Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita all'estero, come conseguenza di una domanda di estradizione, non è computabile, agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, detenuto in Brasile in attesa della sua estradizione richiesta dal governo italiano, nel quale lamentava l'omessa applicazione della disciplina prevista dall'art. 722 cod. proc. pen. in relazione alla decorrenza dei termini di custodia cautelare per la fase di appello). (Difforme a Sez. IV, 7 ottobre 2004, n. 47119, n.m.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2006, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/12/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 2227
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 043125/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CORSO CO LE N. IL 03/01/1966;
avverso ORDINANZA del 02/11/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
Nei confronti di Corso EN NT veniva avviata la procedura di estradizione attiva dal Brasile, perché imputato, in Italia, di associazione finalizzata al traffico di droga, concorso in estorsione, lesioni aggravate, illeciti per i quali era stato raggiunto da ordinanze di custodia cautelare 16 giugno e 23 settembre 2000 del Gip del Tribunale di Roma e già giudicato colpevole in primo grado (era pendente il giudizio di appello), e perché condannato, in relazione ad altra ipotesi associatila e al traffico illecito di stupefacenti, con sentenza irrevocabile 11/6/1994 della Corte d'Appello di Roma alla pena di anni sei di reclusione, con un residuo da espiare di anni tre, mesi 11 e giorni 28.
Al Corso, già detenuto in Brasile per reati ivi commessi, veniva notificato il provvedimento custodiale a fini estradizionali in data 30/8/2004. La procedura di estradizione, per quello che emerge dagli atti, è ancora in corso. L'istanza 6/7/2006 proposta nell'interesse del Corso e finalizzata a ottenere, anche in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 21/7/2004, la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 3, con riferimento al processo pendente in appello e nell'ambito del quale erano state adottate le richiamate misure cautelari, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Roma, con provvedimento del 2/11/2006. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il Corso, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale (artt. 303, 304, 722 c.p.p.), sotto il profilo che si era omesso di dare rilievo al decorso del termine di fase di cyi all'art.303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 3 e si era fatto leva esclusivamente sul termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, disattendendo così il pronunciato del Giudice delle leggi, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 722 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase (sent. n. 253/2004). Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Ed invero, a prescindere dalla considerazione che la richiesta di estradizione ha come oggetto anche l'esecuzione della pena della reclusione inflitta al Corso con sentenza irrevocabile di condanna, non possono, allo stato, operare, sulla durata del termine di fase relativo all'altro procedimento oggetto della richiesta, gli effetti conseguenti alla equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, considerato che la procedura di estradizione attiva non è stata, per quello che risulta, definita e, quindi, la persona richiesta non è stata posta a disposizione della giurisdizione italiana, ma è ancora soggetta a quella dello Stato richiesto, dove è ristretta anche ai fini della eventuale consegna. Soltanto nel momento in cui il Corso verrà estradato dal Brasile in Italia, potrà eventualmente fare valere le sue ragioni sui termini di custodia cautelare e sull'applicabilità della relativa disciplina anche alla custodia Cautelare sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione avanzata dall'Italia.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007