Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda, sicché è escluso che affermazioni contenute nella motivazione di queste ultime possano acquistare autorità di cosa giudicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato VACCA FRANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato LA ROSA ROSARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, OSPEDALE PSICHIATRICO DI BARCELLONA P.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 701/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/04/98 R.G.N. 585/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, per l'accoglimento del terzo motivo e per l'assorbimento del quarto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 dicembre 1988 il dottor IN AT chiedeva al TO di Barcellona Pozza di Gotto il riconoscimento del suo diritto alla immediata reintegrazione nell'incarico di medico presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario della città. Esponeva che con provvedimento del direttore dell'Ospedale, ratificato dal Ministero di Grazia e Giustizia, era stato assunto quale medico incaricato provvisorio a decorrere dall'1.11.1978; che il 2.3.1984 gli era stata comunicata la revoca della nomina in conseguenza di un procedimento penale instaurato a suo carico;
che aveva impugnato tale provvedimento, ma il TO di Barcellona Pozza di Gotto, pur ritenendo la propria giurisdizione e la applicabilità della disciplina prevista per il medico incaricato, aveva rigettato la domanda a causa della pendenza del procedimento penale;
che con sentenza del Tribunale di Messina era stato assolto dai reati ascrittigli e, quindi, aveva diritto alla immediata reintegrazione nell'incarico, con tutte le conseguenze di legge. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Ospedale psichiatrico, si costituiva il solo Ministero, che si opponeva alla domanda.
Con sentenza del 29 aprile 1995 il TO rigettava il ricorso. L'appello del dottor AT, cui resisteva solo il Ministero, mentre l'Ospedale restava ancora contumace, veniva rigettato dal Tribunale di Messina con sentenza del 12 dicembre 1997/17 aprile 1998. I giudici di secondo grado escludevano che con la sentenza 26 giugno 1986 del TO di Barcellona Pozza di Gotto fosse stata affermata, con efficacia di giudicato tra le parti, l'applicabilità al rapporto in discussione delle regole dell'incarico di ruolo e, in particolare, dell'art. 29 della legge 740/70. Ritenevano che l'accertamento sul punto fosse meramente incidentale, trattandosi di un presupposto da accertare senza efficacia di giudicato.
Nel merito escludevano la sussistenza di un diritto alla reintegrazione nell'incarico ricoperto prima della revoca, attesa la discrezionalità della scelta del medico da parte del direttore dell'Ospedale psichiatrico, con l'unico limite della iscrizione nell'albo professionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, illustrati con memoria, IN AT. Il Ministero della Giustizia e l'Ospedale psichiatrico di Barcellona Pozza di Gotto non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 34 e 324 c.p.c., 2909 c.c., 27, 29 e 50 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, 2094 c.c., e di qualsiasi altra disposizione inerente la materia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che nel procedimento davanti al TO di Barcellona Pozza di Gotto, iniziato con ricorso del 22.5.1984 e conclusosi con sentenza del 26.6.1986, la causa petendi e il petitum tendevano ad acclarare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 29 della legge n. 740/70, con la reintegra nel posto di lavoro;
e che il TO aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'emissione del provvedimento di reintegra, ma non lo aveva emesso perché non erano venuti meno i motivi della sospensione del 23.3.1984, non essendo stata pronunciata sentenza in sede penale. Deduce che il Tribunale di Messina ha errato nel ritenere, senza alcuna motivazione in ordine alle "ampie censure" svolte con il primo motivo di appello e nelle note difensive depositate il 5.7.1997, che non si fosse formato giudicato sulla applicabilità dell'art. 29 della legge 740/70, non tenendo conto che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, in quanto costituenti parte della decisione, per aver deciso questioni oggetto di causa e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integranti una necessaria premessa della pronuncia.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 27, 29 e 50 della legge n. 740 del 1970, 2094 c.c., e di qualsiasi altra disposizione inerente la materia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del ricorrente deduce che con il primo motivo di appello aveva sostenuto che, indipendentemente dal giudicato, il TO avrebbe dovuto ritenere la stabilità del rapporto ed applicare l'art. 29 della legge n. 740 del 1970. Lamenta che il Tribunale non ha spiegato perché al medico incaricato provvisorio non potesse applicarsi, in via analogica, la disciplina prevista per il medico incaricato.
Il Tribunale ha anche omesso ogni motivazione sull'aspetto denunciato con il secondo motivo di appello, relativo all'applicabilità delle disposizioni previste dalla legge per il medico incaricato, atteso che il rapporto, nel suo svolgimento "sostanziale", aveva assunto un carattere di stabilità e coordinazione, con la fruizione delle ferie e della tredicesima e con l'assoggettamento alla tutela previdenziale.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 27, 29 e 50 della legge n. 740 del 1970, 2094 e 2043 c.c., e di qualsiasi altra disposizione inerente la materia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sulla censura, contenuta nel secondo motivo dell'atto di appello, del mancato accoglimento della sua richiesta di risarcimento dei danni, derivanti dalla mancata tempestiva riassunzione a seguito della cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione, danni indicati nella misura di lire 30.000.000 o in quella maggiore o minore che sarebbe stata determinata, oltre svalutazione ed interessi.
Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p. e, e di qualsiasi altra disposizione inerente la materia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del dottor AT lamenta che il Tribunale ha omesso di motivare sulle richieste istruttorie formulate ai numeri 5 e 6 del ricorso introduttivo e sulla richiesta di consulenza contabile per la determinazione delle somme spettanti, e non ha esaminato la documentazione rilasciata dall'Ospedale Psichiatrico di Barcellona, relativa allo svolgimento reale del rapporto, anch'essa decisiva ai fini della soluzione della controversia.
Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e di qualsiasi altra disposizione inerente la materia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale, in consguenza della infondata pronuncia di rigetto, ha erroneamente compensato le spese tra le parti, anziché metterle a carico dei resistenti.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, con il quale si denuncia che il Tribunale avrebbe violato il giudicato sulla applicabilità dell'art. 29 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, costituito dalla sentenza del TO di Barcellona Pozza di Gotto del 26.6.1986, osserva la Corte che i giudici di appello hanno escluso che sul punto si fosse formato il giudicato, condividendo la motivazione del primo giudice ed osservando che l'applicabilità dell'art. 29 non era stato oggetto di specifico accertamento.
Quanto alla doglianza di omessa motivazione sulle "ampie censure" svolte con il primo motivo di appello e nelle note difensive depositate il 5.7.1997, l'omessa indicazione nel ricorso per cassazione del contenuto di tali censure, con violazione del noto principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, rende la doglianza inammissibile.
Deve inoltre rilevarsi - ad integrazione e correzione, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è comunque conforme a diritto - che la sentenza di cui si invoca il giudicato è, a quanto riferisce il ricorrente, una sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal dottor AT per essere reintegrato nell'incarico dal quale era stato sospeso il 23.3.1984. Tale sentenza non era stata impugnata dal sanitario. Ma il principio, secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda, sicché è escluso che affermazioni contenute nella motivazione di queste ultime possano acquistare autorità di cosa giudicata (Cass., 7 agosto 1979 n. 4571; 29 marzo 1989 n. 1526). È sufficiente considerare, al riguardo, che la parte vittoriosa - per essere stata rigettata la domanda di controparte - non può, per difetto di interesse, proporre impugnazione, avverso la sentenza di rigetto, semplicemente per ottenere una correzione della motivazione (cfr., fra le tante, Cass., 8 marzo 1995 n. 2722; 6 settembre 1995 n. 9401). Quand'anche il TO di Barcellona Pozza di Gotto avesse esplicitamente affermato, nella sentenza del 26.6.1986, che al rapporto fra l'Ospedale psichiatrico è il dottor AT era astrattamente applicabile 12art. 29 della legge n. 740 del 1970, tale affermazione non sarebbe comunque suscettibile di formare giudicato, atteso il rigetto della domanda.
Anche il secondo e il quarto motivo, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati.
Il Tribunale ha concordato con la motivazione del primo giudice, sottolineando la natura discrezionale della scelta del medico cui viene conferito l'incarico provvisorio da parte del direttore dell'Istituto.
Il giudice del gravarne può adempiere all'obbligo della motivazione anche richiamandosi alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto, come nella fattispecie, di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte (Cass., S.U., 8 giugno 1998 n. 5612). Quanto alla censura di omessa pronuncia sulla richiesta di ritenere comunque la stabilità del rapporto, indipendentemente dal giudicato, per lo svolgimento "sostanziale" dello stesso, con applicabilità, quindi, del citato art. 29, non in via analogica, ma diretta, per effetto della natura (di incarico stabile) assunto dallo stesso, rileva la Corte, dall'esame del ricorso introduttivo e dell'atto di appello - consentiti allorquando venga denunciato, come nella fattispecie, un error in procedendo - che la domanda proposta con il ricorso al TO si fondava esclusivamente sul ritenuto "giudicato" costituito dalla sentenza del 26 giugno/8 luglio 1986, sentenza che, come riferito dal ricorrente nel citato atto introduttivo, aveva "ritenuto applicabile, per analogia, al medico chiamato in via provvisoria la disciplina prevista per il medico incaricato".
Ne consegue che l'appellante non poteva sostenere che il TO avrebbe comunque dovuto ritenere la stabilità del rapporto indipendentemente dal giudicato (con applicazione diretta, e non analogica, dell'art. 29 della legge n. 740/70), atteso che tale domanda non era stata formulata in primo grado.
Nè può, di conseguenza, dolersi in questa sede della omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale, nonché di omessa pronuncia su richieste istruttorie - peraltro non riportate nel ricorso per cassazione, con ripetuta violazione del già richiamato principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione - che si assumono dirette a dimostrare un sostanziale svolgimento del rapporto simile a quello del medico incaricato stabilmente con la procedura concorsuale.
Quanto alla richiesta di consulenza contabile, il rigetto della stessa è implicito nel rigetto della applicazione dell'art. 29; è evidente che la quantificazione degli arretrati presupponeva l'accoglimento della richiesta di reintegrazione. Le stesse considerazioni valgono per la censura di omessa valutazione della certificazione rilasciata dall'Ospedale psichiatrico.
Il terzo motivo, relativo alla omessa pronuncia sulla censura di mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni, è anch'essa infondato, atteso che tale censura è stata implicitamente rigettata a seguito del rigetto della richiesta di riconoscimento del diritto alla reintegrazione nell'incarico.
Se non è stato riconosciuto tale diritto, non poteva, ovviamente, esser presa in esame la richiesta di risarcimento danni per la "mancata tempestiva reintegrazione".
Il rigetto dei primi quattro motivi comporta la reiezione anche del quinto, atteso che la pronuncia di compensazione delle spese è stata censurata in relazione alla dedotta erroneità della pronuncia di rigetto dell'appello, fatta valere, appunto, con i motivi da 1 a 4.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero di Giustizia e l'Ospedale psichiatrico di Barcellona Pozza di Gotto non si sono costituiti in questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001