Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2002, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 Z 0059542 . / A 4 N / R - 6 T A 2 B S I . I . R R G L . L P E A . A R D T . L U B 0 09 00 02 A E B REPUBBLICA IT A D D I T I R E S 1 A T T 3 N I E 1 N R S . E E I S N A T E * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.6848.98 Cron. 2410 Composta dai Magistrati: Dott. MARIO DELLI PRISCOLI PRESIDENTE Rep. Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE Ud. 24.9.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: agevolazio Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE ni tributarie Dott. FRANCESCO TIRELLI CONSIGLIERE mezzogiorno ha pronunciato la seguente presupposti SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Portoghesi 12 CAMPIONE CIVILE ricorrente N. 59542
contro
ESSECO SRL. CORRENTE IN CHIETI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE GENERALIZZATO, rappresentata e difesa ALFONSO SETTIMI IN ATTI per delega in calce al controricorso per dall'avv. Rina Tosti elettivamente domiciliata in Roma presso il difensore in Cassazione, 2 1 1 8 1 via Oderisi da Gubbio 149 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 315.4.96 in data 29.10.96 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo depositata in data 20.2.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.9.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Arena;
udito per il resistente l'avv. Tosti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 16.4.92 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Chieti notificava alla srl. SE il diniego di esenzione decennale dall'EG e dall'OR. La Commissione Tributaria di primo grado di Rieti accoglieva il ricorso proposto dalla detta società con decisione in data 29.1.94. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado così motivando:...non sussistono dubbi circa il diritto all'esenzione decennale anche per attività industriali finalizzate alla produzione di servizi, ancorchè con macchinari non stabilmente infissi al suolo. Ed inoltre si osserva che per quanto riguarda le argomentazioni sollevate in appello in ordine all'attività realmente prestata dalla soc. ricorrente l'Ufficio, nel richiamare ' non ha in concreto la relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale 2 ? dimostrato che si tratti di *attività professionale", tale da escludere il diritto al beneficio dell'esenzione decennale, spettante invece per la "attività produttiva” .>
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria ' deducendo due motivi. Resiste con controricorso la dello Stato srl. SE. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 105, 101, 11 del TU n. 218.78, 26 D.P.R. n. 601.73, 115 del TU n. 1523.76, 15 della Legge n. 853.71, 1 e 14 Legge n. 64.86; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato premette che la disciplina legislativa inerente alle agevolazioni EG ed OR è diversa. L'art. 115 del TU. n. 1523.76, relativo all'imposta sulle riferimento a stabilimenti industriali>, società, non fa alcun sufficiente che nei territori indicati dall'art. 1 si essendo costituiscano società per la realizzazione di nuove iniziative produttive 1 cfr. Cass. 29.11.83 n. 7164). La disciplina dell'agevolazione EG di cui all'art. 105 del TU. n. 218.78 è invece diversa, perchè contiene un riferimento all'art. 101 dello stesso testo unico e richiede l'esistenza di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati>, mediante il rinvio agli artt. 101 e 102. In sostanza, la disciplina della riduzioni EG è 3 bu diversa dalle agevolazioni previste quanto alle imposte sulle società nel Mezzogiorno;
la lettera della legge richiede l'esistenza di stabilimenti per fruire della riduzione EG;
la finalità di conseguire l'industrializzazione del Mezzogiorno è garantita mediante la realizzazione di insediamenti produttivi stabili. La Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto conto dei suddetti principi.
4. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, della Legge n. 1915/1919 e succ. modd., nonchè omessa, insufficiente e decisivo della contraddittoria motivazione circa un punto controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Secondo la Commissione Tributaria Regionale, le agevolazioni in parola competono anche alle attività riguardanti servizi. Sulla base di questa erronea suggestione>, la Commissione non si è data carico di verificare le differenze esistenti tra società di servizi e attività professionali svolte in forma societaria e non ha tenuto conto che l'attività della SE corrisponde a quella di una mera associazione professionale, non già un'attività industriale volta alla produzione di beni o di servizi.
5. Nel controricorso la srl. SE sostiene che ai fini dell'esistenza di uno stabilimento industriale, non occorre che esistano macchinari stabilmente ancorati al suolo;
anche una attività di produzione di servizi va classificata come attività industriale;
H ви il ricorso avversario verte su questioni di fatto già apprezzate dal giudice di appello, il quale ha escluso che la società SE svolga attività professionale ed ha invece ritenuto che si tratti di una impresa di servizi, con dipendenti regolarmente assunti e collaboratori esterni: essa fornisce dati computerizzati, attività in cui l'elemento intellettuale è un minus> rispetto all'elaborazione elettronica affidata alle macchine.
6. Per ragioni logiche, va esaminato preliminarmente il secondo motivo del ricorso. La sentenza di appello motiva la propria decisione che l'impugnazione dell'ufficio ripropone le affermando argomentazioni dell'ufficio superate dalla Commissione di primo grado> ed afferma che detta Commissione fa corretta applicazione dei principi di diritto. Senza distinguere tra i vari tipi di agevolazione, la Commissione Tributaria Regionale afferma non sussistere dubbi circa il diritto all'esenzione decennale anche per le attività industriali finalizzate alla produzione di servizi, ancorchè con macchinari non stabilmente infissi al suolo. Scendendo all'esame in fatto dell'attività espletata dalla SE, la Commissione dichiara che l'Ufficio non ha in concreto dimostrato che si tratti di attività professionale>.
7. Siffatta affermazione non può essere condivisa da questo Collegio, in quanto erronea sul piano dei principi e lacunosa. Trattandosi di una richiesta di esenzione dal pagamento di imposte, grava sul contribuente l'onere della prova circa i presupposti del beneficio, l'onere di dimostrare che il mentre non grava sull'Ufficio 5 beneficio non spetta. Infatti, la regola generale è quella secondo la quale tutti i soggetti svolgenti attività economica debbono assolvere al pagamento delle imposte e le norme agevolative rappresentano norme speciali, i cui presupposti di applicazione devono essere provati dalla parte che le invoca.
8. Ma anche prescindendo dall'errore in sede di enunciazione dell'onere della prova, la decisione appare lacunosa in quanto non menziona gli elementi di fatto in virtù dei quali l'attività della srl. SE è stata qualificata come produttiva di servizi> 'idest industriale piuttosto che attività libero-professionale. E pur ammettendo che possa darsi il caso di un'attività di elaborazione dati equiparabile alla fornitura di servizi per gli effetti delle agevolazioni tributarie invocate, omette di dare conto dell'indagine, peraltro necessaria, circa la prevalenza dell'elemento macchina> rispetto all'elemento opera intellettuale>.
9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale dovrà motivare più puntualmente in ordine alla effettiva natura dell'attività economica della SE, al fine di stabilire se essa sia suscettibile di fruire delle agevolazioni richieste. 10. Nel contempo, il giudice del rinvio dovrà tenere conto delle questioni che in sede questioni prospettate dall'Amministrazione in ordine ai presupposti per di legittimità rimangono assorbite - 6 lau le menzionate agevolazioni. Detto giudice provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie per quanto di ragione il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione 不 al motivo accolto stenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24 settembre 2001 IL PRESIDENTE DOTT MARIO DELLI PR IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. WINCENZO DI NUBILAkunne IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN AT Oggi 12.5 GEF1 2002 IL CANCELLIERE C E N 6 8 O InnocencoAT 9 I A 1 Z I / A 4 R 5 / R 6 . A T 2 S N T E SUPR . I - R U 25 VEN 2002 . AL'ORIGINALE G T PER COPIA CONFORM P B B E . R I . R D O L R C L L T A Roma, li E IL CANCELLIERE C1 A D D . B A EN AT E S A A I T N T E D N G 1 E E 3 C T 1 *