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Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 23329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23329 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PE PA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI VA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati Gianluca Acciardi e Alessandro Diddi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23329 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 4 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha respinto la richiesta formulata da PE PA avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal locale Gip in relazione a contestazione provvisoria per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territorio limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da Francesco AT) [capo 1)]. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi: 2.1. con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen., circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., come sopra indicato;
ciò in quanto l'ordinanza del riesame ha posto a fondamento della sua decisione in merito alla supposta affiliazione alla cosca di 'ndrangheta, il rapporto di parentela esistente tra l'indagato e il AT - indicato come il vertice dell'associazione confederata - del quale il PE è nipote (in quanto figlio della sorella del predetto AT), in assenza di concrete condotte dell'indagato che possano evidenziare l'effettiva partecipazione all'associazione mafiosa. Partecipazione in merito alla quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono né precise né concordanti;
2.2. con il secondo motivo, anch'esso declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, si censura l'ordinanza in riferimento alla ril:enuta applicazione della "doppia" presunzione relativa ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere;
infatti, nella specie, l'ordinanza impugnata non ha considerato, da un lato la circostanza che le propalazioni accusatorie a carico dell'indagato risalivano al 2015 e, dall'altro lato, la mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un'attualità della condotta criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come correttamente evidenziato dal PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza 2 consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17 giugno 2019, AZ ., Rv. 276976). 3. Il ricorso sostiene l'illegittimità dell'ordinanza del riesame che avrebbe fondato i gravi indizi di colpevolezza del C:hiappetta sulla sola natura dei suoi rapporti parentali con il capo cosca. In giurisprudenza si è precisato che in tema di associazione mafiosa, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (così, Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828). 4. Nella specie, l'ordinanza impugnata dà conto dei molteplici elementi indiziari, tra loro convergenti, idonei a dimostrare in sede cautelare la partecipazione del PE all'associazione mafiosa. In particolare: convergenti dichiarazioni dei collaboratori FO GG e TO BR TA sul coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite dello "zio"; ruolo di "confidente" dell'indagato a favore del parente detenuto (che, tra l'altro viene informato da PE, in occasione delle diverse visite in carcere, sia del posizionamento di una testa di maiale davanti alla abitazione di AT quale sorta di "monito" a fronte di una eventuale collaborazione di giustizia da parte del capo clan, sia della avvenuta collaborazione di due pentiti); "assunzione" dello zio presso l'azienda dell'indagato (a fini meramente strumentali); coinvolgimento nelle attività di usura (per il quale sono significative le richieste di due soggetti, vittime di usura - tali GU Francesco e NO SE - a lui rivolte affinchè facesse sapere al AT che non avevano inteso denunciarlo alla P.G.). 5. In riferimento, poi, alle deduzioni difensive secondo cui comunque l'indagato avrebbe tenuto rapporti con il solo AT, l'ordinanza dà conto che 3 già a far data dal 2008 il PE veniva controllato insieme a personaggi di fiducia del capo della associazione (tali RU NF, RO IO, Anello AT e altri) e che il predetto era intervenuto per curare gli interessi del sodalizio in stretto collegamento con altri associati (come RC TO, per coadiuvarlo ad ottenere il prezzo di un'usura ai danni di tale SO GI). 6. Per quel che poi concerne la relazione di consulenza tecnica - alla quale hanno fatto riferimento i difensori dell'indagato sia nel ricorso che nell'odierna discussione orale - depositata in sede di riesame e che dovrebbe apportare significativi elementi in merito all'insussistenza degli indizi di colpevolezza, rileva il Collegio che tale atto non è stato allegato al ricorso, risultando pertanto non rispettato il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, principio che mantiene validità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ari:. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). 7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là dei diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla rilevanza del "tempo silente", il ricorso - a fronte dell'ordinanza del riesame che, come si è detto, dà con motivazione adeguata conto dell'attuale permanenza della condotta illecita - non fornisce alcun concreto elemento per contrastare tale indicazione ma si limita a contestare, in modo generico, l'esistenza delle esigenze cautelari. 8. Pertanto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 'Depositato In Cancelleria
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI VA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati Gianluca Acciardi e Alessandro Diddi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23329 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 4 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha respinto la richiesta formulata da PE PA avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal locale Gip in relazione a contestazione provvisoria per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territorio limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da Francesco AT) [capo 1)]. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi: 2.1. con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen., circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., come sopra indicato;
ciò in quanto l'ordinanza del riesame ha posto a fondamento della sua decisione in merito alla supposta affiliazione alla cosca di 'ndrangheta, il rapporto di parentela esistente tra l'indagato e il AT - indicato come il vertice dell'associazione confederata - del quale il PE è nipote (in quanto figlio della sorella del predetto AT), in assenza di concrete condotte dell'indagato che possano evidenziare l'effettiva partecipazione all'associazione mafiosa. Partecipazione in merito alla quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono né precise né concordanti;
2.2. con il secondo motivo, anch'esso declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, si censura l'ordinanza in riferimento alla ril:enuta applicazione della "doppia" presunzione relativa ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere;
infatti, nella specie, l'ordinanza impugnata non ha considerato, da un lato la circostanza che le propalazioni accusatorie a carico dell'indagato risalivano al 2015 e, dall'altro lato, la mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un'attualità della condotta criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come correttamente evidenziato dal PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza 2 consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17 giugno 2019, AZ ., Rv. 276976). 3. Il ricorso sostiene l'illegittimità dell'ordinanza del riesame che avrebbe fondato i gravi indizi di colpevolezza del C:hiappetta sulla sola natura dei suoi rapporti parentali con il capo cosca. In giurisprudenza si è precisato che in tema di associazione mafiosa, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (così, Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828). 4. Nella specie, l'ordinanza impugnata dà conto dei molteplici elementi indiziari, tra loro convergenti, idonei a dimostrare in sede cautelare la partecipazione del PE all'associazione mafiosa. In particolare: convergenti dichiarazioni dei collaboratori FO GG e TO BR TA sul coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite dello "zio"; ruolo di "confidente" dell'indagato a favore del parente detenuto (che, tra l'altro viene informato da PE, in occasione delle diverse visite in carcere, sia del posizionamento di una testa di maiale davanti alla abitazione di AT quale sorta di "monito" a fronte di una eventuale collaborazione di giustizia da parte del capo clan, sia della avvenuta collaborazione di due pentiti); "assunzione" dello zio presso l'azienda dell'indagato (a fini meramente strumentali); coinvolgimento nelle attività di usura (per il quale sono significative le richieste di due soggetti, vittime di usura - tali GU Francesco e NO SE - a lui rivolte affinchè facesse sapere al AT che non avevano inteso denunciarlo alla P.G.). 5. In riferimento, poi, alle deduzioni difensive secondo cui comunque l'indagato avrebbe tenuto rapporti con il solo AT, l'ordinanza dà conto che 3 già a far data dal 2008 il PE veniva controllato insieme a personaggi di fiducia del capo della associazione (tali RU NF, RO IO, Anello AT e altri) e che il predetto era intervenuto per curare gli interessi del sodalizio in stretto collegamento con altri associati (come RC TO, per coadiuvarlo ad ottenere il prezzo di un'usura ai danni di tale SO GI). 6. Per quel che poi concerne la relazione di consulenza tecnica - alla quale hanno fatto riferimento i difensori dell'indagato sia nel ricorso che nell'odierna discussione orale - depositata in sede di riesame e che dovrebbe apportare significativi elementi in merito all'insussistenza degli indizi di colpevolezza, rileva il Collegio che tale atto non è stato allegato al ricorso, risultando pertanto non rispettato il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, principio che mantiene validità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ari:. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). 7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là dei diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla rilevanza del "tempo silente", il ricorso - a fronte dell'ordinanza del riesame che, come si è detto, dà con motivazione adeguata conto dell'attuale permanenza della condotta illecita - non fornisce alcun concreto elemento per contrastare tale indicazione ma si limita a contestare, in modo generico, l'esistenza delle esigenze cautelari. 8. Pertanto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 'Depositato In Cancelleria