indizi che militavano in favore dell'ac cusa, hanno concluso a fol.171 che nella specie non risultavano provati, oltre gli estremi tipici del- la l'art.416 bis c.p., anche "struttura organizzativa la esistenza di un programma criminoso aperto, la attuazione concreta di questo da parte degli associa ti, l'apporto strumentale ecc."
Il che avrebbe dovuto comportare, da parte dei giudici di appello, un accertamento completo ed esauriente in ordine a tutti gli elementi del reato.
ritenuto senza fare riferimento alla prima sentenza la quale, come innanzi detto, aveva espresso dubbi relativamente a tutti gli estremi del delitto ed - 7 -
aveva altresì spaziato l'indagine anche in ordine a rapporti economici tra il LI e gli altri;
Je rapporti questi che potevano denotare la esistenza di finalità illecite od immorali, non fornivano però la prova della aggregazione avente lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
In ordine a tale capo, la sentenza va annulla ta con rinvio per nuovo esame.
Analoga sorte merita il capo della decisione relativa al reato di ricettazione addebitato al Mar
IL.
La prova della sussistenza del reato è stata rinvenuta nel fatto che l'imputato era a conoscen- za del furto ed era in grado di descrivere almeno una parte dei gioielli rubati al NS a cui avreb be promesso il suo intervento per la restituzione
Ma se da ciò poteva ricavarsi la esistenza di altro reato (per es. tentativo di estorsione) non può desumersi, per ciò solo, la sussistenza della ricettazione la cui condotta tipica consiste nell'ad quisto, nella ricezione o nell'occultamento di cose di provenienza illecita.
Già a prescindere dalla incertezza manifesta con la contestazione, non può ricavarsi la prova La Prens dell'elemento oggettivo solo dalla descrizio i 8 1
0
0 ne di uno di alcuni dei pezzi rubati. Perché ciò
potrebbe significare che l'imputato aveva visto la
refurtiva (ovvero che altri gliene avessero fatto
descrizione).
La stessa sentenza va annullata senza rinvio in oridne alle imputazioni di danneggiamento ascrit te a RA PP, RA TT e IN per Grasso GiuMichele (capo IV per Moschini, v/b pe seppe e XXI per RA TT), perché i detti reati sono estinti per amnistia.
Vanno invece, disattese le altre doglianze proposte dal LI, ad eccezione di quella rela tiva alla misura della pena che è assorbita per ef fetto dell'accoglimento dei motivi come innanzi esposto.
Eccepisce innanzi tutto il ricorrente la nul
[lità di tutt, gli atti processuali adducendo la vio lazione di numerosi articoli del c. di p.p. adducen do che la fase istruttoria sarebbe stata pratica-
mente condotta dalla polizia giudiziaria.
La doglianza non può essere condivisa.
Pur dovendosi censurare la lungaggine di de-
terminare procedure, va detto che il presente pro-
cedimento trova le sue origini nel lontano furto di gioielli in danno del dott.AN e successiva- I 9
mente negli anonimi spediti ai Carabinieri ed in una certa campagna di stampa che denunciava episodi di sopraffazione nei paesi di Bonifoti, Sangineto e din torni. Vennero condotte indagini dai Carabinieri
di Bonifoti e DE che poi, all'esito, riferi rono all'A.G. che ritenne di emanare i provvedimen ti restrittivi.
Non si vede, pertanto, quale nullità si sia verificata, anche perché l'attività di polizia giu diziaria si caratterizza come attività amministra-
tiva che resta fuori dal rapporto giuridico pro-
cessuale.
La disciplina di tale attività è regolata dal
1'art.225 c.p.p. modificato dalla L.
5.12.69 n.932,
dalla L. 18.3.21 n.62 ed infine dalla L.14.X.74 n.497.
Sono ivi elencati tutti i poteri e le facoltà attri buite alla P.G. la quale, una volta portate a compil mento tutte le operazioni deve trasmettere gli at-
ti al Pretore o al Procuratore della Repubblica.
D'altra parte, non va dimenticato che il pub blico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di in dividuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso. - 10
Ed è vano parlare genericamente di viola- zione dei diritti della difesa senza indicare quali atti in particolare sarebbero stati posti in essere con violazione dell'art.304 bis c.p.p.
Non senza da ultimo dimenticare che alle di chiarazioni rese dall'interessato prima che egli assuma la qualità di imputato o di indiziato di rea
to e cioè prima che siano emersi elementi concreti di reità non identificabili con sospetti e conget- ture, non è applicabile il regime garantistico pre visto dalla attuale normativa. Ne consegue che la
P.G. nell'ambito delle facoltà riconosciutole dal la legge, di sentire senza speciali formalità obele persone che possono fornire notizie utili ai fini delle indagini, ha l'obbligo di riferire sulle di
chiarazioni rese da colui che ancora non sia nep-
pure indiziato di reità e il giudice può utilizzare tale materiale probatoRI al fine della formazione del suo libero convincimento.
Quanto poi alla dedotta incapacità del Proc.
della Repubblica va detto che la fattispecie (ove sussista veramente la denunzia -del che, peraltro,
non v'è prova-) può integrare una ipotesi di incom patibilità, peraltro non deducibile nei confronti del P.M. e che riguarda esclusivamente il denunziante 11
-
ed il magistrato. E non si vede come tale situa-
zione possa riflettersi su di un terzo estraneo
al rapporto.
Quanto ai due episodi di estorsione, non sus
siste il denunciato vizio di motivazione.
In proposito va ricordato che, ai fini della sussistenza del delitto in esame, la minaccia può
essere palese o meno larvata o esplicita, deter-
$ minata o indiretta, non occorrendo che sia esplici ta e manifesta ed è ben ritenuta esistente tutte le volte che, avuto riguardo alla personalità so-
praffattrice dell'agente, alle circostanze ambien-
tali, alla ingiustizia della pretesa, alle parti-
colari condizioni della vittima, questa si trovi,
di fronte alla ingiusta richiesta del reo, , ragione volmente nella condizione di doverne subire la volon tà come rimedio atto ad evitare, nel caso di man-
cata adesione, il paventato verificarsi di più gra ve pregiudizio.
E la richiesta di somma di denaro effettuata llo scopo di consentire la restituzione della re-
Turtiva costituisce un caso scolastico di estor-
C.
punto la motivazione della sentenza è
esauriente ed immune da vizi logici del 12 I
ragionamento. Le dichiarazioni di GA AF, attentamente valutate, non offrono in proposito dubbi di sorta, al pari di quelle degli altri te-
sti CE, TI e GO.
Infondata, inoltre, è la doglianza relativa al diniego della rinnovazione del dibattimento.
Quest'ultima costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di appello ed il relati-
vo giudizio è sottratto al sindacato di legittimi-
tà se adeguatamente motivato. Inoltre, non basta la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti a influire nella decisione del punto per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo invece, che tale giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Inoltre non è necessaria una apposita moti-
vazione sul punto quando dal contesto della senten za si ricavi in maniera chiara la superfluità del la chiesta indagine e la completezza delle prove raccolte.
Nella specie, i giudici di merito hanno spie gato in maniera esauriente che la audizione dei testi indicati non poteva in alcun modo modificare le conclusioni. - 13
Quanto alle generiche, rilevasi che nessun ob
bligo aveva il giudice del gravame di motivare sul punto posto che il realtivo motivo di appello era stato proposto in modo estremamente generico con la sola indicazione della attenuante invocata e, per tanto, la doglianza era inammissibile.
Il IN lamenta la violazione dell'art. 445 c.p.p. per difetto di contestazione della ac-
cusa. Anche tale doglianza è infondata. PremesSO che l'articolo citato prevede solo la contestazione di reati concorrenti, della continua zione e di circostanze aggravanti (c.d. contesta-
zione supplettiva) e che, pertanto, il richiamo non
è nella specie pertinente, va detto che nel nostro ordinamento processuale si richiede che tanto l'or
dinanza di rinvio a giudizio che il decreto di ci-
tazione devono contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato e che, in entrambe le ipote si, l'imputato sia stato "interrogato sul fatto". Nel caso in esame a siffatti adempimenti si
è adempiuto e l'imputato è stato posto esattamente in grado di conoscere gli estremi dell'accusa e di
difendersi.
Quanto ai reati in danno di LE PA. Aulonio sono state indicate, quale estremo della - 14
minaccia, la sicurezza del negozio e la protezione,
mentre, per IR ES, sono stati indicati i danneggiamenti ed i furti. Per ciò che attiene la imputazione IV bis la contestazione parla di aver indotto la parte lesa, titolare di esercizio pubblico, a versare la somma di L.
2.000.000 median te minacce. Anche tale contestazione è esatta e completa posto che nella estorsione il carattere ingiusto del profitto ricorre quando la pretesa del soggetto attivo non possa in alcun modo dirsi tute lata dall'ordinamento. Sicché il profitto è ingiu sto se l'utilità che l'agente si propone di conse-
guire non è dovuta, ma è conseguenza della violenza o della minaccia. Ed è norma di comune esperienza che una richiesta di denaro non dovuta rivolta ad un titolare di pubblico esercizio implica neces-
sariamente una minaccia, anche quando la stessa non sia stata espressa.
Infondata è poi la doglianza relativa al diniego della ipotesi di cui all'art.56, 3° comma
c.p. per l'episodio Quintiero. Costui ha dichiara-
to (come si legge nella sentenza di primo grado) che il ricorrente si presentò per due volte, a distan za di 15, 20 giorni, nel suo esercizio con la ri chiesta di denaro e che propRI al IN venne -15
-
consegnata la prima rata di L.1.000.000.
La censura relativa alla mancata applicazio dell'art.114 c.p. è inammissibile perché propo- ne sta per la prima volta in questa sede.
Analoga sorte meritano le altre censure subor
dinate posto che il giudizio di equivalenza delle circostanze era stato espressamente invocato con i
motivi di gravame e che la doglianza relativa alla entità della pena era stata espressa in modo estre mamente generico.
Le doglianze relative a preteso vizio di mo-
⠀tivazione in ordine ai reati per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità costituiscono cen sure in fatto inammissibili in questa sede.
La sentenza gravata ha, invece, spiegato co-
il comportamento e l'atteggiamento del ricorren ime te era stato idoneo ad esercitare una pressione psicologica e ad incidere nella sfera della libertà
dei soggetti passivi onde costringerli all'esborso di denaro. E non era neppure necessaria la prova della prospettazione delle conseguenze una volta dimostrata la personalità sopraffattrice dell'agen te e la ingiustizia della pretesa.
Quanto al tipo di prova, il giudice di merito libero non solo nella scelta dei mezzi di prova, 16
ma anche nella loro valutazione nel senso che egli può attribuire agli stessi il valore probatoRI che realisticamente risponde al loro contenuto nell'am bito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto che rispecchi la realtà processuale, non esistendo nel sistema processuale penale vigente una gerarchia di prove privilegiate rispetto ad al tre né limitazioni o vincoli quantitativi.
Pertanto, anche la sola parola della parte lesa, in mancanza di ogni altro elemento probato rio, può costituire fonte di prova.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per concerne i ricorsi proposti da RA Vit- ciò che toRI e PP.
Premesso che per le imputazioni di furto e danneggiamento a costoro addebitati vi è stato, ri spettivamente, assoluzione con formula dubitativa e proscioglimento per amnistia (e non già condanna come sostenuto) va detto che al riguardo la sen-
tenza impugnata contiene corretta e ampia motivazio ne richiamando non solo la parola delle parti lese ma tutte le deposizioni testimoniali (GL,
IN, FF, NZ, GA US e GA
AF) dalle quali è risultato che non si trat tò di un rapporto di lavoro ma di vera e propria -- 17
estorsione sotto 12 parvenza di una guardiania in concreto mai prestata e con la prospettazione che, in caso contraRI, sarebbero continuati i fur ti ed i danneggiamenti.
Siffatta motivazione è corretta ed immune da vizi logico-giuridici ed è, pertanto, incensura-
bile.
Lo stesso dicasi per la posizione NO,
il quale, in sostanza, censura la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito posto che lo stesso ricorrente ammette di essersi recato con il
RA dal Quintiero allorché venne effettuata la richiesta dei due milioni e di essersi successiva-
mente ricevuto personalmente la seconda rata di un milione. In ciò concordando perfettamente con la dichiarazione della parte lesa.
Per il ER, prosciolto dalla imputazio di falsa testimonianza per amnistia, si deduce ne vizio di motivazione per avere i giudici di merito dato credito alla parola di AN e trascurato la deposizione La Rocca.
Rileva la Corte che, allorquando il giudice di merito abbia prosciolto l'imputato per amnistia
0 per altra causa estintiva, il sindacato della
Cassazione circa la mancata applicazione del cpv. 18
dell'art. 152 c.p.p. è limitata all'accertamento della esistenza in maniera evidente di una delle tre ipotesi indicate nella citata disposizione;
ta le esame non può estendersi ad una critica del ma-
teriale probatoRI che implicherebbe una indagine di fatto estranea alla competenza funzionale della
S.C.
Nella specie tale evidenza non sussiste, né
è ammissibile dedurre al riguardo vizi di motiva-
zione, incompatibili con la immediata declaratoria della causa di estinzione.
rimane il ricorso del De RA che lamenta la formula assolutoria dubitativa in ordine ai rea ti di estorsione e associazione a delinquere. Per
detto ultimo reato il ricorso va accolto.
Dopo aver ricordato che in primo grado tutti gli imputati erano stati assolti con formula dubi-
tativa, va detto che la sentenza gravata ha condan nato per associazione a delinquere semplice il Mar
IL, il terrenova, i due RA ed il IN,
ma ha assolto con formula ampia tutti gli altri che ha ritenuto estranei alla vicenda. Solo per il
De RA è stata mantenuta la formula dubitativa con una motivazione sbrigativa e lapidaria: "sono incerti gli elementi a suo carico".. 19
Come è evidente, una siffatta motivazione non
è assolutamente convincente;
onde s'impone, anche per detto ricorrente l'annullamento della sentenza con rinvio.
Va, invece, disatteso il ricorso in ordine al residuo reato di estorsione per cui pure è sta-
ta adoperata la formula dubitativa,
Come nel caso LI, anche per l'episodio
Vesta il camion, per l'efficace intervento del De
RA, venne subito ritrovato con il versamento di
L.3.000.000
I giudici di merito hanno basato la assolu-
zione sul dubbio in ordine all'autore del furto. La
incertezza non poteva in realtà provocare effetti sulla sussistenza del reato di estorsione.
In ogni caso, in mancanza di ricorso sul pun.
to da parte del P.M. la formula non può essere modi ficata, ma deve essere rigettato il ricorso dell'im putato.
Il solo ER va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di somma in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
visti gli artt.524, 539, 543, 549 c.p.p. dichiara
inammissibile il ricorso del P.G.. Annulla senza 20
rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gras
so TT, RA PP e IN LE sui capi concernenti i delitti di danneggiamento (capo
IV/E, V/B e XXI) perché estinti per amnisita. An-
nulla la stessa sentenza nei confronti di Marzil-
li FR, NO TO, RA TT,
RA PP, IN LE e De RA PI
FR sul capo concernente il delitto di cui al-
l'art.416 c.p. e nei confronti del LI anche sul capo concernente il delitto di ricettazione e
rinvia per nuovo esame, ad altra sezione della
Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto i ricorsi del De RA, del MA
IL, del NO, del IN, del RA Vit
toRI e del RA PP.
rigetta il ricorso proposto da ER AR
che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di L.300.000 in.
favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 19.2.1988
IL PRESIDENTE
Ecc.dott. PP Sorrentino huseffe Lon tinue
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
МилыйDafelen Dott.ER PA
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Oerlu Navacol);
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DE POPOLO ITALIANO de! 19.2.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA I a
N. 414 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIUSEPPE SORRENTINO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORGIO BUOGO
N.30831/87 2. >>> MARIO PO
3. >>> LU DE CC
+. >> UM PAPADIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da E
cl P.G.
Rive/2000 g LI FR + 14
" 30 LUU. 1993/ per IL CANCELLIERE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro
del 30.6.87
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
} Mod 82
A. Spinoal Rome dott ER PA
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Carlo Lombardi
che ha concluso per come da dispositivo
Udit i difensor avv.ti Basilio Fiore, Gullo Luigi,
Cantafora Nicola, Lo giudice Enzo, Ricci FR
*****
IN FATTO E DIRITTO
Verso la fine dell'anno 1985 i Carabinieri di
DE del Capo riferivano all'A.G. notizie in ordine all'esistenza di una organizzazione delin quenziale operante nella zona di Bonifati, Sangine
to e DE, facente capo a tale LI 3
FR, segretaRI comunale di Bonifati e dedita ad estorsioni in danno di proprietari di case di villeggiatura e di esercizi commerciali della stes
sa zona.
I militi, sulla socrta delle dichiarazioni del le parti offese, denunciavano all'A.G. per i reati di cui all'art.416 bis c.p., furto, danneggiamento,
estorsione e ricettazione, venticinque persone tra cui gli odierni ricorrenti.
Il Procuratore della Repubblica di LA emet teva nei confronti di costoro ordine di cattura e disponeva procedersi alla formale istruttoria, al-
l'esito della quale venivano rinviati a giudizio del Tribunale di LA LI FR, De AS PI
FR, NO TO, RA PP, Gras
so TT, IN LE, ER AR ed altri attualmente non ricorrenti.
Il Tribunale assolveva tutti gli imputati dal
1 addebito di cui all'art.416 bis c.p. per insuffi cienza di prove e dichiarava la responsabilità dei predetti in ordine alle singole ipotesi di reato,
esclusi alcuni episodi specifici per. RA O-
RI e LI FR.
Su gravame del P.M. e degli imputati, la Corte
di Appello di Catanzaro riteneva il LI, il 4
NO, il HI ed i due RA colpevoli anche di associazione a delinquere e confermava nel resto, condannando a pena di giustizia. Assolveva
il De RA dal reato di cui all'art; 416 c.p. per insufficienza di prove.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G.
che, però, non ha presentato i motivi.
Hanno proposto altresì ricorso LI, TE ranova, i due RA, IN, ER e De RA
UN a tutti i ricorrenti, ad eccezione del ER e del De RA, è la censura con la quale viene dedotto vizio di motivazione e viola-
zione di legge in ordine al ritenuto reato associa tivo di cui si sostiene la mancanza dei presupposti
Il De RA si duole per la formula dubitati va adoperata nei suoi confronti.
Il ER lamenta la mancata applicazione dell'art.152 c.p.p. in ordine alla imputazione di falsa testimonianza.
Specifici motivi di ricorso sono proposti,
sempre relativamente a vizio di motivazione, da
IN, LI, NO, RA PP e
TT in oridne ai reati per i quali è stata ritenuta la loro colpevolezza,
In particolare, il IN eccepisce poi, la violazione dell'art.445 c.p.p. per indetermina-
tezza della accusa e degli artt.56, 114, 65, 132 e
133 c.p.; il LI, altresì, la mancata rinnova zione del dibattimento onde escutere alcuni testi e la nullità di tutti gli atti istruttori nonché del le due sentenze per violazione degli artt. 225 e 231
232 c.p.p.
Lo stesso LI, infine, eccepisce la nul lità degli atti emanati dal Procuratore della Re-
pubblica di LA per violazione dell'art.185 n.1
e 2 c.p.p. Rileva la Corte che fondata è la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del reato di as sociazione a delinquere.
Com'è noto, il delitto in esame richiede,
quale elemento oggettivo, un accordo a carattere generale e continuativo volto alla attuazione di un programma delinquenziale.
La giurisprudenza e la dottrina identificano.
l'elemento discriminante tra concorso di persona nel reato e delitto di cui all'art.416 c.p. propRI
nella permanenza dell'accordo, o meglio del vincolo associativo, oltre che nel numero minimo degli as-
sociati e nella indeterminatezza del programma.
Un ulteRIre elemento costitutivo del delitto 6
viene ravvisato nella predisposizione di attività
e mezzi, e cioè in una organizzazione, anche mini ma o rudimentale.
Orbene, i giudici di appello sono giunti alla affermazione di responsabilità sostenendo che la prima sentenza aveva posto in dubbio solo la carat terizzazione della associazione e non l'esistenza del sodalizio. E sulla base di tale premessa sono giunti alla conclusione che l'associazione, spoglia della anzidetta qualità, integrava tutti gli estre mi di cui all'art. 416 c.p.
Senonché, i giudici di primo grado, dopo aver esposti gli indizi che militavano in favore dell'ac cusa, hanno concluso a fol.171 che nella specie non risultavano provati, oltre gli estremi tipici del- la l'art.416 bis c.p., anche "struttura organizzativa la esistenza di un programma criminoso aperto, la attuazione concreta di questo da parte degli associa ti, l'apporto strumentale ecc."
Il che avrebbe dovuto comportare, da parte dei giudici di appello, un accertamento completo ed esauriente in ordine a tutti gli elementi del reato.
ritenuto senza fare riferimento alla prima sentenza la quale, come innanzi detto, aveva espresso dubbi relativamente a tutti gli estremi del delitto ed - 7 -
aveva altresì spaziato l'indagine anche in ordine a rapporti economici tra il LI e gli altri;
Je rapporti questi che potevano denotare la esistenza di finalità illecite od immorali, non fornivano però la prova della aggregazione avente lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
In ordine a tale capo, la sentenza va annulla ta con rinvio per nuovo esame.
Analoga sorte merita il capo della decisione relativa al reato di ricettazione addebitato al Mar
IL.
La prova della sussistenza del reato è stata rinvenuta nel fatto che l'imputato era a conoscen- za del furto ed era in grado di descrivere almeno una parte dei gioielli rubati al NS a cui avreb be promesso il suo intervento per la restituzione
Ma se da ciò poteva ricavarsi la esistenza di altro reato (per es. tentativo di estorsione) non può desumersi, per ciò solo, la sussistenza della ricettazione la cui condotta tipica consiste nell'ad quisto, nella ricezione o nell'occultamento di cose di provenienza illecita.
Già a prescindere dalla incertezza manifesta con la contestazione, non può ricavarsi la prova La Prens dell'elemento oggettivo solo dalla descrizio i 8 1
0
0 ne di uno di alcuni dei pezzi rubati. Perché ciò
potrebbe significare che l'imputato aveva visto la
refurtiva (ovvero che altri gliene avessero fatto
descrizione).
La stessa sentenza va annullata senza rinvio in oridne alle imputazioni di danneggiamento ascrit te a RA PP, RA TT e IN per Grasso GiuMichele (capo IV per Moschini, v/b pe seppe e XXI per RA TT), perché i detti reati sono estinti per amnistia.
Vanno invece, disattese le altre doglianze proposte dal LI, ad eccezione di quella rela tiva alla misura della pena che è assorbita per ef fetto dell'accoglimento dei motivi come innanzi esposto.
Eccepisce innanzi tutto il ricorrente la nul
[lità di tutt, gli atti processuali adducendo la vio lazione di numerosi articoli del c. di p.p. adducen do che la fase istruttoria sarebbe stata pratica-
mente condotta dalla polizia giudiziaria.
La doglianza non può essere condivisa.
Pur dovendosi censurare la lungaggine di de-
terminare procedure, va detto che il presente pro-
cedimento trova le sue origini nel lontano furto di gioielli in danno del dott.AN e successiva- I 9
mente negli anonimi spediti ai Carabinieri ed in una certa campagna di stampa che denunciava episodi di sopraffazione nei paesi di Bonifoti, Sangineto e din torni. Vennero condotte indagini dai Carabinieri
di Bonifoti e DE che poi, all'esito, riferi rono all'A.G. che ritenne di emanare i provvedimen ti restrittivi.
Non si vede, pertanto, quale nullità si sia verificata, anche perché l'attività di polizia giu diziaria si caratterizza come attività amministra-
tiva che resta fuori dal rapporto giuridico pro-
cessuale.
La disciplina di tale attività è regolata dal
1'art.225 c.p.p. modificato dalla L.
5.12.69 n.932,
dalla L. 18.3.21 n.62 ed infine dalla L.14.X.74 n.497.
Sono ivi elencati tutti i poteri e le facoltà attri buite alla P.G. la quale, una volta portate a compil mento tutte le operazioni deve trasmettere gli at-
ti al Pretore o al Procuratore della Repubblica.
D'altra parte, non va dimenticato che il pub blico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di in dividuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso. - 10
Ed è vano parlare genericamente di viola- zione dei diritti della difesa senza indicare quali atti in particolare sarebbero stati posti in essere con violazione dell'art.304 bis c.p.p.
Non senza da ultimo dimenticare che alle di chiarazioni rese dall'interessato prima che egli assuma la qualità di imputato o di indiziato di rea
to e cioè prima che siano emersi elementi concreti di reità non identificabili con sospetti e conget- ture, non è applicabile il regime garantistico pre visto dalla attuale normativa. Ne consegue che la
P.G. nell'ambito delle facoltà riconosciutole dal la legge, di sentire senza speciali formalità obele persone che possono fornire notizie utili ai fini delle indagini, ha l'obbligo di riferire sulle di
chiarazioni rese da colui che ancora non sia nep-
pure indiziato di reità e il giudice può utilizzare tale materiale probatoRI al fine della formazione del suo libero convincimento.
Quanto poi alla dedotta incapacità del Proc.
della Repubblica va detto che la fattispecie (ove sussista veramente la denunzia -del che, peraltro,
non v'è prova-) può integrare una ipotesi di incom patibilità, peraltro non deducibile nei confronti del P.M. e che riguarda esclusivamente il denunziante 11
-
ed il magistrato. E non si vede come tale situa-
zione possa riflettersi su di un terzo estraneo
al rapporto.
Quanto ai due episodi di estorsione, non sus
siste il denunciato vizio di motivazione.
In proposito va ricordato che, ai fini della sussistenza del delitto in esame, la minaccia può
essere palese o meno larvata o esplicita, deter-
$ minata o indiretta, non occorrendo che sia esplici ta e manifesta ed è ben ritenuta esistente tutte le volte che, avuto riguardo alla personalità so-
praffattrice dell'agente, alle circostanze ambien-
tali, alla ingiustizia della pretesa, alle parti-
colari condizioni della vittima, questa si trovi,
di fronte alla ingiusta richiesta del reo, , ragione volmente nella condizione di doverne subire la volon tà come rimedio atto ad evitare, nel caso di man-
cata adesione, il paventato verificarsi di più gra ve pregiudizio.
E la richiesta di somma di denaro effettuata llo scopo di consentire la restituzione della re-
Turtiva costituisce un caso scolastico di estor-
C.
punto la motivazione della sentenza è
esauriente ed immune da vizi logici del 12 I
ragionamento. Le dichiarazioni di GA AF, attentamente valutate, non offrono in proposito dubbi di sorta, al pari di quelle degli altri te-
sti CE, TI e GO.
Infondata, inoltre, è la doglianza relativa al diniego della rinnovazione del dibattimento.
Quest'ultima costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di appello ed il relati-
vo giudizio è sottratto al sindacato di legittimi-
tà se adeguatamente motivato. Inoltre, non basta la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti a influire nella decisione del punto per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo invece, che tale giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Inoltre non è necessaria una apposita moti-
vazione sul punto quando dal contesto della senten za si ricavi in maniera chiara la superfluità del la chiesta indagine e la completezza delle prove raccolte.
Nella specie, i giudici di merito hanno spie gato in maniera esauriente che la audizione dei testi indicati non poteva in alcun modo modificare le conclusioni. - 13
Quanto alle generiche, rilevasi che nessun ob
bligo aveva il giudice del gravame di motivare sul punto posto che il realtivo motivo di appello era stato proposto in modo estremamente generico con la sola indicazione della attenuante invocata e, per tanto, la doglianza era inammissibile.
Il IN lamenta la violazione dell'art. 445 c.p.p. per difetto di contestazione della ac-
cusa. Anche tale doglianza è infondata. PremesSO che l'articolo citato prevede solo la contestazione di reati concorrenti, della continua zione e di circostanze aggravanti (c.d. contesta-
zione supplettiva) e che, pertanto, il richiamo non
è nella specie pertinente, va detto che nel nostro ordinamento processuale si richiede che tanto l'or
dinanza di rinvio a giudizio che il decreto di ci-
tazione devono contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato e che, in entrambe le ipote si, l'imputato sia stato "interrogato sul fatto". Nel caso in esame a siffatti adempimenti si
è adempiuto e l'imputato è stato posto esattamente in grado di conoscere gli estremi dell'accusa e di
difendersi.
Quanto ai reati in danno di LE PA. Aulonio sono state indicate, quale estremo della - 14
minaccia, la sicurezza del negozio e la protezione,
mentre, per IR ES, sono stati indicati i danneggiamenti ed i furti. Per ciò che attiene la imputazione IV bis la contestazione parla di aver indotto la parte lesa, titolare di esercizio pubblico, a versare la somma di L.
2.000.000 median te minacce. Anche tale contestazione è esatta e completa posto che nella estorsione il carattere ingiusto del profitto ricorre quando la pretesa del soggetto attivo non possa in alcun modo dirsi tute lata dall'ordinamento. Sicché il profitto è ingiu sto se l'utilità che l'agente si propone di conse-
guire non è dovuta, ma è conseguenza della violenza o della minaccia. Ed è norma di comune esperienza che una richiesta di denaro non dovuta rivolta ad un titolare di pubblico esercizio implica neces-
sariamente una minaccia, anche quando la stessa non sia stata espressa.
Infondata è poi la doglianza relativa al diniego della ipotesi di cui all'art.56, 3° comma
c.p. per l'episodio Quintiero. Costui ha dichiara-
to (come si legge nella sentenza di primo grado) che il ricorrente si presentò per due volte, a distan za di 15, 20 giorni, nel suo esercizio con la ri chiesta di denaro e che propRI al IN venne -15
-
consegnata la prima rata di L.1.000.000.
La censura relativa alla mancata applicazio dell'art.114 c.p. è inammissibile perché propo- ne sta per la prima volta in questa sede.
Analoga sorte meritano le altre censure subor
dinate posto che il giudizio di equivalenza delle circostanze era stato espressamente invocato con i
motivi di gravame e che la doglianza relativa alla entità della pena era stata espressa in modo estre mamente generico.
Le doglianze relative a preteso vizio di mo-
⠀tivazione in ordine ai reati per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità costituiscono cen sure in fatto inammissibili in questa sede.
La sentenza gravata ha, invece, spiegato co-
il comportamento e l'atteggiamento del ricorren ime te era stato idoneo ad esercitare una pressione psicologica e ad incidere nella sfera della libertà
dei soggetti passivi onde costringerli all'esborso di denaro. E non era neppure necessaria la prova della prospettazione delle conseguenze una volta dimostrata la personalità sopraffattrice dell'agen te e la ingiustizia della pretesa.
Quanto al tipo di prova, il giudice di merito libero non solo nella scelta dei mezzi di prova, 16
ma anche nella loro valutazione nel senso che egli può attribuire agli stessi il valore probatoRI che realisticamente risponde al loro contenuto nell'am bito di un ragionamento logico e giuridicamente corretto che rispecchi la realtà processuale, non esistendo nel sistema processuale penale vigente una gerarchia di prove privilegiate rispetto ad al tre né limitazioni o vincoli quantitativi.
Pertanto, anche la sola parola della parte lesa, in mancanza di ogni altro elemento probato rio, può costituire fonte di prova.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per concerne i ricorsi proposti da RA Vit- ciò che toRI e PP.
Premesso che per le imputazioni di furto e danneggiamento a costoro addebitati vi è stato, ri spettivamente, assoluzione con formula dubitativa e proscioglimento per amnistia (e non già condanna come sostenuto) va detto che al riguardo la sen-
tenza impugnata contiene corretta e ampia motivazio ne richiamando non solo la parola delle parti lese ma tutte le deposizioni testimoniali (GL,
IN, FF, NZ, GA US e GA
AF) dalle quali è risultato che non si trat tò di un rapporto di lavoro ma di vera e propria -- 17
estorsione sotto 12 parvenza di una guardiania in concreto mai prestata e con la prospettazione che, in caso contraRI, sarebbero continuati i fur ti ed i danneggiamenti.
Siffatta motivazione è corretta ed immune da vizi logico-giuridici ed è, pertanto, incensura-
bile.
Lo stesso dicasi per la posizione NO,
il quale, in sostanza, censura la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito posto che lo stesso ricorrente ammette di essersi recato con il
RA dal Quintiero allorché venne effettuata la richiesta dei due milioni e di essersi successiva-
mente ricevuto personalmente la seconda rata di un milione. In ciò concordando perfettamente con la dichiarazione della parte lesa.
Per il ER, prosciolto dalla imputazio di falsa testimonianza per amnistia, si deduce ne vizio di motivazione per avere i giudici di merito dato credito alla parola di AN e trascurato la deposizione La Rocca.
Rileva la Corte che, allorquando il giudice di merito abbia prosciolto l'imputato per amnistia
0 per altra causa estintiva, il sindacato della
Cassazione circa la mancata applicazione del cpv. 18
dell'art. 152 c.p.p. è limitata all'accertamento della esistenza in maniera evidente di una delle tre ipotesi indicate nella citata disposizione;
ta le esame non può estendersi ad una critica del ma-
teriale probatoRI che implicherebbe una indagine di fatto estranea alla competenza funzionale della
S.C.
Nella specie tale evidenza non sussiste, né
è ammissibile dedurre al riguardo vizi di motiva-
zione, incompatibili con la immediata declaratoria della causa di estinzione.
rimane il ricorso del De RA che lamenta la formula assolutoria dubitativa in ordine ai rea ti di estorsione e associazione a delinquere. Per
detto ultimo reato il ricorso va accolto.
Dopo aver ricordato che in primo grado tutti gli imputati erano stati assolti con formula dubi-
tativa, va detto che la sentenza gravata ha condan nato per associazione a delinquere semplice il Mar
IL, il terrenova, i due RA ed il IN,
ma ha assolto con formula ampia tutti gli altri che ha ritenuto estranei alla vicenda. Solo per il
De RA è stata mantenuta la formula dubitativa con una motivazione sbrigativa e lapidaria: "sono incerti gli elementi a suo carico".. 19
Come è evidente, una siffatta motivazione non
è assolutamente convincente;
onde s'impone, anche per detto ricorrente l'annullamento della sentenza con rinvio.
Va, invece, disatteso il ricorso in ordine al residuo reato di estorsione per cui pure è sta-
ta adoperata la formula dubitativa,
Come nel caso LI, anche per l'episodio
Vesta il camion, per l'efficace intervento del De
RA, venne subito ritrovato con il versamento di
L.3.000.000
I giudici di merito hanno basato la assolu-
zione sul dubbio in ordine all'autore del furto. La
incertezza non poteva in realtà provocare effetti sulla sussistenza del reato di estorsione.
In ogni caso, in mancanza di ricorso sul pun.
to da parte del P.M. la formula non può essere modi ficata, ma deve essere rigettato il ricorso dell'im putato.
Il solo ER va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di somma in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
visti gli artt.524, 539, 543, 549 c.p.p. dichiara
inammissibile il ricorso del P.G.. Annulla senza 20
rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gras
so TT, RA PP e IN LE sui capi concernenti i delitti di danneggiamento (capo
IV/E, V/B e XXI) perché estinti per amnisita. An-
nulla la stessa sentenza nei confronti di Marzil-
li FR, NO TO, RA TT,
RA PP, IN LE e De RA PI
FR sul capo concernente il delitto di cui al-
l'art.416 c.p. e nei confronti del LI anche sul capo concernente il delitto di ricettazione e
rinvia per nuovo esame, ad altra sezione della
Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto i ricorsi del De RA, del MA
IL, del NO, del IN, del RA Vit
toRI e del RA PP.
rigetta il ricorso proposto da ER AR
che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di L.300.000 in.
favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 19.2.1988
IL PRESIDENTE
Ecc.dott. PP Sorrentino huseffe Lon tinue
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
МилыйDafelen Dott.ER PA
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Oerlu Navacol);