Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8495 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
08495 /0 2 Aula B REPUBBLICA ITALIANA Supema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 19950/1999 Consigliere Cron. 23386 dr. Bruno D'Angelo Rep.dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel.Ud. 28.02.2002 dr. Donato Figurelli dr. Attilio Celentano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV AR, D'ON LA, OG IA, EO TA, Di UA TO, Mon- tanino AG, DO NN e D'ON FI, rappresentati e difesi, mer procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Michele Prisco e con il medesimo elettivamente domicilia- ti in Roma alla via Comandini n. 30 c/o il prof. Antonio Trocchia, ricorrenti;
B 891
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in -- 1 - persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv. AR De Angelis e Michele Di Lullo, e con i medesimi elettiva- mente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola - 15 ottobre 1998, n. 1175/98, n. 128/96 R. in data 7 G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 28 febbraio 1996 i signori AR OV, LA D'ON, IA OG, TA EO, TO Di UA, AG MO,, NN DO e FL D'ON proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Nola del 22 marzo 1995, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la con- danna dell'INPS al pagamento degli interessi e rivalutazione su ratei di pensione riscossi in ritardo. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza citata in epigrafe il Tribunale di Nola di- chiarava la nullità dei ricorsi introduttivi e compensava le spese. Osservava il Tribunale che sussisteva nullità dei mandati relativi ai ricorsi di primo grado, pur alla luce dell'inte- grazione apportata alla fine del comma III dell'art. 83 c. p.c. dalla legge 27 maggio 1997 n. 141. Infatti i ricorsi al Pretore erano muniti di mandato al difensore apposto su di un foglio materialmente congiunto al ricorso, senza che tale foglio contenesse necessariamente l'indicazione del re- lativo procedimento. Dalla lettera della legge n.141 cit. veniva, invero, in evidenza che la procura rilasciata su fo- glio separato dovesse essere unita all'atto "cui si riferisce", con ciò indicando un"riferimento" che non può soltanto essere quello materiale della sua unione all'atto, ma che sia invece 3 - esplicito e non controvertibile. Trattavasi di nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non sanata con il mandato per il gra- vame. Le procure in esame erano anche prive della data di rilascio. Avverso detta sentenza i signori OV, D'ON, Ognis- santo, EO, Di UA, MO, DO e D'ON hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, e comunque violazione dell'art. 1 suindi- cato, i ricorrenti deducono che, in forza del richiamato inter- vento legislativo, la procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui accede con qualsiasi mezzo materiale - e quindi anche con punti metallici, come nella fattispecie - va considerata come apposta in calce, onde a nessun effetto (e neppure al fine della verifica della sua specialità) è possibile distinguere tra procura in calce in senso proprio e procura rilasciata su foglio separato. Il ricorso è fondato, valendo il seguente principio anche per il giudizio di merito. Come ritenuto, invero, da questa Corte (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2646), quando dalla copia notificata all'altra parte -4- risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difen- sore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo che - dal suo testo non si rilevi il contrario deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da im- pugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la vali- dità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova for- mulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri lettera- le, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per rite- nere che la posizione topografica della procura (il cui rila- scio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'at- to) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancor- chè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo dell'autenticità e specificità, deve da quel carattere -- 5. - trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito da- vanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessi- tà risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte. La data della procme or evince del contesto all ricorso. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, di tal che essa, con l'accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, indicato nella Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) inceurs thiles іме - 6 - Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 13.614.2882. IL CANCELLIERE -7- Il Consigliere estensore (dr. • Donato Figurelli) I E D S , S I O A . T L T , L R A O S A B ' E * I L * P L S D E I A D N * T I G S S O O N P A E S D M I I E E , A A G O D O G R E T E T T T S L I I N R G E I A E S D L R E L O E D