Sentenza 6 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14924 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
ском, волод Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 1 49 24/03 n. 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 22. 5. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Bruno D'Angelo Presidente 1. Dottor REL. Consigliere 2. Dottor Paolino Dell'Anno 3. Dottor Fernando Lupi Consigliere 4. Dottor Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere 5. Dottor Grazia Cataldi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OS AS, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresen- tato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marziale, giusta delega in calce al ricorso;
contro la società per azioni Ferroviaria Italiana, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via di Ripetta 22 presso lo studio dell'avvocato Gerardo 3149 Vesci, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 11 ottobre 2000, depositata il giorno 23 dello stesso mese, numero 88, r.g. 278/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 22 maggio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Felice Amato per delega dell'avvocato Vesci Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: premesso che la società Ferrovie dello Sta- OS AS to, della quale era dipendente, operava sulla retribuzione mensile spettantegli la ritenuta di cui all'articolo 36 della legge numero 829 del 1973 e che tale comportamento era divenuto illegittimo a partire dal 1° gennaio 1990, essendo- si disposto, con la legge numero 297 del 1982, che dalla da- ta dal 31 dicembre 1989 tutti i lavoratori dovessero usu- fruire dell'unico trattamento di fine rapporto di lavoro previsto dall'articolo 2120 del codice civile convenne in giudizio, avanti il pretore di Salerno, la società stessa, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme inde- bitamente percette a decorrere da quest'ultima data. Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettò la do- manda con pronuncia resa il 7 aprile 1999. L'impugnazione t proposta dal lavoratore, con la quale era stata eccepita an- F 2 che la incostituzionalità del citato articolo 36, è stata respinta dalla Corte d'appello di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale si è ritenuto che corret- tamente la società aveva effettuato la ritenuta in questio- ne, dovendo rilevarsi che: a) essa era stata espressamente prevista in favore dell'Opera di previdenza e assistenza per B 7 i ferrovieri dello Stato "per fare fronte alle proprie spe- se", e quindi non per la determinazione della prestazione (trattamento di fine rapporto), sicchè mancava tra l'una e l'altra il rapporto di causalità richiesto per la operati- vità della normativa dettata dalla legge numero 297 del 1982; b) l'ente previdenziale dei ferrovieri era stato sop- presso solo a decorrere dal 1° giugno 1994, derivandone che fino a tale data nessun dubbio era consentito circa la per- sistente legittimità della ritenuta;
c) per il periodo suc- cessivo doveva analogamente concludersi per effetto del di- sposto di una serie di decreti-legge reiterati nel tempo e per ultimo di quello numero 98 del 1995, convertito nella legge numero 204 del 1995, il cui articolo 13 aveva protrat- to fino al 31 dicembre 1995 la disciplina dettata dalla leg- ge numero 829 del 1973 in materia di cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri dello Stato, disponendo anche che la società Ferrovie dello Stato succedesse all'ente previ- denziale nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge numero 87 del 1994, derogandosi così rispetto alla norma generale contenuta nella legge numero 297 del 1982. Nè la norma speciale può essere sospettata di incosti- 3 tuzionalità, essendo giustificata dalla discrezionalità con- cessa al legislatore di disciplinare diversamente situazioni connesse al fenomeno della trasformazione di enti pubblici in società di capitali. Della decisione viene chiesta la cassazione dal lavoratore. La società intimata resiste con controricorso seguito da me- : moria. Motivi della decisione: - denunciando violazione e falsa appli- Con il primo motivo cazione degli articoli 2 della legge numero 829 del 1973, 1, 4 e 55 della legge numero 297 del 1982 il ricorrente dedu- ce che erroneamente il giudice del merito ha affermato, con riguardo al periodo di vigenza della legge istitutiva dell'ente per i ferrovieri che la ritenuta di cui all'arti- colo 36 della legge numero 829 del 1973 fosse stata prevista esclusivamente per consentire all'ente di fare fonte alle proprie spese, con la conseguente assenza di un suo collega- mento con la erogazione della indennità relativa al tratta- mento di fine rapporto. E invero, si è trascurato di consi- derare che tra le finalità perseguite dall'ente (elencate nell'articolo 2 della legge) era indicata proprio la eroga- zione in questione, che rappresentava, del resto, l'impegno economico principale se non assorbente, derivandone che le somme riscosse a titolo di ritenuta erano destinate a costi- tuirne la relativa provvista. Qualora dovesse accogliersi la diversa opinione, la norma si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, ponendo a carico del 4 lavoratore, a fronte di prestazioni previdenziali assoluta- mente residuali, un onere contributivo sproporzionalmente superiore a quello imposto a carico degli altri per l'intera copertura previdenziale. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 21 della legge numero 210 del 1985, 2120 del codice civile, 4 e 5 della legge numero 297 del 1982, nonchè vizi della motivazione il ricorrente e- - spone che, con riguardo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 dicembre 1994 (recte 1995), sempre erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto che con l'articolo 13 del decreto- legge numero 98 del 1995, convertito nella legge numero 204 del 1995, si fosse inteso concedere alla società subentrante all'ente pubblico un congruo periodo di tempo per permettere alla stessa di organizzare il servizio provvisoriamente man- tenendo ferma la precedente disciplina pubblicistica, in es- sa compresa l'articolo 36 della legge numero 829 del 1973, omettendosi di considerare che quest'ultimo non era in alcun modo richiamato dal primo, che prevedeva la sopravvivenza delle disposizioni disciplinanti il trattamento relativo al- la cessazione del rapporto di cui agli articoli 14, 15 e 16, non contemplanti oneri contributivi a carico dei lavoratori, e non anche dell'articolo 36, dedicato alla individuazione dei mezzi economici destinati alla provvista dell'ente ormai non più esistente, norme tutte che, del resto, erano state implicitamente abrogate dagli articoli 4 e 5 della legge nu- mero 297 del 1982, espressamente dichiarati come inderogabi- L O li dalla contrattazione collettiva. Il ricorrente insiste, infine, sostiene che, qualora dovesse confermarsi la interpretazione del sistema normativo quale adottata dal giudice di merito, la stessa, legittimando una trattenuta sulla retribuzione del lavoratore ai fini della costituzione della indennità di buonuscita nonostante il di- sposto degli articoli 4 e 5 della legge numero 297 del 1982, determinerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento a danno dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato rispetto alla generalità degli altri lavoratori, siano essi pubblici che privati, e ciò anche alla luce dei rilievi for- mulati dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza numero 243 del 1993. Le censure, il cui esame appare opportuno effettuare con- giuntamente in considerazione del loro comune oggetto, sono infondate, pur dovendo osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata risulta inficiata, sia pure parzialmente, da errori in diritto che non incidono peraltro sulla esat- tezza del dispositivo. Il riferimento è alla affermazione del giudice di merito che le ritenute di cui si discute, in- dicate al numero 1) del primo comma dell'articolo 36 della legge 14 dicembre 1973 numero 829, sarebbero state previste esclusivamente per fornire la possibilità all'Opera di pre- videnza e assistenza a favore del personale della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato di "fare fronte alle proprie spese", escludendosi la loro strumentalità rispetto alla provvista dei mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita ai lavoratori cessati dal servizio. Al proposito corretto invece appare il rilievo formulato dal ricorrente. E invero, non appare assolutamente contestabile che le somme in questione, così come quelle indicate negli altri numeri dello stesso comma e in quello successivo, do- vessero servire a rendere possibile all'ente di provvedere a ! soddisfare le finalità per le quali era stato costituito, elencate nell'articolo 2 della legge, e cioè proprio, e an- zitutto, la corresponsione delle indennità di buonuscita cui era obbligatoriamente tenuta nella misura fissata dall'arti colo 14 della legge, mentre alle altre prestazioni in tanto si sarebbe potuto adempiere in quanto lo avessero consentito le residue disponibilità finanziarie e nei limiti di queste secondo la espressa previsione dell'articolo 17 del provve- dimento normativo. Ciò però non può produrre alcuna diversa conclusione circa la legittimità della disposizione, altro non rappresentando le ritenute se non gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico della Azienda, calcolati entrambi in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costi- tuire la provvista per il pagamento delle indennità, così come del resto previsto per le indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e a quelli degli enti loca- li, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quel- lo della erogazione differite di quote aggiuntive di retri- buzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipen- denti privati. 7 Nè il disposto normativo venne in un qualche modo intaccato dalla legge numero 297 del 1982, avendo questa profondamente modificato la disciplina previgente in materia di base di calcolo del trattamento di fine rapporto, istituto che ha preso il posto della indennità di buonuscita, nulla sancendo in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari ! per assicurarne la erogazione. D'altra parte, si tenga conto che, anche con riguardo alla prima, si dispose che restava ferma la disciplina del trattamento di fine servizio dei di- pendenti pubblici, tra i quali rientravano i dipendenti del- la Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Deve sul punto ulteriormente osservarsi che, con riferimento a que- sti, nessuna modifica intervenne con la privatizzazione del rapporto di lavoro e con l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, in quanto l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985 numero 210 sancî che, fino a quando non sarebbe stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa. A decorrere poi dal 1° giugno 1994, le prestazioni già ero- gate dall'Opera, che da questa data venne soppressa, furono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato alla quale vennero trasferiti il patrimonio della prima e i rapporti attivi e passivi che alla stessa facevano capo (ar- ticolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993 numero 537). Infine, con l'articolo 13 del decreto-legge 1° aprile 8 1995 numero 98 (ultimo di una serie di provvedimenti norma- tivi di urgenza), convertito nella legge 30 maggio 1995 nu- mero 204, venne disposto che "fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di la- voro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 numero 829". E' assolutamente errato ritenere che il rinvio sarebbe stato fatto esclusivamente alle norme di questa legge riguardanti la erogazione della indennità successivamente alla cessazio- ne del rapporto di lavoro (articoli 14, 15 e 16) e non anche a quella disciplinante la preventiva provvista delle relati- ve somme. A tale proposito occorre marcare che, ai sensi dell'articolo 14 della legge così come del resto è previ- - sto per la generalità dei lavoratori dalle disposizioni re- golanti la materia l'indennità di buonuscita viene calco- - lata sull'ammontare "dell'ultimo stipendio mensile". Orbene, è principio consolidato che questo debba individuarsi in quello concretamente corrisposto, tenendosi conto della trattenuta operata a carico del dipendente e del contributo a carico dell'ente datore di lavoro, e ciò in quanto l'ero- gazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versa- menti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione, conseguendone pertanto che non sono computa- bili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (ex plurimis: Cass., 10 mag- 6 gio 2002, n. 6767; Cass., 18 aprile 2000, n. 5042). Per tutto quanto sopra esposto, deve anche concludersi per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità co- stituzionale dedotte dal ricorrente. Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio la cui misura si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della società resistente le spese del giu- dizio, che liquida in euro,23,70 oltre euro duemila per onora- ri di difesa. Così deciso in Roma il 22 maggio 2003. Il presidente Il consigliere estensore Valion M an Quine LavelleОлена IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 06 OTT, 2003 oggi CANCELLIER Die ų 10