Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
DI DALL'IMPOSTA E BOLLO, DI REGISTRO TASSA (Art.19 Legge 6 marz 1987 n.74) ESENTE OGNI ALTRA UBBLICA ITALIANA DA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU0 1 320/03 tto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 13802/00 Cron. 2882 Dott. IN PROTO - Consigliere Dott. Maria G. LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.21/10/02 + Dott. Giuseppe Vito A. MAGNO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso l'avvocato ENRICO MOSCATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE CIPOLLONE, giusta procura in 5 calce al ricorso;
ricorrente
contro
EF IN;
- intimato avverso la sentenza n. 850/99 della Corte d'Appello di 2002 VENEZIA, depositata il 01/07/99; 1911 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza del 10 maggio 1° luglio 1999 la Corte di Appello di Venezia, pronunziando sull' impugnazione proposta da NA SE e sull' impugnazione in via incidentale dell' ex coniuge IN AN avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 26 giugno - 4 settembre 1998, che aveva condannato il predetto al pagamento dell' assegno di divorzio di L. 800.000 mensili rivalutabili e dichiarato improponibile la domanda di assegnazione di una parte della casa familiare, rigettava entrambe le impugnazioni, condannava il AN al pagamento di 1/3 delle spese del primo grado di giudizio, compensando gli altri 2/3, e condannava la SE al pagamento della metà delle spese del giudizio di appello, compensando l' altra metà. Osservava in motivazione la Corte territoriale che la misura dell' assegno fissata dal primo giudice appariva corretta, tenuto conto che il AN percepiva un reddito di L.
3.300.000 mensili, dalle quali andava detratto il rateo del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, e che il medesimo doveva provvedere al mantenimento del nuovo nucleo familiare, mentre la SE godeva dell' uso della casa coniugale, di cui era comproprietaria. Affermava inoltre che la decorrenza dell' assegno non poteva che determinarsi dalla data della domanda, non potendo la durata del processo pregiudicare l' avente diritto. Rilevava altresì che l' assenza di figli impediva di provvedere sull'assegnazione dell' unità immobiliare, alla cui eventuale divisione avrebbe potuto procedersi consensualmente o in apposito giudizio. Osservava ancora, in relazione alla disciplina delle spese di lite, che la prevalente soccombenza del AN in primo grado e l'esito del giudizio di appello ne giustificavano la regolamentazione nei termini sopra indicati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SE deducendo cinque motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 5 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione della SE diretto ad ottenere la decorrenza dell' assegno dalla data della domanda ( 20 febbraio 1995 ), atteso che, pur avendo dato atto in motivazione che l' assegno non poteva che farsi decorrere da tale data, nel dispositivo ha rigettato l'appello della medesima. Con il secondo motivo, denunciando error in procedendo e violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che, ove si ritenga che con il rigetto dell' appello principale è stata rigettata la richiesta di decorrenza dell' assegno dalla domanda, la sentenza impugnata deve ritenersi viziata da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono fondati. d Risulta invero dalle premesse in fatto della stessa sentenza impugnata o che la SE aveva impugnato la pronuncia del primo giudice anche sul punto concernente la decorrenza dell' assegno, chiedendo che detta decorrenza fosse fissata al momento della domanda, in evidente applicazione dell' art. 4 comma 10 della legge sul divorzio: a 2 fronte di tale specifico motivo di censura la Corte di Appello ha da un lato affermato ( pag. 3 ) che l' appello " appare accoglibile parzialmente solo in punto spese ", dall' altro lato ha osservato ( pag. 4) che "la decorrenza del pagamento non può essere fissata che dalla proposizione della domanda della SE ", dall' altro lato ancora, in aderenza al primo passaggio motivazionale, ma non al secondo, ha pronunciato nel dispositivo il rigetto dell' impugnazione della predetta. Tale insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, oltre che tra parti della motivazione, non consente di individuare il concreto comando giudiziale attraverso l' interpretazione complessiva della decisione, che comunque presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti di essa, nè attraverso una valutazione di prevalenza di una o dell' altra di dette enunciazioni. Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., si lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si era chiesto il pagamento degli interessi ai sensi dell' art. 345 comma 1° c.p.c. Anche tale motivo è fondato. Risulta invero dalle conclusioni riportate nell' epigrafe della sentenza impugnata che la SE aveva richiesto in sede di gravame la condanna del AN al pagamento degli interessi ai sensi della norma suindicata;
su tale domanda la Corte di Appello ha omesso qualsiasi statuizione. L'accoglimento di tale motivo determina l' assorbimento del quarto, con il quale si deduce, ove interpretata la pronuncia impugnata come di rigetto della richiesta di liquidazione degli interessi maturati 3 successivamente alla sentenza di primo grado, la totale assenza di motivazione al riguardo, L' accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo determina altresì l' assorbimento del quinto motivo, diretto a censurare la regolamentazione delle spese del giudizio di appello dettata nella sentenza impugnata. Detta sentenza deve essere pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 21 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ManieSabriella putu CORTES Γ CANCELLIERE Andrea Bianchi Denc } IL GA 4