Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6767
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; ne consegue che non sono computabili nell'indennità di buonuscita gli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo 1990 - 1992 con il sistema dello scaglionamento nel tempo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per i quali non furono versati i contributi, in quanto lo scaglionamento degli aumenti retributivi non integra una rateizzazione in senso tecnico di un'obbligazione già sorta, ma dà luogo ad una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6767
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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