Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N t 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - ou R E 1 T C 2 S I I . G L IN NOM6435 / 01 D E EPUB U 9 R I 3 A G 1 E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cubatt SEZIONE TERZA CIVILE M pencer Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21372/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Cron.14399 Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 10/01/01 Consigliere - Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: COPASS SCRL, corrente in Firenze, in persona del presidente pro tempore RA CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, difesa dall'avvocato CLAUDIO TAMBURINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro " DI MINO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE " GIULIO CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che lo difende, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
21 avversO la sentenza n. 1674/97 del Giudice di pace di 1 FIRENZE, emessa il 09/10/97 e depositata il 24/10/97 (R.G. 4635/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per 1 l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Cooperativa di pubbliche assistenze e Soccorso sanitario (COPASS) A R.L. chiedeva al giudice di pace di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti della Pubblica Assistenza Soccorritori Volontari di IS 斤 (P.A.SO. VOL.) e del suo presidente Di NO Cesare, per il pagamento di servizi effettuati alla stessa e docu- mentati da due fatture. Avverso il decreto, emesso il 14 marzo 1997 per lire 1.385.316, oltre agli interessi, proponeva opposi- zione il Di NO, deducendo di non essere più presiden- te della P.A.SO.VOL. dal 28 marzo 1994, e di avere in seguito dismesso anche la qualità di socio. Osservava ancora che le fatture poste a base del decreto non era- no riferibili alla sua attività di presidente e conse- guentemente, tenuto anche conto della sua cancellazione dal libro dei soci, non gli erano applicabili gli artt. 2 38 e 41 C.c.. Resisteva all'opposizione la creditrice, replicando che il Di NO era stato ingiunto anche quale socio e, non avendo formalizzato le sue dimissioni, conservava ancora tale qualità al momento dell'emissione delle fatture. In secondo luogo era indubbio che il Di NO aveva agito in nome e per conto della P.A.SO.VOL., sic- chè, anche sotto questo profilo, doveva ritenersi re- sponsabile ai sensi dell'art. 38 C.C.. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 24 otto- bre 1997, il giudice di pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Co- operativa con tre motivi. Resiste con controricorso l'intimato. La ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ri- corso per nullità della procura a margine, in quanto carente di qualsiasi richiamo al ricorso cui si riferi- sce e altresì priva dell'indicazione della data in cui è stata conferita. L'eccezione non ha pregio. La procura in esame a margine del ricorso (del te- nore "delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Clau- 3 dio Tamburini nella presente procedura in ogni sua fase e grado"), secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, va ritenuta speciale ai sensi dell'art. 365 C.p.c., giacchè il richiamo alla "presente procedu- ra" è sufficiente per attribuire alla ricorrente la vo- lontà di promuovere il giudizio di legittimità, nulla rilevando incontrario l'aggiunta delle parole "in ogni sua fase e grado", trattandosi di espressione sovrab- bondante che non elimina il necessario collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 19 gennaio 1999 n. 463). Per quanto concerne poi la mancanza della data, supplisce la trascrizione del mandato a margine della copia del ricorso notificata al Di NO, sufficiente a comprovare che è stato conferito in data anteriore alla notifica del ricorso (cfr. Cass. S.U. 17 dicembre 1998 n. 12625). all'esame Superata l'eccezione, è possibile passare del meri- to e a tal fine occorre fare una premessa. A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° comma C.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sen- tenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità è ammissibile, per quanto attiene alla decisione di meri- to, solo per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- 4 naria;
mentre la pronuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 C.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, il primo motivo si risolve nella denuncia della violazione delle norme sull'opponibilità ai terzi della data della scrittura privata non autenticata art. 2704 C.C., in rel. all'art. 360 n. 3 C.p.c.), os- sia di norme ordinarie al cui rispetto il giudice di pace (cui si rimprovera di aver prestato fede ai verba- li assembleari privi di data certa) non è vincolato nel pronunciare il giudizio secondo equità. Col secondo e terzo motivo la ricorrente si duole in violazione di norme di diritto sostanziale che, (artt. 38 e 41 C.c., in rel. all'art. 360 n. 3 C.p.c.), sia stata esclusa la legittimazione passiva del Di NO e disconosciuta la sua responsabilità solidale con la P.A.SO.VOL., da riconoscersi invece in forza di una sua persistente qualità di socio della P.A.SO.VOL., ancora una volta dunque allegando un vizio di violazione di 5 norme ordinarie non denunciabile in cassazione avverso una sentenza di equità. A ben leggere la motivazione della sentenza impu- gnata, il giudicante ha negato la responsabilità del Di NO sulla base di un criterio equitativo secondo cui egli non è obbligato solo perché non più presidente della P.A.SO. VOL. al momento delle prestazioni cui si riferiscono le fatture;
e questa regola di equità non è censurabile in cassazione (né di fatto è censurata con l'allegazione di vizi di motivazione aventi i ricordati caratteri di gravità), e quindi inutilmente la ricor- rente si dilunga sulle ragioni giuridiche che avrebbero imposto una diversa soluzione (quella, dalla ricorrente auspicata, della responsabilità solidale del Di NO e della P.A.SO.VOL.). Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 4 ) 7 O 3 L E . L C N O , B
P.Q.M.
A 1 P E 9 I E 9 1 D N - La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 1 O E I 1 Z - C 1 I A 2 R D T . giudizio di Cassazione. U S L I I 9 G G 3 E R E E A Così deciso a Roma, addì 10 gennaio 2001. N 6 . D 4 T . E S T T I T ( N IL NSIGNIERE EST."Dustral IL PRESIDENTE R E S A E Niñone torva IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista Oggi, lì - 9 MAG. 2001 6 IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattistaemperists P U S