Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a consegna differita dallo Stato richiesto per consentire che l'estradando fosse sottoposto a procedimento penale per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 16788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16788 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/02/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - N. 292
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43600/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ET, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Trieste;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste, quale giudice di appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato la decisione con cui il G.i.p. del Tribunale della medesima città aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare disposta nei confronti di AT ET in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ritenendo che i termini massimi di durata della custodia cautelare sofferta all'estero dall'indagato, in conseguenza della domanda di estradizione richiesta dall'Italia, non fossero ancora decorsi.
Contro questa ordinanza AT, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art.722 c.p.p. e dell'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, nonché
contraddittorietà della motivazione.
Quanto al primo motivo la parte ricorrente rileva che il testo dell'art. 722 c.p.p., dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 253/2004), prevede che la custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1 - 3, mentre il Tribunale li avrebbe esclusi dal novero dell'art.722 c.p.p. cit..
Con l'altro motivo censura la decisione là dove ha operato una indebita equiparazione tra sospensione della custodia e sospensione della consegna, concetti che invece non si equivalgono;
inoltre, sostiene che anche la custodia subita all'estero per altro titolo, in quanto impeditiva dell'arrivo in Italia, debba rilevare ai fini del computo dei termini di fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve rilevarsi che la erronea affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la custodia cautelare sofferta all'estero, in pendenza di una domanda di estradizione, non può essere computata al fine del calcolo dei termini di fase, non incide sulla correttezza della decisione.
È vero, infatti, che dopo la sentenza n. 253/2004 della Corte Costituzionale, l'art. 722 c.p.p. impone che anche questi termini debbano essere computati, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare per la detenzione all'estero una disciplina diversa da quella prevista dall'art. 303 c.p.p. e dall'art. 304 c.p.p., comma 6, tuttavia nel caso di specie anche prendendo in esame la decorrenza dei termini di fase l'esito della decisione resta invariato. Dalla stessa ordinanza impugnata si apprende che la richiesta di estradizione attiva richiesta dall'Italia, in base all'ordinanza emessa nei confronti di AT dal G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 24 agosto 2004, è intervenuta mentre l'indagato si trovava in stato di detenzione a seguito di un ordine di cattura emesso dalla Corte distrettuale di Lubiana per un reato commesso in quel paese. Risulta che il giudice istruttore del Tribunale di Lubiana, in data 23 settembre 2005, applicava allo AT una misura detentiva provvisoria finalizzata a consentire all'autorità giudiziaria italiana di formulare la richiesta di estradizione;
il successivo 2 novembre 2005, giunta la domanda estradizionale, lo stesso giudice disponeva l'applicazione nei confronti dell'indagato della custodia cautelare in carcere, in funzione dell'estradizione, ravvisando il pericolo di fuga e precisando che la misura stessa doveva perdurare fino al momento della decisione sulla richiesta dell'autorità italiana.
Decisione che interveniva il 16 febbraio 2006, con provvedimento del Ministro della Giustizia, che però prevedeva il differimento della consegna dell'indagato all'autorità richiedente fino alla conclusione del procedimento penale da celebrarsi a Lubiana, riguardante un reato diverso da quello per cui era stata concessa l'estradizione.
La consegna dell'indagato avveniva poi il 14 giugno 2006. Sulla base di questa ricostruzione, il Tribunale di Trieste ha ritenuto che il periodo compreso tra il provvedimento di estradizione (16.2.2006) e la consegna dello AT (14.6.2006) non potesse essere computato a fini cautelari, dal momento che l'indagato è rimasto in stato detentivo all'estero in forza di titolo autonomo emesso dall'autorità giudiziaria slovena e che quindi non dipendeva dalla estradizione richiesta dall'Italia.
Pertanto, deve affermarsi che giustamente il Tribunale di Trieste ha escluso dal computo il periodo di tempo sopra indicato, in quanto ai fini del decorso dei termini di custodia occorre considerare che l'art. 722 c.p.p. fa riferimento al fatto che il soggetto consegnato dallo Stato estero sia detenuto in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero (Sez. 5^, 14 aprile 2004, n. 23882, Nizzola). Nella specie, come si è visto, il differimento della consegna è stato determinato dalla scelta dello Stato estero di dare concretamente corso all'estradizione solo dopo che lo AT fosse stato sottoposto al processo e dopo l'espiazione della eventuale pena irrogata, per cui deve escludersi che lo stato detentivo relativo al periodo indicato (16.2.2006 - 14.6.2006) sia stato determinato dalla domanda di estradizione.
Ne consegue che il termine di un anno previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3), in relazione al reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, contestato all'indagato dall'autorità
giudiziaria italiana, termine che va fatto decorrere dal 23 settembre 2005, cioè dalla data del primo provvedimento detentivo conseguente alla domanda di estradizione, non era scaduto all'epoca della decisione assunta dal G.i.p. del Tribunale di Trieste (27 settembre 2006), in quanto nel computo andava escluso il periodo di quasi quattro mesi, ricompreso tra il 16.2.2006 e il 14.6.2006. Sebbene sulla base di una motivazione parzialmente diversa, deve quindi riconoscersi la correttezza della decisione del Tribunale del riesame nel negare la scarcerazione del ricorrente per decorrenza dei termini. Ne deriva l'infondatezza anche degli altri motivi proposti, superati dalla ricostruzione che si è offerta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007