Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata ad essere praticabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 34341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34341 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 34341 / 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - Dott. SAVERIO FELICE MANNINO N. 784
- Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO COLLA
- Consigliere - N. 28042/2008
- Consigliere - Dott. ANNA MARIA FAZIO
Dott. DOMENICO CARCANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) OC OV N. IL 18/07/1982
avverso la sentenza n. 2532/2003 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/02/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
CiviliRBidan, rifills elUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. SELVAGG!, che ha concluso per l'ann.to delle statugioni resto
Udito,per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
1.- Il ricorrente RA impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato ex artt. 336-337 cp.
2.- Deduce che: a.- la sentenza è nulla per irrituale notifica all'imputato della citazione a giudizio per l'udienza di trattazione del 14.11.2007;
b.- è stata illegittimamente negata la richiesta di rinnovazione istruttoria;
c.- sono state confermate le statuizioni civili nonostante fosse nelle more intervenuta la revoca delle costituzioni di parte civile.
Diritto
Sono infondati i motivi di ricorso di cui sopra 2.a. e 2.b.
In relazione al primo di essi si osserva che la notifica all'imputato della citazione a giudizio per l'udienza di trattazione del 14.11.2007 fu ritualmente eseguita a mezzo posta presso il domicilio personale da lui dichiarato. La pretesa che la notifica dovesse avvenire presso il difensore di fiducia in quanto in tal modo era stata eseguita, a sensi del comma 4 dell'art. 161 cpp., la precedente notifica del decreto di giudizio immediato, è priva di pregio. L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta, infatti, che anche le successive notifiche debbano automaticamente avvenire mediante consegna al difensore (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13230 del 08/10/1999 Ud., dep. 17/11/1999, Rv. 214975; Sez. 5, Sentenza n. 16583 del 19/03/2002 Ud., dep. 06/05/2002, Rv. 221355).
Quanto alla doglianza di cui sopra sub 2.b., rilevasi che l'impugnata sentenza ha congruamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non senza richiamare la specialità del rito (abbreviato) prescelto. Fondato è invece il motivo di cui sopra sub 2.c. È illegittima, infatti, la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna, da parte del giudice d'appello investito della res iudicanda dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata (come nella specie) revocata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41307 del 07/10/2009
Ud., dep. 27/10/2009, Rv. 245041; conformi sentt. N. 12447 del 1990 Rv. 185345,
N. 31320 del 2004 Rv. 228839).
PQM
Visti gli artt. 615 e 620 cpp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2010
Il Consiglierejestensore Il Presidente
Cortese DEPOSITATO IN CANCELLERIA S. E. Mannino
Alamin oggi 23 SET. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER DI KA