Sentenza 27 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2003, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2003
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5585
Dott. DE NARDO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 020889/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ LO N. IL 24/12/1970;
2) ZZ ED N. IL 13/08/1969;
3) UR LU N. IL 18/03/1978;
avverso ORDINANZA del 13/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P. G. Dott. A. M. De Sandro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. CO LO, CO DA e UR UI hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 13 febbraio 2003 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento dell'appello del P. M., aveva ordinato nei confronti dei medesimi il ripristino della custodia cautelare in carcere, già revocata dal Gip di quel Tribunale per sopravvenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza quale conseguenza dalla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche relative alle utenze in uso a CO LO.
2. Deducono i ricorrenti violazione degli artt. 267, comma 3^ e 271 c.p.p. poiché il decreto del P. M. che aveva disposto le intercettazioni non aveva indicato la modalità e la durata delle operazioni così come, invece, richiesto dal citato art. 267, co. 3^, c.p.p., ne' poteva ritenersi, come aveva fatto il Tribunale, che in mancanza della indicazione di un termine nel decreto autorizzativo la durata delle operazioni dovesse commisurarsi in quella massima stabilità della legge. D'altra parte, la successiva parziale integrazione disposta dal P. M., secondo cui la durata delle operazioni doveva intendersi per giorni 40, non poteva sanare il precedente provvedimento, trattandosi di una mera comunicazione al Gip, che si riferiva fra l'altro esclusivamente alle intercettazioni telefoniche su utenze cellulari e non anche alle intercettazioni ambientali.
3) I ricorsi sono infondati e, dunque, non possono essere accolti. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. Sez. 3^ 4.5.2001, Berlingeri) che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'eventuale mancata specificazione, nel decreto del P. M. emesso in via di urgenza, della durata delle operazioni, a norma dell'art. 267, comma 3^, c.p.p., sopperisce l'indicazione legislativa del termine massimo di quindici giorni ivi previsto, sicché non si determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, che l'art. 271 stesso codice ricollega alla violazione dell'art. 267, da ritenersi configurabile solo nel caso in cui sia stato superato quel termine massimo".
D'altra parte, la mancata indicazione della durata delle operazioni nel decreto del P. M. 21.12.2001 n. 2701 è stata eliminata con l'intervenuta specificazione del detto termine (di gg. 40 trattandosi di delitti di criminalità organizzata) con successivo provvedimento del 31.12.2001, emesso quindi a distanza di soli dieci giorni dal precedente e riferibile evidentemente a tutte le intercettazioni disposte con il primo decreto, e, dunque, sia a quelle telefoniche disposte su utenze cellulari che a quelle ambientali.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla asserita mancata indicazione delle modalità delle operazioni che non riguardano, come ritengono i ricorrenti, le postazioni o i mezzi con i quali le intercettazioni devono essere effettuate, bensì "la scelta del tipo tra quelli previsti dalla norma regolatrice, la individuazione del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi" (così Cass. Sez. 1^ 23.3.1994, Pulito ed altri).
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004