Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 29587
CASS
Sentenza 4 luglio 2011

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La dichiarazione di impugnazione priva dell'enunciazione dei motivi, effettuata dall'imputato prima del deposito della motivazione della sentenza, non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, quando non siano ancora decorsi i termini per la presentazione dei motivi, e non sia stata validamente esaurita la procedura incidentale inerente agli incombenti ed alle modalità formali e temporali dell'atto di impugnazione, secondo la disciplina prevista dagli artt. 581, 582 e 585 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di appello, poiché era stata omessa la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 29587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29587
    Data del deposito : 4 luglio 2011

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