Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite "l'abolitio criminis", la Corte di cassazione deve procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall'accordo. (Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato satellite di ingiuria).
Commentari • 2
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2017, n. 33888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33888 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
338 8 8 - 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/05/2017 ANIELLO NAPPI Presidente Sent. n. sez. 1428/2017 SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.34058/2016 ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: ET RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/10/2015 del TRIBUNALE di CREMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Dorr, S.Tocci Il Proc. Gen! conclude per l'annullamento senza rinvio per reato depenalizzato. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a ET AN, imputato dei delitti di lesioni personali aggravate, ex artt. 582 e 585 cod. pen., e di ingiuria, ex art. 594 cod. pen., la pena concordata di mesi quattro di reclusione, così determinata calcolando sulla pena base di mesi cinque di reclusione per il più grave delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. l'aumento per la continuazione per il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nella misura di mesi uno di reclusione e decurtando di un terzo per il rito prescelto la pena di mesi sei di reclusione.
2.Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, instando per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto come reato, in ragione della intervenuta abrogazione del delitto di ingiuria ad opera dell'art. 1 d.lgs. n. 7/2016, con eliminazione della pena applicata a titolo di continuazione: tanto per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta in relazione a fattispecie ormai depenalizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Premesso che il delitto di ingiuria è stato abolito con l'intervento legislativo del 15 gennaio 2016 d.lgs. n. 7 art. 1, va qui richiamato il pacifico principio di diritto a mente del quale, in tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione teso unicamente a far rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato, atteso che: 1) detta abrogazione produce effetti anche quando la sentenza risulta passata in giudicato;
2) la Corte di cassazione deve valutare, non solo le questioni rilevabili di ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello;
3) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronunzia di inammissibilità del ricorso che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 31911 del 16/03/2001 - dep. 27/08/2001, Cortesi A, Rv. 22022601).
2. Se, dunque, l'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. comporta la necessità di procedere all'annullamento parziale della sentenza impugnata, posto che uno dei fatti da cui è generata la pena concordata non рій previsto dalla legge come reato, l'ulteriore questione che si pone alla Corte è se sia necessario annullare la sentenza nella sua interezza per consentire una nuova riformulazione dell'accordo sulla pena o se questo giudice possa espungere, dall'accordo complessivo, la parte di pena afferente al delitto abrogato, essendo questa perfettamente individuabile e non comportando la sua elisione una necessaria revisione dell'intero accordo (la pena per il delitto abolito non è, infatti, la pena base, ma costituisce solo una frazione dell'aumento per la continuazione).
3. Nella giurisprudenza di legittimità si registra sul tema un primo orientamento interpretativo (Sez. 5, n. 41676 del 04/05/2016 - dep. 04/10/2016, Carletti e altro, Rv. 268454; Sez. 5, n. 40282 del 14/04/2016 - dep. 28/09/2016, Montemurno, Rv. 268204; Sez. 1, n. 42407 del 19/10/2007 - dep. 16/11/2007, Melandro e altro, Rv. 237969; Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999 - dep. 14/01/2000, El Quaret, Rv. 215286) che ammette la cennata eliminazione, anche nel caso in cui la frazione di pena non stata precisata nell'accordo. Si è, infatti, affermato (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999. El Quaret, Rv. 215286) che, in tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione sia sopraggiunta l'abolitio criminis e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento in parte qua della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, in itinere, venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di abolitio, e, dunque, presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena sine titulo, sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'abolito criminis procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo si è, infatti, osservato che non può essere investito di detta statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'abolitio criminis ex art. 673 cod. proc. pen.. Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l'abolitio criminis, compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia;
e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e, comunque, inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma 3, cod. proc. pen., che 3 у abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto".
4. Un secondo filone ermeneutico, invece, ha propugnato la tesi secondo la quale, in tema di patteggiamento, la sopravvenuta abolitio criminis su alcune delle fattispecie che abbiano formato oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta che tale patto debba essere sciolto non potendo superare indenne, nella sua globalità, il vaglio del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 40522 del 30/04/2015 - dep. 09/10/2015, Carcano, Rv. 26549901; Sez. 5, n. 9651 del 31/01/2011 dep. 09/03/2011, Nembri, Rv. 249716; Sez. 1, n. 4592 del 26/09/1995 - dep. 13/10/1995, Abdraim, Rv. 202606): tanto in applicazione del principio di inscindibilità dell'accordo raggiunto fra le parti, che ne impone la rivisitazione per intero una volta che ne sia caduta una parte.
5. E', però, condiviso il principio di diritto secondo il quale, in tema di esecuzione, qualora, per effetto di abolitio criminis, sia parzialmente revocata la sentenza di patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della sanzione per un residuo reato (già satellite), là dove l'originario aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed alla diminuzione per l'eventuale rito alternativo richiesto dall'imputato (Sez. 1, n. 7857 del 09/01/2015 - dep. 20/02/2015, Ndiaye, Rv. 262465), con la conseguenza che il principio di intangibilità e inscindibilità del patteggiamento finisce per soffrire di una rilevante eccezione, perché non solo tocca l'accordo raggiunto dalle parti, ma addirittura lo supera.
6. Il che consente, allora, di affermare che se l'anzidetto principio soffre di una così marcata eccezione non si comprende allora la ragione per la quale, abolito un reato, posto, dall'accordo fra le parti, in continuazione e fissata dalle stesse l'esatta porzione di pena ritenuta equa per tale violazione di legge, questa Corte non possa provvedere a quella eliminazione che sarebbe di sua certa competenza qualora ci si trovasse già nella fase di esecuzione della pena. Tanto più che si tratta di una decisione favorevole all'imputato, comportando una riduzione della pena da lui stesso accettata come conseguenza delle sue condotte di rilievo penale. A Perdendo una di esse tale rilievo, non vi è motivo di ritenere che, in sua assenza, l'accordo raggiunto fra le parti sulle residue condotte sarebbe stato diverso.
7. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata solo in riferimento al delitto di cui all'art. 594 cod. pen. abrogato, e la relativa pena, nella misura di giorni venti di reclusione, va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Così deciso il 18/05/2017. Il Consigliere estensore PresidIl Presidente Irene Scordamaglia Aniello Nappi Уши нимаишийним DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 11 LUG 2017 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5