Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 16788
CASS
Sentenza 5 febbraio 2007

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Ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a consegna differita dallo Stato richiesto per consentire che l'estradando fosse sottoposto a procedimento penale per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 16788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16788
    Data del deposito : 5 febbraio 2007

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