Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10411 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
- 01 IN NOME DEL POPOL I ALLA NO4041 1 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto esceuzione SEZIONE SECONDA CIVILE specifica ex art.293200 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 7242/00 Dott. AN CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 23027 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Rep. 3499 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. Francesca TROMBETTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA 打で sul ricorso proposto da: AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO Richiesta copia studio dal Sig. RIITANO, che lo difende, giusta delega in atti;
per diritti L.6000. - ricorrente "1-30 LUG 2001- - IL CANCELLIERE
contro
ON FR, elettivamente domiciliato in ROMA 55 13000 CANCELLERIA VLE G CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO BRUNO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente DE34507 avverso la sentenza n. 4191/99 della Corte d'Appello 2001 di CATANZARO, depositata il 13/07/99; DE345078 110 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
1'Avvocato Bruno RIITANO, difensore deludito del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito l'Avvocato Eduardo BRUNO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato l'11 maggio 1981 AN CA conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro NO RI deducendo: che con scrittura privata 5.9.72 aveva acquistato dal convenuto un fondo rustico con annesse costruzioni rurali, denominato "Torre Canale" in agro di Cropani;
che il RI, garantendo la libertà del fondo ed impegnatosi ad immetterlo immediatamente nel possesso, non aveva adempiuto a tale obbligo nonostante egli avesse adempiuto а 772 quelli di cui alla scrittura privata. Chiedeva, pertanto, previo accertamento degli obblighi del venditore, che gli fosse trasferita la proprietà del fondo con sentenza costituente titolo. Il RI, costituitosi, eccepiva che il CA si era reso inadempiente agli obblighi di cui alla scrittura 5.9.72, in quanto non aveva pagato il residuo prezzo, né aveva adempiuto all'obbligo di costruire la stalla e l'appartamento pattuiti;
né, ancor a, nonostante diffida stragiudiziale, aveva indicato il notaio incaricato del rogito. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed 3 in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per scadenza del termine essenziale pattuito o, in via subordinata, per eccessiva onerosità. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 22.6.90, ritenuta espletata l'azione ex art. 2932 C. civ., rigettava la domanda principale per insussistenza dei presupposti di cui alla citata norma;
nonché la domanda riconvenzionale, non emergendo dalla scrittura la pattuizione di un termine essenziale, né risultando dimostrata la dedotta eccessiva onerosità. FT2 Su impugnazione del CA, che chiedeva la convalida degli accordi traslativi della proprietà in base alla scrittura del 5.9.72 e la declaratoria di inadempienza del RI che resisteva al gravame ribadendo le domande di risoluzione formulate, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 8.6.93, in parziale riforma, ritenendo la scrittura 5.9.72 contratto definitivo e non preliminare di vendita, dichiarava il CA proprietario del fondo per cui è causa e rigettava la domanda riconvenzionale del RI. Proposto da quest'ultimo ricorso per cassazione, la corte di legittimità, con sentenza 30 gennaio 1997, dichiarava inammissibile la 4 censura concernente la qualificazione della domanda ed in accoglimento del secondo motivo, riteneva che la corte di merito non avrebbe potuto tener conto della successiva scrittura 28.6.73, modificativa di quella precedente del 5.9.72 e che avrebbe dovuto procedere all'accertamento della sussistenza dell'inadempimento del Cardanone, posto dal RI a fondamento della proposta domanda di risoluzione, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali. Cassava quindi la sentenza impugnata e 772 rinviava, anche per spese, ad altra sezione della stessa corte d'appello. Riassunto dal RI il giudizio, con la richiesta di accoglimento delle conclusioni siformulate nel precedente giudizio d'appello, costituiva il CA deducendo che ogni questione concernente la esatta qualificazione della scrittura 5.9.72 era superata dalla decisione della Cassazione, mentre sulle domande riconvenzionali proposte dal RI si era formato il giudicato non essendo stata tempestivamente impugnata dal medesimo la sentenza di rigetto del Tribunale. Afferma la corte d'appello di rinvio che, 5 ritenuto dalla corte di cassazione inammissibile il motivo di ricorso riguardante la qualificazione della domanda e della scrittura 5.9.72, deve considerarsi passato in giudicato il capo della sentenza di appello con la quale si è ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto definitivo che aveva già prodotto i suoi effetti. Conseguentemente il giudizio di rinvio, limitato all'accertamento della sussistenza ○ meno del dedotto inadempimento del CA, ex art. 1457 2° C. civ. о ex art. 1467 C. civ., domande sulle FT₂ quali la corte d'appello non si è pronunciata e che il Tribunale ha respinto, va definito, secondo la corte di rinvio, con l'accertamento della intervenuta formazione del giudicato sul rigetto delle suddette domande, per mancata tempestiva impugnazione della sentenza del Tribunale da parte del RI, e con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il RI. Resiste con controricorso il CA. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente RI a motivi di Deduce il impugnazione: 6 applicazione degli 1) la violazione e falsa 384, 36 cpc. 118 disp. artt. 112, 116, 132, 156, att. c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 360 , l'omessa motivazione su punti nn. 31 4,5 c.p.c. decisivi prospettati dalle parti - per avere la corte d'appello di rinvio erroneamente omesso di pronunciarsi sull'appello principale del CA, limitandosi а dichiarare inammissibile l'appello incidentale del Parisi, NONOSTANTE: A) la Cassazione, con la sentenza 943/97, avesse stabilito che la corte di rinvio dovesse procedere 772 all'accertamento dell'inadempimento del CA, posto dal RI a fondamento della domanda di risoluzione, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali;
B) le allegazioni del CA, secondo le richieste dell'atto di appello, così come individuate dalla Cassazione (accertamento del diritto di proprietà risultante dalla scrittura 5.9.72; assoggettamento degli effetti della pronuncia dichiarativa al (la condizione del) declaratoria dipagamento del residuo prezzo;
estinzione della obbligazione a carico del CA di costruire la stalla e l'appartamento per impossibilità sopravvenuta) imponessero alla 7 corte di rinvio di riesaminare dall'inizio le posizioni delle parti a prescindere dalle domande riconvenzionali, formulate ad altri fini, per accertare l'adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul CA che, in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato di non aver adempiuto agli obblighi assunti con la scrittura 5.9.72 il cui adempimento, invece condizionava, secondo la scrittura, la stessa stipula dell'atto pubblico, con la conseguenza che il CA, non presupposti per la stipulaessendo maturati 772 dell'atto notarile, non avrebbe potuto richiedere l'emissione di sentenza costituente titolo per il trasferimento di proprietà, tant'è che lo stesso aveva chiesto di condizionare la trascrizione di detta sentenza al versamento del residuo prezzo al venditore;
c) le domande riconvenzionali del Parisi fossero, in realtà, eccezioni destinate a paralizzare la domanda attrice, a fronte di una domanda dell'attore CA che asseriva di avere adempiuto le sue obbligazioni e della posizione avversa del RI che contestava tale assunto, precisando di aver diffidato la controparte ad adempiere sia con il versamento delle somme ancora 8 dovute, sia con la costruzione della stalla e dell'appartamento, diffida rimasta inadempiuta con conseguente risoluzione di diritto del contratto, della quale sia il Tribunale che la corte d'appello avrebbero dovuto prendere atto, come eccezioni formulate per contrastare il comportamento del CA che mirava ad ottenere la dichiarazione di proprietà senza versare il corrispettivo;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1453, 1455, 1457 cod. civ., 345, 346 c.p.c.. FT2 -per avere la corte del rinvio NON tenuto conto delle deduzioni svolte in primo grado dal RI e riproposte nella comparsa di costituzione in appello (e quindi non costituenti né domanda né eccezione nuova), e quindi OMESSO di esaminare se il contratto si fosse risolto di diritto in base alla diffida, notificata con la prefissione di un termine che, seppure, in ipotesi, NON essenziale, era rimasto inadempiuto, con un ritardo tuttora perdurante, oltre ogni ragionevole limite e tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c. civ., tanto più che, ove non sia fissato un termine, è dovuto l'adempimento immediato;
dell'art. 91 c.p.c 3) la violazione 9 l'insufficiente motivazione per avere la corte di appello di rinvio erroneamente condannato il RI tutti i gradi e fasi al pagamento delle spese di sede di legittimità del giudizio, NONOSTANTE in fossero state accolte le sue tesi e respinte le tesi del CA. Il ricorso è fondato nei limiti che vengono ad esporsi. Con la censura di cui al primo motivo di ricorso profilo sub A) il ricorrente, а ragione, lamenta l'erroneità della decisione del giudice di FT rinvio che, nel dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto tardivamente dal RI, con depositata il 19.9.91; la comparsa conseguentemente nell'affermare, l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto, effettuata dal Tribunale, in ordine alle domande di risoluzione ex art. 1457 ultimo comma C. civ. ed ex civ. proposte dal RI, ha disattesoart. 1467 c. la pronuncia n. 943/97 della Corte di Cassazione che, accogliendo, in parte, il ricorso proposto dal procedere RI, gli imponeva, comunque, di meno) ) della sussistenza 0 all'accertamento dell'inadempimento del CA sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze 10 processuali (con esclusione, quindi, della scrittura del '73); e ciò al fine di consentire al giudice di merito di pronunciarsi sulle richieste formulate con l'atto di appello dal CA che, chiedendo (nella individuazione delle domande fatta nella sentenza di legittimità) di condizionare gli effetti della sentenza dichiarativa dell'avvenuto deltrasferimento della proprietà, al versamento residuo prezzo al venditore;
nonché di dichiarare impossibilità sopravvenuta l'estinzione per а suo carico, di costruire una dell'obbligazione, ha ammessO 7-72 stalla ed un appartamento, ("necessariamente" implicitamente secondo il giudice di legittimità) l'esistenza di prestazioni ineseguite a suo carico, opponendo la richiesta di accoglimento delle suddette domande contestatogli dal RI fin all'inadempimento dalla comparsa di costituzione in primo grado, con la quale egli evidenza anche con la proposizione in via subordinata di una domanda di risoluzione, il mancato adempimento dell'obbligo a carico del CA di costruzione dell'appartamento. Rilevata, pertanto, la ratio decidendi cui si è attenuta la sentenza di legittimità (accertamento dell'inadempimento del CA in base alle 11 allegazioni delle parti ed alle risultanze processuali, con esclusione della scrittura del '73), ratio che il giudice di rinvio è tenuto a seguire in forza del vincolo di cui all'art. 384 1c. c.p.c. ne consegue che tutte le questioni di fatto o di diritto afferenti il presupposto logico della decisione di legittimità, siano esse state dedotte dalle parti о siano esse rilevabili di legittimità, d'ufficio, anche dalla Corte debbono ritenersi precluse. Nella specie, poiché l'inadempimento (del FT2 CA) che la Corte di legittimità impone di accertare è quello che, secondo la sua pronuncia, il RI pone a fondamento della domanda di risoluzione proposta, l'esistenza e l'operatività tale domanda, quale presupposto della ratio di una decidendi seguita dalla Corte di legittimità, NON può essere più messa in discussione. In altri termini, non avendo la corte di legittimità rilevato alcun giudicato interno, sul rigetto da parte del Tribunale delle domande di risoluzione proposte dal RI la stessa eccezione resta ormai preclusa al giudice di rinvio, tenuto a dell'inadempimento valutare l'esistenza (0 meno) CA in funzione delle domande di del 12 risoluzione proposte. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata va, perciò, cassata con 772 rinvio alla corte di appello di Reggio Calabria che provvederà ad un nuovo esame della controversia, in applicazione dei principi enunciati, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 0.000
P.Q.M.
456T 80000 La Corte accoglie il ricorso per quanto di TOT. 330000 ragione;
cassa e rinvia, anche per spese, alla corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 22 gennaio 20001. To ur FR MB est. IL CANCE LERE C1 AN CA " DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG 2001 "offroom UFFICIO DELLE ENTRATE IL CANCELLIERE C1 Serie 4 versate 5. 330.000 Registrato in data at.44.729 Arecerts hente Frative D. 11 Dirigente res Servizi azia DI FILIPPO (Doa M Response Servizi Atti AN (Of M. MACCICH 901 13