Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di cessione d'azienda, il diritto di precedenza nell'assunzione presso il cessionario, di cui sono titolari - ai sensi dell'art. 47, comma sesto, legge n. 428 del 1990 - i lavoratori già in servizio presso l'azienda trasferita e non passati alle dipendenze dell'imprenditore acquirente, spetta a coloro che sono stati licenziati dall'alienante a causa del trasferimento dell'azienda, quale che sia stata la formula dell'intimazione ed anche se l'effetto estintivo del rapporto di lavoro abbia preceduto la data del trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RI RO, PO ZA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato OTTORINO BRESSANINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TE ST LOUIS DI OT RG & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO VALCANOVER, GIANNI GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 72/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 28/02/01 - R.G.N. 55/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 febbraio 1999 al Pretore di Trento, IA OS CI e NZ LO affermavano che la s.n.c. Discoteca St. UI di Mezzolombardo, cessionaria dell'azienda in cui esse avevano lavorato prima della cessione, aveva assunto persone con le mansioni da loro già esercitate, così ledendo il diritto di precedenza stabilito nell'art. 47, comma 6, l. 29 dicembre 1990 n. 428. Esse chiedevano perciò la condanna della società a riassumerle ed a pagare le retribuzioni frattanto maturate.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale, subentrato al Pretore, costituiva i rapporti di lavoro ex art. 2932 cod. civ. con sentenza parziale del 10 ottobre 1999 e poi, con sentenza definitiva del 4 ottobre 2000, accoglieva la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni.
Queste decisioni venivano però riformate, su impugnazione della soccombente, dalla Corte d'appello, la quale con sentenza del 28 febbraio 2001 rigettava tutte le domande, osservando che la impresa cedente aveva licenziato le attuali appellate per cessazione d'attività con effetto al 12 agosto 1997, anteriore alla cessione d'azienda, del 25 successivo, e che il licenziamento non era stato impugnato nei sessanta giorni di cui all'art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604, ciò che escludeva la fondatezza di ogni ulteriore pretesa delle lavoratrici.
Costoro ricorrono per Cassazione mentre la s.n.c. Discoteca St. UI resiste con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604, sostenendo di non aver voluto impugnare il licenziamento intimato dall'impresa cedente a causa dell'imminente cessazione della sua attività, ma di avere voluto soltanto esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte dell'imprenditore cessionario, ai sensi dell'art. 47, comma 6, l. 29 dicembre 1990 n. 428.
Col secondo motivo esse, deducendo la violazione di detto art. 47, sostengono la sussistenza del diritto in questione anche se il rapporto di lavoro con l'imprenditore cedente sia cessato prima dell'atto di cessione.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. L'art. 47 cit., modificando l'art. 2112 cod. civ. in materia di trasferimento d'azienda, dispone nel comma 4 che, ferma la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.
Nel comma 6 esso stabilisce che i lavoratori non passati alle dipendenze dell'acquirente hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi effettui entro un anno dal trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito negli accordi collettivi. Nei confronti di costoro, una volta assunti, non trova applicazione l'art. 2112 cod. civ.. La chiara lettera dei due commi mostra come essi, in relazione al licenziamento illegittimamente intimato dall'imprenditore cedente a causa del trasferimento d'azienda, formulino due ipotesi da non confondere.
A) - Il licenziamento illegittimo può essere tempestivamente impugnato dal lavoratore licenziato: in tal caso, se l'illegittimità venga accertata dal giudice, esso non produce effetti e il rapporto di lavoro prosegue con l'imprenditore cessionario ex art. 2112 cod. civ.. B) - Il licenziamento non viene impugnato. Se tale ipotesi si verifica il rapporto di lavoro cessa, ma il lavoratore licenziato conserva il suddetto diritto di precedenza nelle assunzioni dell'imprenditore cessionario, che può esercitare con effetto non retroattivo entro il limite temporale dell'art. 47 cit., comma 6. L'effetto non retroattivo dell'assunzione comporta una più o meno ampia cesura temporale fra i due rapporti di lavoro, intercorsi rispettivamente col cedente e col cessionario.
Questa seconda ipotesi si è realizzata nel caso di specie onde è manifesto l'errore della Corte di appello, la quale ha escluso il diritto alla assunzione sol perché le lavoratrici attualmente ricorrenti non avevano impugnato il licenziamento loro intimato dal cedente.
L'errore porta alla cassazione della sentenza impugnata. Questa non riproduce il contenuto della lettera di licenziamento, del quale è pur necessario accertare l'effettiva giustificazione causale nella cessione dell'azienda, quali che siano le parole adoperate dall'intimante.
Alla cassazione deve perciò seguire il rinvio ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte di Brescia e che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto:
"Il diritto di precedenza nell'assunzione, di cui sono titolari ai sensi dell'art. 47, comma 6, l. n. 428 1990 i lavoratori già in servizio presso l'azienda trasferita e non passati alle dipendenze dell'imprenditore acquirente, spetta a coloro che sono stati licenziati dall'alienante a causa del trasferimento dell'azienda, quale che sia stata la formula dell'intimazione ed anche se l'effetto estintivo del rapporto di lavoro abbia preceduto la data del trasferimento".
Il terzo e quarto motivo di ricorso, concernenti modi ed efficacia temporale del licenziamento, rimangono assorbiti. La Corte del rinvio provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004