Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 17199/1999 Udienza del 14 novembre 2001 REP02 1 62 / 02 Oggetto: risoluzione contratto di compravendita di autovettura. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CROM-5203 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Nep. 605 Presidente Пер Dott. MARIO SPADONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. GIOVANNA SCHERILLO Richiesta copia studio Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE 1.5 diritti per 15 FEB. 2002 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: POLE POSITIONS.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 55, presso l'avv. Nicola Di CANCELLERIA Pierro, la difende, unitamente all'avv. Paolo Mestrovich, in forza di mandato in atti;
- ricorrente
contro
BO ANDREA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 2, presso l'avv. Nicola Maria de Angelis, che lo difende in forza di mandato in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE controricorrente - Richiesta copia stu dal Sig. PIERR 1.5.per diri MAG. 2001 17199/1999 Pole Position s.r.l. BO. 11523/09 Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. IL CANCELLIE 2 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 8 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Nicola Maria de Angelis. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, inammissibilità o in subordine rigetto degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6 dicembre 1995 EA BO conveniva dinanzi al Pretore di Mestre la Boldrin Mirabello s.r.l., poi divenuta Pole Position s.r.l., assumendo di avere acquistato dalla convenuta il 14 febbraio 1995, per il prezzo di £. 22.000.000, una autovettura Golf usata che gli era stato assicurato essere stata costruita nel 1991 ed avere percorso non più di km.
4.000. Successivamente, però, aveva accertato che molti accessori interni, e lo stesso motore, erano ormai logori e risalivano al 1984, e la frizione si era bruciata poco dopo l'acquisto. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto, con restituzione del prezzo pagato, oltre interessi legali, e riconsegna del veicolo alla venditrice, trattandosi di un'auto non conforme alle qualità promesse ed affetta da vizi occulti. CANCELLERIA La convenuta resisteva alla domanda ed il pretore, con sentenza n. 600 del 1997, dichiarava che il veicolo oggetto di compravendita tra le parti non era conforme alle qualità promesse e quindi dichiarava risolto il contratto, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo di £. 22.000.000 con gli $ CANCELLER A interessi compensativi al tasso legale dal 14 febbraio 1995 al saldo. previa riconsegna del veicolo alla venditrice. 17199/1999 Pole Position s.r.l. BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 A seguito di impugnazione della Pole Position il Tribunale di Venezia, con sentenza dell'8 luglio 1998, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava che gli interessi legali sulla somma di £. 22.000.000 erano dovuti solo dalla data di riconsegna del veicolo e dalla messa in mora, confermando nel resto. Il tribunale, confutando le contrarie affermazioni dell'appellante, escludeva che il pretore avesse violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato poiché, sebbene il BO avesse chiesto, all'atto della precisazione delle conclusioni, la restituzione del solo prezzo pagato, ritenendo gli interessi sul capitale compensabili con l'uso da parte sua della vettura in contestazione, avendo il primo giudice dichiarato risolto il contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., era consequenziale la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto con gli interessi legali dal momento del versamento del prezzo, in quanto, pur sorgendo l'obbligo restitutorio solo con l'emissione della sentenza, il correlato effetto recuperatorio opera ex tunc, in base al principio posto dall'art. 1458 c.c. Avrebbe dovuto essere la società Pole Position a chiedere, con apposita domanda, quella diminuzione della somma da restituire atta ad adeguare la stessa alla diminuzione di valore del bene che l'acquirente era tenuto a restituire. Tuttavia, avendo il BO stesso dato atto del valore costituito dall'uso dell'auto nelle more del giudizio e rinunziato espressamente al riconoscimento degli interessi, occorreva tenere conto di tale rinuncia. Il tribunale escludeva, poi, che vi fosse stata una mutatio libelli da parte del BO, che all'atto della precisazione delle conclusioni aveva in sostanza confermato la domanda di risoluzione del contratto per mancanza delle qualità 17199/1999 Pole Position s.r.l. / BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 4 promesse formulata già con l'atto di citazione. Il primo giudice aveva in sostanza individuato l'inadempimento della venditrice non nella consegna di un bene diverso da quello promesso, ma nell'avere fatto apparire qualità del bene contrarie alla realtà (chilometraggio, anno di fabbricazione), per cui l'auto, pur essendo idonea all'uso, non aveva le caratteristiche che avevano indotto l'acquirente a stipulare il contratto ad un prezzo molto più elevato di quello di mercato. Era peraltro irrilevante che il BO avesse potuto esaminare l'auto prima della vendita, dichiarando di accettarla nello stato in cui si trovava, poiché il suo giudizio si basava sulle dichiarazioni della stessa venditrice e sui dati inesatti risultanti dal libretto di circolazione, mentre le qualità mancanti non erano facilmente riscontrabili. Infine il tribunale escludeva che la domanda di risoluzione del contratto non potesse essere accolta per l'impossibilità, da parte dell'acquirente, di restituire l'auto nelle stesse condizioni in cui l'aveva ricevuta, poiché la vettura era ancora esistente e funzionante, anche se più usurata, e quindi la venditrice avrebbe avuto al massimo diritto ad una riduzione del prezzo da restituire, ma non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la società Pole Position in base a quattro motivi di ricorso, illustrati anche con memoria e contrastati dal controricorso del BO. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione dell'art. 112 c.p.c. la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di appello ritenuto di dovere tenere conto della rinuncia del Bobbio agli interessi 17199/1999 Pole Position s.r.l. / BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 sulla somma dovutagli a titolo di restituzione del prezzo, fatta al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, benché l'attuale ricorrente avesse dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto. Tuttavia, in difetto di una specifica domanda in proposito, il tribunale non avrebbe potuto operare d'ufficio l'esclusione di detti interessi, la quale lasciava impregiudicato il diritto della venditrice di chiedere autonomamente l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dello stesso. Il motivo non è fondato. La rinunzia agli interessi sulla somma che doveva essergli restituita, infatti, non costituiva una domanda nuova da parte del BO, ma solamente una volontaria riduzione della domanda proposta sin dall'inizio. Era pertanto irrilevante che l'attuale ricorrente si fosse opposta a tale rinunzia, la quale poteva essere effettuata dal BO anche senza il consenso della parte avversa. -Denunziando poi - con il secondo motivo – la violazione degli artt. 1492, comma 3°, 1495 e 1441 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l'omesso esame di fatti e documenti allegati, la ricorrente sostiene che la domanda di risoluzione era inammissibile in quanto, come risultava dal contratto scritto di vendita di auto usata, nulla di quanto sostenuto dalla controparte le era stato promesso. La Pole Position aveva agito quale semplice mandataria, e nel proporre la vendita del prototipo aveva utilizzato la pubblicità indiretta nel settore specializzato delle auto d'epoca, come apparsa sulla rivista "Auto". In tale pubblicità era chiaramente indicato l'anno di costruzione (1985) e la paternità dell'opera, attribuita al carrozziere Boldrin. 17199/1999 Pole Position s.r.l. / BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 Anche tale motivo deve essere disatteso. Premesso infatti che l'affermazione di avere effettuato la vendita dell'auto in questione agendo quale mandataria di una rivista specializzata costituisce un argomento nuovo, mai precedentemente prospettato (la sentenza impugnata infatti non ne parla, né la ricorrente si duole che il tribunale non l'abbia preso in considerazione) e quindi inammissibile in questa sede, la decisione del tribunale non merita le censure mosse con il motivo in esame. Non occorreva infatti che l'anno di fabbricazione ed il chilometraggio della vettura risultassero dal contratto scritto stipulato tra le parti, poiché la venditrice non ha mai contestato di avere assicurato verbalmente tali requisiti dell'autoveicolo all'acquirente, ed in ogni caso le condizioni dell'auto sono risultate, sia per и н vetustà che per usura, di molto inferiori a quello che l'entità del prezzo pattuito lasciava supporre. La ricorrente denunzia ancora, con il motivo successivo, la violazione degli artt. 1492 e 1495 c.c. e 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatti e documenti rilevanti, sostenendo che la domanda di risoluzione sarebbe inammissibile o comunque inaccoglibile, quando la cosa oggetto della vendita non può essere restituita nello stato originale, come appunto era nella specie, dal momento che il BO aveva continuato ad usare l'autovettura anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, peggiorando lo stato di usura complessivo. Neppure tale motivo può trovare accoglimento. Non essendo risultato che l'auto, per l'uso effettuatone dall'acquirente, fosse divenuta inservibile all'impiego al quale era destinata, o comunque avesse perso le sue caratteristiche essenziali sino al punto da subire rilevanti limitazioni 17199/1999 Pole Position s.r.l. / BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 nel suo impiego ordinario, il tribunale non poteva certo ritenere inaccoglibile la domanda di risoluzione del contratto per l'impossibilità di restituzione della cosa che aveva formato oggetto del contratto. E' vero, invece, come rilevato dal giudice di appello, che la venditrice avrebbe avuto semmai eventualmente il diritto di restituire solo parzialmente la somma ricevuta in pagamento dall'acquirente dell'auto, trattenendone una parte quale compenso del diminuito valore della stessa ma, in assenza di una specifica richiesta in proposito da parte della Pole Position, il tribunale non aveva la possibilità di provvedere d'ufficio in tale senso. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1495–2697 c.c. per l'omesso accoglimento della eccezione di decadenza e la contraddittorietà della motivazione, in contrasto con la documentazione acquisita e le risultanze probatorie. A suo dire gli asseriti vizi erano stati scoperti, come risultava dalle prove testimoniali, due o tre mesi dopo la consegna dell'auto, avvenuta il 7 febbraio 1995, mentre la denunzia era avvenuta solo il 15 novembre 1995. 3 Il motivo risulta infondato, alla stregua di quanto osservato sul punto dal tribunale, che ha in proposito correttamente rilevato che, trattandosi di vizi occultati dalla venditrice, nella specie non erano operanti i termini di decadenza dall'azione prevista dall'art. 1495 c.c. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
17199/1999 Pole Position s.r.l./ BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del (€ 105,82 controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 205.000 (₤1231, 14) oltre a £.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2001. logo Miragün este Spadon IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T 129,11 20,66 456T TOT. 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 VE/77.) 7 . ,7 Serie4 9 14 ata NO d TA in 780. C. RAN rsate egistrate UA ve O) raz Q iziar R P ENTO C INI) P aria d iu Ser E CICL G D M tti C ro esponsabile (Dott.ssa A . u C p (e (Dr. M. DA Il R 200 17199/1999 Pole Position s.r.l./BO. Udienza del 14 novembre 2001. Presidente Spadone;
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