Sentenza 14 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile l'impugnazione della sentenza che applica la pena nella misura finale esattamente concordata dalle parti, anche se non sia concessa un'attenuante pure prevista nell'accordo, ma non esplicitamente calcolata ai fini della concreta quantificazione della sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/01/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 69
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 41964/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IC N. IL 28/03/1987;
avverso la sentenza n. 12153/2011 GIP TRIBUNALE di BARI, del 18/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari in data 18.5.2012 con la quale, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena nella misura concordata per il reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina a tale LL IC, costui ha proposto ricorso per cassazione, deducendo personalmente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'invocata attenuante, di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, non concessa nonostante ne ricorressero le condizioni.
Il PG in sede, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta carenza di interesse, posto che, quand'anche fosse fondala la denunciata omissione motivazionale in punto di sussistenza dell'attenuante speciale invocata, nessun pregiudizio ne' diretto ne' indiretto è dato cogliere verso il ricorrente, a cui è stata applicata la pena nell'esatta misura da lui concordata, in uno alla pena accessoria della confisca della droga, comunque obbligatoria. Lo stesso PG, invero, sembra essere caduto in un equivoco, rilevando che tale omissione motivazionale era fondata in relazione ai termini dell'accordo che prevedeva anche la concessione di detta attenuante speciale, ma si trascura che, in ogni caso, la misura della pena, in concreto applicata è proprio quella concordata dalle stesse parti e edittalmente corretta con riferimento all'incidenza delle concesse attenuanti generiche e della riduzione ex lege per il rito. Di qui, in sostanza, il richiamo al disposto di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), ribadendosi che, in rapporto alla natura
"negoziale" del rito, l'attenuante in parola non si è rilevata determinante a fronte di un integrale accoglimento della misura del trattamento sanzionatorio richiesta dalle parti.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013