Sentenza 22 dicembre 2000
Massime • 1
La mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari o al tribunale del riesame, unitamente al verbale redatto in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese da soggetto in stato di detenzione, anche della relativa registrazione fonografica o audiovisiva, non dà luogo a inutilizzabilità di dette dichiarazione, essendo prevista tale sanzione dall'art.141 bis c.p.p. soltanto per l'ipotesi che la registrazione non venga effettuata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2000, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/12/2000
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 7606
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 025022/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NN N. IL 07/10/1958
avverso ORDINANZA del 21/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Salvatore Milluzzo, in sostituzione dell'avv. Francesco Russo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. OSSERVA
I. Con ordinanza del 21 aprile 2000, il tribunale di Catania, adito in sede di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 marzo 2000 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di ben 109 soggetti, tutti indagati per la loro appartenenza alla famiglia catanese di "Cosa Nostra" facente capo a AN Benedetto, rigettava l'istanza proposta, tra gli altri, da RO NI (soprannominato "il Barone") indagato per duplice omicidio aggravato nei confronti di NE LO e di AR TO e per i connessi reati di distruzione di cadavere. Premesso che il procedimento a carico del OP costituiva lo sviluppo investigativo di precedenti procedimenti denominati "Orione" in relazione allo stesso gruppo criminale e agli stessi episodi omicidiari e che traeva origine dalle dichiarazioni di nuovi collaboranti e da nuove attività investigative che avevano consentito di far luce su altri soggetti coinvolti nell'organizzazione e in alcuni omicidi, il tribunale faceva presente che le accuse contro il OP provenivano dalle convergenti dichiarazioni, ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, di alcuni collaboranti, interni al clan in questione e che si erano autoaccusati di delitti in relazione ai quali non erano stati raggiunti in precedenza da alcun elemento di prova. In via preliminare, il tribunale respingeva l'eccezione sollevata dai difensori dell'odierno indagato, secondo i quali gli interrogatori di alcuni collaboranti (i fratelli AL, GE e IA, per l'omicidio NE e Di LA AL per l'omicidio AR) non erano utilizzabili per non essere state trasmesse al tribunale del riesame le relative riproduzioni fonografiche, previste dall'art. 141-bis c.p.p. come unica forma di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione. Secondo i giudici del riesame, l'eccezione era speciosa, in quanto una cosa doveva considerarsi la mancata effettuazione delle registrazioni (non eccepita dai difensori), a cui conseguiva inevitabilmente la sanzione dell'inutilizzabilità, ed altra cosa era che le registrazioni fossero state effettuate, senza tuttavia provvedere come era avvenuto nel caso in esame, alla loro trasmissione al tribunale della libertà.
Nel merito, i giudici facevano rilevare che, sia con riferimento all'omicidio del NE sia con riferimento all'omicidio del AR, le dichiarazioni dei collaboranti - alcuni dei quali avevano riferito per conoscenza diretta - apparivano sostanzialmente concordanti in ordine al movente, alle modalità esecutive, ai partecipi ai due delitti e, in particolare, alla partecipazione e al ruolo svolto dal OP nella dinamica dei due episodi. II. Ricorre per cassazione il OP a mezzo dei suoi difensori, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti AL GE, AL IA e Di LA AL, insistendo sulla irrilevanza della circostanza che nei verbali trasmessi al tribunale della libertà si dia atto che gli stessi sono stati documentati inegualmente con mezzi di riproduzione fonografica, posto che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 141-bis c.p.p. opera nel sistema processuale vigente su un duplice piano, come divieto di acquisizione e come divieto di uso della prova. Tanto più che i verbali trasmessi erano stati redatti, come dava atto lo stesso tribunale, in forma riassuntiva, impedendo così la puntuale e completa conoscibilità delle dichiarazioni indizianti a suo carico. III. Il ricorso non è fondato.
L'art. 141-bis c.p.p., introdotto dall'art. 2 l. 8 agosto 1995, n. 332 prevede, a pena di inutilizzabilità, che ogni interrogatorio che non si svolga in udienza di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva o con la perizia ovvero della consulenza tecnica in assenza di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Ciò in quanto, come ha stabilito questa Corte nella sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. Un., 25 marzo 1 998, n. 9, D'Abramo, RV 210803), è la registrazione, e non il verbale redatto contestualmente in forma riassuntiva a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta, con la conseguenza che l'inutilizzabilità dell'interrogatorio svolto mancando la riproduzione fonografica o in assenza delle previste forme alternative impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini. Ne deriva che le dichiarazioni indizianti dei c.d. collaboratori di giustizia in stato di detenzione, non documentate integralmente a norma dell'art. 141-bis c.p.p., non sono utilizzabili nei confronti di terzi (Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, n. 10, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 380).
Ciò premesso, è fin troppo evidente che una cosa è dolersi della mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio reso da una persona in stato di detenzione, altra cosa è dolersi della mancata trasmissione al tribunale del riesame della riproduzione fonografica o audiovisiva di quell'interrogatorio, peraltro ritualmente effettuata e non contestata. E ciò in quanto la mancata trasmissione delle registrazioni non comporta l'inosservanza delle formalità di cui all'art. 141-bis c.p.p., cui soltanto consegue la sanzione dell'inutilizzabilità, sempre che risultino trasmessi al tribunale della libertà, come nel caso in esame, i verbali redatti in forma riassuntiva contenenti le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie dei collaboranti. E ciò in quanto la norma de qua attiene alla documentazione della prova, e non anche alla sua valutazione, con la conseguenza che la semplice mancata trasmissione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio di persona detenuta al gip e/o al tribunale del riesame, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non comporta la sanzione della sua inutilizzabilità (Cass., Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 1601, Visintin;
Id., Sez. V, 31 gennaio 2000, n. 617, Carboni). Si osserva correttamente nell'ordinanza impugnata che, in sede di procedimento incidentale de libertate, ciò che conta è che i verbali degli interrogatori pervenuti al tribunale della libertà, sia pure redatti in forma non stenotopica, siano gli stessi trasmessi al gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e non emerga, quindi, alcuna discrasia tra essi.
Si aggiunga che la norma dell'art. 141-bis c.p.p. è diretta fondamentalmente a garantire i diritti del dichiarante o dell'interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero che le formalità previste dalla norma citata non sono prescritte per le sommarie dichiarazioni testimoniali nonostante che queste possano avere un valore ben più determinante per i soggetti accusati (Cass., Sez. I, 30 maggio 1996, Di Pasquale, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 1379, p. 2499).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze previste dalla legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il OP è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 94 comma 1 -quater disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001