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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 23072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23072 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OJ OluseYi AY, nato in [...] il [...] (CUI 03GRG3K) avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso dall'autorità giudiziaria tedesca nei confronti di Oluseyi AY OJ, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di indebito utilizzo di carte di credito e truffa, commessi in Germania dal luglio 2018 al marzo 2020: mandato in esecuzione del quale il prevenuto era stato Penale Sent. Sez. 6 Num. 23072 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 24/05/2023 tratto in arresto in Italia e poi, a seguito di convalida dell'arresto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale sentenza l'OJ ha presentato ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto: 2.1. la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente sostenuto l'assenza di prova di uno stabile radicamento del consegnando nel territorio dello Stato italiano, benché qualche giorno prima, con l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari, la medesima Corte aveva riconosciuto come nella fattispecie il pericolo di fuga all'estero fosse "stemperato", dato che l'OJ risultava avere una effettiva connessione con il territorio nazionale, essendo residente in Italia con due figlie;
2.2. la violazione di legge, in relazione all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che l'OJ fosse radicato nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni, valorizzando il solo fatto che il prevenuto non parla correttamente la lingua italiana ed un permesso di soggiorno scaduto;
e trascurando che il predetto vive in Italia dal 2008, ha avuto in Italia due figlie nate nel 2016 e nel 2021, ed ha ottenuto il rilascio di una carca di identità di un comune casertano nel dicembre 2016; 2.3. il travisamento della prova, per avere la Corte di merito dato una erronea lettura della documentazione acquisita, capace di comprovare senza tema di smentita lo stabile radicamento in Italia del consegnando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Oluseyi AY OJ vada accolto. 2. Il primo motivo del ricorso, dedotto formalmente in termini di violazione di legge, ma in sostanza contenente una doglianza afferente ad asseriti vizi motivazione, e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed infatti, il mandato di arresto europeo è stato emesso successivamente al 20 febbraio 2021, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, di modifica della legge n. 69 del 2005, il cui art. 22, comma 1, prevede, come noto, che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale 2 della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». 3. Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato. 4. Va premesso che la sentenza della Corte di appello di Napoli si basa essenzialmente su tre argomentazioni, tra loro collegate: - l'inapplicabilità dell'ad: 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, in quanto la relativa disposizione riguarda i soli casi di mandato di arresto esecutivo e, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame che attiene ad un mandato di arresto processuale;
- l'inoperatività di altre cause di rifiuto della consegna in relazione alla posizione dell'OJ, in quanto cittadino extracomunitario, che, perciò, non può "beneficiare" della speciale disciplina riservata ai destinatari di mandati di arresto europeo che abbiano la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
- l'asserzione che il prevenuto non è, in ogni caso, legittimamente e stabilmente residente o dimorante nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni prima della data del suo arresto dell'8 marzo 2023. In relazione a ciascuno di tali passaggi argomentativi sono riconoscibili profili di inosservanza ovvero di erronea applicazione di norme di legge. 5. Quanto alla prima delle considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione, è sufficiente rammentare che è vero che nel caso di specie, concernente un caso di mandato di arresto europeo processuale, non possa trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, che, nel prevedere una specifica causa di rifiuto facoltativo della consegna, fa riferimento alle sole ipotesi di mandato di arresto europeo emesso «ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale». Tuttavia, l'interpretazione logico-sistematica della nuova disciplina dele cause di rifiuto della consegna, come derivante dalle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 10 del 2021, consente di rilevare come il legislatore della riforma ha disciplinato in termini esattamente speculari e simmetrici, con l'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., il caso del mandato di arresto europeo emesso «ai fini di un'azione penale»: garantendo, in tale situazione, al destinatario del mandato che risulti cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea - dunque, in presenza degli identici presupposti soggettivi dettati per il caso di rifiuto facoltativo di consegna - uno specifico "meccanismo" di rientro in Italia (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19145 del 04/05/2023, Kapenanovic, non 3 mass.; Sez. F, n. 31721 del 23/08/2022, Safy, non mass.; Sez. 6, n. 29014 del 20/07/2022, Safy, non mass). E' in relazione a tale disposizione che va, perciò, necessariamente parametrata la valutazione dei giudici di merito. 6. Anche la seconda delle argomentazioni giuridiche formulate dalla Corte di appello di Napoli va censurata. Non vi è dubbio che sia la disposizione dettata dall'art. 18-bis, comma 2, sia quella prevista dall'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., delimitano l'ambito di operatività ai soli «cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea". Nella fattispecie i giudici di merito hanno, però, omesso di considerare che la Corte costituzionale, evidentemente giudicando non manifestamente infondate le questioni di legittimità che erano state sollevate, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna (Corte cost., ord. n. 217 del 2021). Aspetti questi - validi, come si è visto, anche per il caso di mandato di arresto europeo processuale - con i quali la Corte territoriale ha omesso del tutto di confrontarsi. 7. La decisione della Corte di appello di Napoli va cassata anche con riferimento al terzo aspetto valorizzato ai fini del riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria tedesca. 4 Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, qualora la persona richiesta di consegna con un mandato di arresto europeo abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte d'Appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività di una eventuale causa ostativa alla consegna (in questo senso, sia pur con riferimento alla disciplina previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, Bobiti, Rv. 257023; in senso sostanzialmente conforme, in seguito, Sez. F, Sentenza n. 24244 del 25/08/2020, litariu, Rv. 279543; Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, Antov, Rv. 264171). Di tale "regula iuris" la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione, perché, a fronte di una molteplicità di specifiche allegazioni difensive, soprattutto in ordine alla risalenza già al 2016 della residenza anagrafica del OJ e alla presenza in Italia dei suoi più stretti congiunti, che avrebbero giustificato l'esercizio officioso del potere istruttorio, i giudici di merito, da un lato, hanno incongruamente valorizzato elementi di conoscenza ambigui, quale quello dell'affermazione del consegnando di "non comprendere bene la lingua italiana", cui aveva fatto seguito la richiesta di essere assistito in udienza da un interprete, e quello della intervenuta scadenza amministrativa del permesso di soggiorno;
e, da altro lato, hanno ritenuto di stigmatizzare il fatto che l'OJ non avesse prodotto precisa documentazione attestante la sua condizione lavorativa e la frequentazione della scuola italiana da parte delle due figlie che vivono in Italia. 8. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 24/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso dall'autorità giudiziaria tedesca nei confronti di Oluseyi AY OJ, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di indebito utilizzo di carte di credito e truffa, commessi in Germania dal luglio 2018 al marzo 2020: mandato in esecuzione del quale il prevenuto era stato Penale Sent. Sez. 6 Num. 23072 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 24/05/2023 tratto in arresto in Italia e poi, a seguito di convalida dell'arresto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale sentenza l'OJ ha presentato ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto: 2.1. la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente sostenuto l'assenza di prova di uno stabile radicamento del consegnando nel territorio dello Stato italiano, benché qualche giorno prima, con l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari, la medesima Corte aveva riconosciuto come nella fattispecie il pericolo di fuga all'estero fosse "stemperato", dato che l'OJ risultava avere una effettiva connessione con il territorio nazionale, essendo residente in Italia con due figlie;
2.2. la violazione di legge, in relazione all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che l'OJ fosse radicato nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni, valorizzando il solo fatto che il prevenuto non parla correttamente la lingua italiana ed un permesso di soggiorno scaduto;
e trascurando che il predetto vive in Italia dal 2008, ha avuto in Italia due figlie nate nel 2016 e nel 2021, ed ha ottenuto il rilascio di una carca di identità di un comune casertano nel dicembre 2016; 2.3. il travisamento della prova, per avere la Corte di merito dato una erronea lettura della documentazione acquisita, capace di comprovare senza tema di smentita lo stabile radicamento in Italia del consegnando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Oluseyi AY OJ vada accolto. 2. Il primo motivo del ricorso, dedotto formalmente in termini di violazione di legge, ma in sostanza contenente una doglianza afferente ad asseriti vizi motivazione, e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed infatti, il mandato di arresto europeo è stato emesso successivamente al 20 febbraio 2021, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, di modifica della legge n. 69 del 2005, il cui art. 22, comma 1, prevede, come noto, che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale 2 della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». 3. Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato. 4. Va premesso che la sentenza della Corte di appello di Napoli si basa essenzialmente su tre argomentazioni, tra loro collegate: - l'inapplicabilità dell'ad: 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, in quanto la relativa disposizione riguarda i soli casi di mandato di arresto esecutivo e, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame che attiene ad un mandato di arresto processuale;
- l'inoperatività di altre cause di rifiuto della consegna in relazione alla posizione dell'OJ, in quanto cittadino extracomunitario, che, perciò, non può "beneficiare" della speciale disciplina riservata ai destinatari di mandati di arresto europeo che abbiano la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
- l'asserzione che il prevenuto non è, in ogni caso, legittimamente e stabilmente residente o dimorante nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni prima della data del suo arresto dell'8 marzo 2023. In relazione a ciascuno di tali passaggi argomentativi sono riconoscibili profili di inosservanza ovvero di erronea applicazione di norme di legge. 5. Quanto alla prima delle considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione, è sufficiente rammentare che è vero che nel caso di specie, concernente un caso di mandato di arresto europeo processuale, non possa trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, che, nel prevedere una specifica causa di rifiuto facoltativo della consegna, fa riferimento alle sole ipotesi di mandato di arresto europeo emesso «ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale». Tuttavia, l'interpretazione logico-sistematica della nuova disciplina dele cause di rifiuto della consegna, come derivante dalle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 10 del 2021, consente di rilevare come il legislatore della riforma ha disciplinato in termini esattamente speculari e simmetrici, con l'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., il caso del mandato di arresto europeo emesso «ai fini di un'azione penale»: garantendo, in tale situazione, al destinatario del mandato che risulti cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea - dunque, in presenza degli identici presupposti soggettivi dettati per il caso di rifiuto facoltativo di consegna - uno specifico "meccanismo" di rientro in Italia (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19145 del 04/05/2023, Kapenanovic, non 3 mass.; Sez. F, n. 31721 del 23/08/2022, Safy, non mass.; Sez. 6, n. 29014 del 20/07/2022, Safy, non mass). E' in relazione a tale disposizione che va, perciò, necessariamente parametrata la valutazione dei giudici di merito. 6. Anche la seconda delle argomentazioni giuridiche formulate dalla Corte di appello di Napoli va censurata. Non vi è dubbio che sia la disposizione dettata dall'art. 18-bis, comma 2, sia quella prevista dall'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., delimitano l'ambito di operatività ai soli «cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea". Nella fattispecie i giudici di merito hanno, però, omesso di considerare che la Corte costituzionale, evidentemente giudicando non manifestamente infondate le questioni di legittimità che erano state sollevate, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna (Corte cost., ord. n. 217 del 2021). Aspetti questi - validi, come si è visto, anche per il caso di mandato di arresto europeo processuale - con i quali la Corte territoriale ha omesso del tutto di confrontarsi. 7. La decisione della Corte di appello di Napoli va cassata anche con riferimento al terzo aspetto valorizzato ai fini del riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria tedesca. 4 Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, qualora la persona richiesta di consegna con un mandato di arresto europeo abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte d'Appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività di una eventuale causa ostativa alla consegna (in questo senso, sia pur con riferimento alla disciplina previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, Bobiti, Rv. 257023; in senso sostanzialmente conforme, in seguito, Sez. F, Sentenza n. 24244 del 25/08/2020, litariu, Rv. 279543; Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, Antov, Rv. 264171). Di tale "regula iuris" la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione, perché, a fronte di una molteplicità di specifiche allegazioni difensive, soprattutto in ordine alla risalenza già al 2016 della residenza anagrafica del OJ e alla presenza in Italia dei suoi più stretti congiunti, che avrebbero giustificato l'esercizio officioso del potere istruttorio, i giudici di merito, da un lato, hanno incongruamente valorizzato elementi di conoscenza ambigui, quale quello dell'affermazione del consegnando di "non comprendere bene la lingua italiana", cui aveva fatto seguito la richiesta di essere assistito in udienza da un interprete, e quello della intervenuta scadenza amministrativa del permesso di soggiorno;
e, da altro lato, hanno ritenuto di stigmatizzare il fatto che l'OJ non avesse prodotto precisa documentazione attestante la sua condizione lavorativa e la frequentazione della scuola italiana da parte delle due figlie che vivono in Italia. 8. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 24/05/2023