Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
MASSIMATA Aula 'A' 0 9 7 6 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19696/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.26519 1 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Ud. 26/03/02 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio ⚫ 2002 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1323 -1
- controricorrente -
del Tribunale di avverso la sentenza n. 1736/98 VERONA, depositata il 23/10/98 R.G. N. 46/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 2/23 ottobre 1998, il Tribunale di Verona rigettava l'appello proposto dal sig. OR NG nei confronti della datrice di lavoro, Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso la sentenza in data 12 febbraio /26 maggio 1997 del Pretore della stesa sede che aveva respinto la domanda del lavoratore perché fosse accertato il proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale di capo tecnico sovrintendente, 8.a categoria area V quadri, di cui all'allegato 4 del c.c.n.l. 90-92, ai sensi dell'art. 106 c.c.n.l. 1990-1992 (per effetto delle c.d. valorizzazioni). Per la cassazione di questa sentenza ricorre il NG con due motivi illustrati con memoria. Resiste la Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso, pure illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, il lavoratore deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art.112 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale aveva male identificato, come azione proposta ai sensi dell'art.2103 c.civ. (rivendica di inquadramento superiore per l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori), la domanda volta, invece, all'accertamento dei diritto al 1969699.doc 3 superiore inquadramento di “capo tecnico sovrintendente” di 8.a categoria, ai sensi dell'art. 106 del c.c.n.l. 1990 - 1992, per avere egli svolto in via continuativa, in due periodi (13 marzo 4 luglio 1990 e 10 luglio 1990 - 5 maggio 1992), mansioni di "specialista nei trattamenti superficiali", di "collaudatore di sovrastrutture dei rotabili” e di “specialista nella revisione tecnica e controllo della qualità dei tempi assegnati per la riparazione di locomotori e carrozze”, che, ai sensi dell'art. 106 del c.c.n.l. 1990/92 erano state "valorizzate". Non era pertanto necessaria la presenza di tutti i complessi requisiti indicati nella declaratoria contrattuale superiore, richiamata dal Tribunale, in quanto la "valorizzazione” delle mansioni comportava solo il riscontro dell'effettivo svolgimento della attività "valorizzata": soltanto quest'ultimo accertamento avrebbe dovuto formare oggetto di indagine del Tribunale, mentre sul punto mancava qualsiasi motivazione nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato. Ha premesso il giudice di appello che il ricorrente, appartenente all'area IV di "capo tecnico superiore", caratterizzata dallo svolgimento di "attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo, richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore" aveva rivendicato il profilo di "capo tecnico sovrintendente", spettante, invece, a chi svolga “attività richiedenti notevole esperienza di servizio e capacità professionale anche con Vinya preposizione ad impianti ed unità organizzative con autonomia e iniziativa 1969699.doc 4 di decisione nei limiti delle direttive generali del settore, nonché attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie vicarie e delegate;
vi è connessa responsabilità organizzativa sui risultati”. Ha, quindi, osservato il Tribunale che sicuramente il NG non aveva svolto l'attività prevista nella seconda parte della declaratoria ("nonché attività qualificata ...”). Per completezza, il Tribunale ha anche affermato che nemmeno era stato provato l'espletamento delle attività elencate nella prima parte della declaratoria medesima, in particolare non era stata provata la "preposizione ad impianti e unità organizzative", giacché il NG doveva sempre rispondere ad un "capo gruppo reggente" e neppure aveva il controllo delle fatture, vale a dire l'attività contabile propria della categoria di appartenenza. Infine, ha ritenuto il giudice di appello che le esposte considerazioni sarebbero state assorbenti rispetto ad ogni altra domanda o eccezione. Tanto premesso, la Corte ritiene pacifico tra le parti che il NG aveva dedotto a causa petendi del superiore inquadramento il meccanismo delle c.d. valorizzazioni, previsto dall'art. 106 del c.c.n.l. 1990- 1992 e da successivo accordo sindacale 17 aprile 1991 (sul punto sono concordi le premesse sullo svolgimento del processo contenute sia nel ricorso che nel controricorso;
cfr. altresì le conclusioni rassegnate avanti al Tribunale e riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata). Tale sistema prevedeva che le parti sociali avrebbero determinato con specifici accordi i criteri funzionali e organizzativi per il passaggio di 1969699.doc 5 determinate attività dall'8.a alla 9.a categoria (area quadri) e dal 7° livello -(area 4.a – tecnici qualificati) all'8.a cat. (area quadri). Può, dunque, affermarsi che era prevista la promozione dei lavoratori non in ragione di mansioni, effettivamente svolte, superiori a quelle riconosciute dalla società ferroviaria, tenuto conto delle declaratorie contrattuali collettive, secondo la previsione dell'art.2103 c.civ. (di talché, se così fosse stato, avrebbe dovuto seguirsi lo schema di ragionamento sillogistico costantemente proposto dalla giurisprudenza di legittimità e seguito dallo stesso giudice di appello, consistente nella individuazione delle mansioni svolte in concreto, nell'accertamento della loro corrispondenza, o meno, a quelle contenute nella declaratoria contrattuale della qualifica riconosciuta dall'azienda e, in caso negativo, della loro eventuale corrispondenza a quelle descritte nella declaratoria della qualifica rivendicata), Il sistema delle c.d. valorizzazioni concerne, invece, l'attribuzione al lavoratore di un superiore inquadramento in forza di una più elevata considerazione (nel che consiste, appunto, la valorizzazione), intervenuta in sede di contrattazione collettiva, di determinate attività le quali vengono quindi sussunte in una categoria o livello superiore: il lavoratore che le avesse in precedenza espletate nell'inquadramento correttamente attribuitogli dall'azienda prima della loro valorizzazione, veniva quindi a conseguire un superiore inquadramento per il solo fatto che le avesse espletate, non già per l'eventuale corrispondenza delle mansioni espletate con quelle già previste per la categoria rivendicata: nella seconda ipotesi (corrispondente alla causa petendi posta a fondamento della domanda: 1969699.doc 6 art. 106 c.c.n.l.) la sola indagine che si sarebbe imposta sarebbe stata quella circa il concreto espletamento delle attività poi valorizzate dalla contrattazione collettiva, mentre nella prima ipotesi (art.2103 c.civ.) avrebbe dovuto seguirsi il consueto sillogismo proposto dalla giurisprudenza quando si agisca in base alla citata norma del codice. Ed è proprio questa seconda indagine che, errando, ha compiuto il giudice di merito, il quale, erroneamente motivando in conformità ai risultati della stessa, non si è minimamente dato carico di accertare se le attività in concreto svolte dal NG fossero state quelle poi valorizzate dalla contrattazione collettiva. Ne deriva la non pertinenza alla materia del contendere delle conclusioni cui il Tribunale è giunto a seguito dell'indagine svolta e la conseguente carenza di un adeguato supporto logico-giuridico nella motivazione del rigetto della domanda. Con ulteriori rilievi il ricorrente deduce che le Ferrovie dello Stato non avevano mai negato che le attività che il NG asseriva di avere svolto rientrassero tra quelle oggetto di "valorizzazione”, ma avevano contestato che le avesse effettivamente svolte. ricorrente si diffonde quindi ampiamente nell'illustrare l'infondatezza di tale contestazione, alla luce di specifiche risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso che le attività oggetto di valorizzazione, puntualmente indicate dalla contrattazione collettiva di riferimento, erano state effettivamente espletate dal NG. Ritiene la Corte che tali rilievi siano assorbiti dall'accoglimento delle censure sopra esaminate per prime, in quanto sarà compito del giudice di rinvio, una volta impostati i problemi nell'ottica corretta delle valorizzazioni, 1969699.doc 7 anziché in quella, non prospettata con l'atto introduttivo, della c.d. promozione automatica ai sensi dell'art.2103 c.civ., a sviluppare iuxta alligata et probata partium l'indagine di merito sulle attività concretamente svolte dal dipendente (secondo il suo assunto, di "specialista nei trattamenti superficiali", "collaudatore sovrastrutture dei rotabili", "specialista nella revisione tecnica e controllo della qualità dei tempo assegnati per la riparazione di locomotori e carrozze") e sulla loro corrispondenza con quelle valorizzate dalle parti sociali, nonché su eventuali violazioni poste in essere dalla società (come pure prospettato dal lavoratore) in relazione a particolari clausole collettive “di garanzia”, volte ad evitare gli effetti impeditivi conseguenti ad artificiosi mutamenti di mansioni che l'azienda avesse posto in essere. Le argomentazioni sin qui svolte sono assorbenti anche rispetto alle considerazioni della controricorrente secondo cui il contraddittorio, nei giudizi di merito, si sarebbe, pur sempre, sostanzialmente sviluppato, tra le parti, intorno al reale contenuto delle mansioni, al fine di accertarne la corrispondenza con quelle da valorizzare, e il Tribunale avrebbe dato una risposta anche su tale punto avendo accertato che, essendo state espletate solo mansioni esecutive, non erano state svolte le attività valorizzate dalla contrattazione collettiva. Si deve, infatti, sottolineare che ciò che rileva ai fini della presente decisione è, oltre che l'accertamento del quid disputatum, la correttezza, o meno, della sua identificazione da parte del Tribunale e la correttezza della conseguente pronuncia;
rileva, altresì, l'identificazione delle attività valorizzate e, a tale proposito, il Tribunale non ha menzionato, né 1969699.doc 8 comunque preso nella benché minima considerazione, alcuna di quelle cui si era riferito il ricorrente sin dal ricorso introduttivo (se ne veda l'esposizione analitica anche nell'attuale controricorso delle Ferrovie) e si è attenuto alle descrizioni delle mansioni contenute nella declaratoria contrattuale della disciplina collettiva estranea agli accordi sulla valorizzazione, sicché non può sostenersi che il giudice di merito si sia pronunciato anche sul concreto espletamento delle attività valorizzate. Col secondo motivo il ricorrente, in subordine, deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.) e sostiene che anche se le "valorizzazioni" previste dall'art.106 del c.c.n.l. 1990-1992 fossero assoggettate alla disciplina della promozione automatica ex art.2103 c.civ., il NG avrebbe egualmente diritto al profilo superiore di "capo tecnico sovrintendente" per avere svolto le relative mansioni di 8.a categoria, nelle quali sicuramente rientravano quelle svolte nei due periodi sopra precisati, specificate nell'esposizione del primo motivo e risultanti dalle acquisizioni istruttorie riportate nella prima parte del ricorso. Rileva la Corte che, essendo il motivo espressamente proposto in via subordinata, per l'ipotesi cioè di reiezione dell'altro motivo, l'accoglimento del primo motivo comporta, sul piano logico, l'assorbimento del secondo. Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, al 1969699.doc 9 quale è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. 're relazione al motivo accolto Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, addì 26 marzo 2002. IL PRESIDENTE Vincenzoincenzo M ilesIL CONSIGLIERE ESTENSORE gol Honkanelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, Cirque relle R 14 CANCELLIERE P A S S A C I 3 D , 3 0 5 O 1 L . . L T O N R B A 3 I 7 D - 8 O - T 1 S 1 O P E M G I C O G A L E A D L E O T C T A E I N L R E L X S E I E D D O 1969699.doc 10