Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 141 bis c.p.p., introdotta dall'art. 2 della l. 8 agosto 1995, n. 332 - secondo cui l'interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione deve essere documentato integralmente con sistemi di riproduzione fonografica o audiovisiva -, attiene alla documentazione della prova e non alla sua valutazione, con la conseguenza che non possono non applicarsi le regole vigenti al momento della acquisizione. Ne discende che sono utilizzabili le dichiarazioni rese anteriormente alla entrata in vigore della predetta norma senza che l'interrogatorio sia stato assunto in mancanza dei predetti mezzi. Nè può porsi un problema di legittimità costituzionale tra indagati per violazione dell'art. 3 cost., perché tale disparità trova giustificazione nella diversità delle norme al momento vigenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 20/12/1999
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " NN AS " N. 1960
3. " ADOLFO DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. " RT OR " N. 27038/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS GO, DE ED AN e ZA Lu avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 07/12 con la quale veniva confermata la loro dichiarazione di responsabilit ordine al reato di cui all'art. 73 DPR n.309/90 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Monetti, che concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Paolo Bevilacqua, per tutti gli imputati, il ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
osserva
Con sentenza in data 07/12/1998 la Corte d'Appello di T confermava la dichiarazione di responsabilità di IS GO ED AN e ZA LU per il reato di cui all'art. 73 c.l e 6 309/90, riducendo le pene inflitte in primo grado all'esito di gi abbreviato. Riteneva la Corte provava la responsabilità degli im sulla base di intercettazioni telefoniche, delle ammissioni di colpev del IS e del DE ED (il quale aveva accusato anche gli imputati) e di circostanze obiettive accertate dagli inquirenti. Esc che il fatto potesse essere ricondotto entro lo schema del tentativo potessero essere concesse le attenuanti di cui all'art. 114 c.p. e ar c.7 DPR n.309/90 invocate dal IS e dal DE ED. Ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Il IS deduce inosservanza dell'art. 49 c.2 c.p., non avend mai avuto la detenzione della sostanza stupefacente e avendo tr esclusivamente con quello che doveva poi risultare un agente provoc inosservanza dell'art. 56 c.p., sempre perché egli non avrebbe mai la detenzione della sostanza stupefacente;
inosservanza dell'art. 7 DPR n.309/90, avendo egli palesato agli inquirenti tutto quello che sua conoscenza, inosservanza dell'art. 73 c.5 DPR cit., dato il cont occasionale ed episodico da lui apportato alla commissione del inosservanza dell'art. 114 c.p.p., data la minima importanza fungibilità del suo ruolo;
erronea applicazione dell'art. 133 c. relazione alla determinazione della pena. Deduce inoltre difet manifesta illogicità della motivazione su tutti i punti indicati. Il DE ED deduce che il fatto avrebbe dovuto essere inqu nella ipotesi del tentativo.
Il ZA deduce inosservanza dell'art. 192 c.l e 2 c.p.p. ed e applicazione dell'art. 110 c.p. nonché difetto e manifesta illog della motivazione, sostenendo che le dichiarazioni accusatorie coimputato DE ED sarebbero rimaste del tutto prive di riscontro in ogni caso non avrebbe potuto essere ritenuto il suo concorso nel sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, atteso c comportamenti presi in considerazione si riferiscono tutti al factum".
Con motivo nuovo il ZA deduce inosservanza dell'art. 14 c.p.p. per non essere stato documentato l'interrogatorio del DE ED
cui sono stati desunti indizi decisivi a suo carico, con mez riproduzione fonografica o audiovisiva. Benché l'interrogatorio sia assunto in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n.392/95, c introdotto l'art. 141 bis c.p.p., la norma dovrebbe trovare applicazi caso in forza dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa con le sentenze 25.02/01.04.1998, Gerina, e 13.07/24.09.1998, RI deriverebbe la totale inutilizzabilità dell'atto e la conseguente ma di prove a suo carico.
Anche le ulteriori censure dei ricorrenti sono infondate. A quanto accertato in sede di merito sulla base delle intercett telefoniche e delle sostanziali ammissioni di colpevolezza del IN DE ED, il cittadino britannico LE VI VO aveva intr in Italia, per metterla in vendita, una partita di Kg.
1.060 cir cocaina, contenente principio attivo pari a g.899 circa e confeziona circa 300 ovuli. Egli si era rivolto, per trovare un acquirente, al che già conosceva;
e questi lo aveva messo in contatto col DE EDc quale aveva parlato dell'affare al IS. Quest'ultimo, insieme co ED, aveva allacciato trattative con un potenziale acquirente, ris poi un ufficiale di polizia giudiziaria. Lo LE era de improvvisamente, prima della programmata consegna della partita di co in un incidente stradale;
e presso la camera d'albergo da lui occupa stata rinvenuta, in una valigia, la sostanza stupefacente. Ciò posto, è da escludere decisamente che il fatto possa ricondotto entro lo schema del reato impossibile o del tentativo. N rilievo la circostanza che il preteso aspirante all'acquisto col aveva preso contatto il IS fosse in relatà un ufficiale di p giudiziaria che operava ai sensi dell'art. 97 DPR n.309/1990, d l'idoneità degli atti essere valutata "ex ante" e sulla base cognizioni possedute in quel momento dell'agente. Deve inoltre ravvisata l'ipotesi del reato consumato e non quella del tentativo, che, come correttamente osserva la sentenza impugnata, il reato d all'art. 73 DPR n.309/1990 si perfeziona anche con la semplice offer vendita della sostanza stupefacente, contestata agli imputati (pu beninteso, la sostanza stessa sia effettivamente nella disponibilita soggetto attivo, non potendo riconoscersi rilevanza penale alle vanterie di chi offra stupefacenti senza essere in grado di proc realmente). Nel caso in esame, non vi è dubbio che gli imputati av tale disponibilità in forza degli accordi già conclusi con lo SL quale deteneva materialmente la cocaina e si era rivolto a loro per t un acquirente attraverso la loro opera di intermediazione. L'attenuante di cui all'art. 73 c. 7 DPR n. 309/1990 è motivatamente esclusa per non essere stata ritenuta l'esistenza di contributo rilevante fornito dagli imputati al raggiungimento obiettivi previsti dalla norma: osserva sul punto la sentenza impugna l'intera partita della sostanza stupefacente venne sequestrata polizia giudiziaria grazie alle cognizioni già acquisite nel corso indagini e indipendentemente dalle indicazioni soltanto in seguito f dagli imputati;
e che questi ultimi non diedero poi il minimo cont utile ad un ulteriore sviluppo delle investigazioni, limitando indicazioni del tutto vaghe e generiche sulle persone dei complic identificati e tacendo addirittura su circostanze già note investigatori.
Il riconoscimento dell'attenuante di cui al quinto comma dell'ar invocata dal IS, non risulta aver costituito oggetto dei moti appello e appare in ogni caso decisamente incompatibile con la qua della sostanza in sequestro. L'attenuante di cui art. 114 c.p., osserva ancora la sentenza impugnata, presuppone un contributo c minimo;
e non è questo il caso di IS, che si adoperò attiv per cercare acquirenti della partita di cocaina.
La pena è stata determinata, nonostante la obiettiva gravita fatto, partendo da una base di poco superiore al minimo edittale, su stata operata la riduzione massima per le attenuanti generiche, prima ulteriore riduzione per il rito.
Non sussistono neppure le violazioni di legge denunciate dal V atteso che le dichiarazioni accusatorie del DE ED trovano risc come indicato nella sentenza di merito, nelle parziali ammi dell'interessato, nella sua frequentazione dello LE e nel pressante interessamento, dopo il decesso di quest'ultimo, alla v contenente la cocaina, rimasta nella camera d'albergo già occupata LE.
Su tutti i punti in esame la sentenza impugnata offre una motiv del tutto congrua ed immune da vizi logici e giuridici, come insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condann ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solid pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 20 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000