CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21464 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AE US, nato Russia il 7 luglio 1974 avverso l'ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila", rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e sospensione ex art. 90 DPR 309/90 avanzata nell'interesse di US AE. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. Antimo Castiello, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo con un unico motivo la nullità assoluta dell'intero procedimento per violazione degli artt. 157, 178 lett. c), 179 cod proc. pen., mancata notifica dell'udienza per ricerche non attuali, con travisamento del fatto e mancanz assoluta di ,otivl azione sulla reperibilità. le\ C-ph• Lamenta il ricorrente l'avviso i issazione dell'udienza è stata dichiarata "impossibile" sulla base di accertamenti eseguiti due anni prima della sua celebrazione ovvero in data 10 novembre 2023 come emerge dalla nota della Penale Sent. Sez. 1 Num. 21464 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 Questura di Napoli nonché dal verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di Vicaria-Mercato datato 12 giugno 2021, in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. che richiede ricerche reali, attuali e riferite al momento della notifica. Evidenzia il ricorrente che alcun tentativo di notifica è stato esperito in maniera esaustiva presso il domicilio del condannato, presso il D.A.P., presso i registri U.E.P.E.; tale ultima ricerca avrebbe consentito di appurare che il AE è in espiazione di un cumulo di pena in regime di affidamento al lavoro a far data dal 2 settembre 2024 come da notifica eseguita in data 30 agosto 2024 dai Carabinieri di Napoli, Stazione di Borgoloreto e contestuale verbale di sottoposizione alle prescrizioni sottoscritte dal medesimo condannato con l'ufficio U.E.P.E. di Napoli. Il ricorrente rileva, altresì, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (SIEP n. 1208/2022) promanante dalla Procura della Repubblica di Genova, ufficio esecuzioni penali, con pena finale determinata in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 15.400,00 di multa, nonché mesi 1 di arresto ed euro 400,00 di ammenda, contiene ed assorbe la pena di mesi 1 di arresto posta in esecuzione dalla Procura della Repubblica di Chieti, in ordine alla quale il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila era stato adito per l'udienza del 18 novembre 2025. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Vincenzo Senatore, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per la mancata rituale notifica all'interessato del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025. 3. Va premesso che l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l'applicazione della misura alternativa alla detenzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 161 cod. proc. pen. e, dunque, nel caso di inidoneità, insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'interessato ha indicato il proprio domicilio nell'istanza originaria -depositata in data 15 gennaio 2020- in Napoli, Via Padre Ludovico da Casoria n. 73 Scala B, int. 6 mentre la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 18 novembre 2025 è stata effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen. con riferimento alla nota della Questura di Napoli del 10 novembre 2023 ed al verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di P.S. 2 di Napoli "Vicaria-Mercato" del 12 giugno 2021. Il Tribunale di Sorveglianza, nel motivare l'ordinanza impugnata, argomenta il rigetto allo stato di irreperibilità di fatto del DA e, dunque, all'impossibilità di rintracciarlo sulla scorta delle risultanze di cui alla nota della Questura di Napoli del 10 novembre 2023 e di quelle di cui al verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di P.S. di Napoli "Vicaria-Mercato" del 12 giugno 2021. L'ordinanza impugnata, dunque, appare viziata perché fondata su ricerche datate nel tempo e non corredata da indagini ulteriori, tenuto conto che il AE è già in espiazione di un cumulo pena in regime di affidamento al lavoro a far data dal 2 settembre 2024 (v. ordinanza n. 1741/24, SIUS n. 1577/23-SIEP n. 1208/22 del Tribunale di Sorveglianza di Genova allegata al ricorso). 4. Alla luce di quanto sin qui esposto, assorbite le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così è deciso, 27 marzo 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila", rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e sospensione ex art. 90 DPR 309/90 avanzata nell'interesse di US AE. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. Antimo Castiello, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo con un unico motivo la nullità assoluta dell'intero procedimento per violazione degli artt. 157, 178 lett. c), 179 cod proc. pen., mancata notifica dell'udienza per ricerche non attuali, con travisamento del fatto e mancanz assoluta di ,otivl azione sulla reperibilità. le\ C-ph• Lamenta il ricorrente l'avviso i issazione dell'udienza è stata dichiarata "impossibile" sulla base di accertamenti eseguiti due anni prima della sua celebrazione ovvero in data 10 novembre 2023 come emerge dalla nota della Penale Sent. Sez. 1 Num. 21464 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 Questura di Napoli nonché dal verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di Vicaria-Mercato datato 12 giugno 2021, in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. che richiede ricerche reali, attuali e riferite al momento della notifica. Evidenzia il ricorrente che alcun tentativo di notifica è stato esperito in maniera esaustiva presso il domicilio del condannato, presso il D.A.P., presso i registri U.E.P.E.; tale ultima ricerca avrebbe consentito di appurare che il AE è in espiazione di un cumulo di pena in regime di affidamento al lavoro a far data dal 2 settembre 2024 come da notifica eseguita in data 30 agosto 2024 dai Carabinieri di Napoli, Stazione di Borgoloreto e contestuale verbale di sottoposizione alle prescrizioni sottoscritte dal medesimo condannato con l'ufficio U.E.P.E. di Napoli. Il ricorrente rileva, altresì, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (SIEP n. 1208/2022) promanante dalla Procura della Repubblica di Genova, ufficio esecuzioni penali, con pena finale determinata in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 15.400,00 di multa, nonché mesi 1 di arresto ed euro 400,00 di ammenda, contiene ed assorbe la pena di mesi 1 di arresto posta in esecuzione dalla Procura della Repubblica di Chieti, in ordine alla quale il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila era stato adito per l'udienza del 18 novembre 2025. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Vincenzo Senatore, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per la mancata rituale notifica all'interessato del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025. 3. Va premesso che l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l'applicazione della misura alternativa alla detenzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 161 cod. proc. pen. e, dunque, nel caso di inidoneità, insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'interessato ha indicato il proprio domicilio nell'istanza originaria -depositata in data 15 gennaio 2020- in Napoli, Via Padre Ludovico da Casoria n. 73 Scala B, int. 6 mentre la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 18 novembre 2025 è stata effettuata ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen. con riferimento alla nota della Questura di Napoli del 10 novembre 2023 ed al verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di P.S. 2 di Napoli "Vicaria-Mercato" del 12 giugno 2021. Il Tribunale di Sorveglianza, nel motivare l'ordinanza impugnata, argomenta il rigetto allo stato di irreperibilità di fatto del DA e, dunque, all'impossibilità di rintracciarlo sulla scorta delle risultanze di cui alla nota della Questura di Napoli del 10 novembre 2023 e di quelle di cui al verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di P.S. di Napoli "Vicaria-Mercato" del 12 giugno 2021. L'ordinanza impugnata, dunque, appare viziata perché fondata su ricerche datate nel tempo e non corredata da indagini ulteriori, tenuto conto che il AE è già in espiazione di un cumulo pena in regime di affidamento al lavoro a far data dal 2 settembre 2024 (v. ordinanza n. 1741/24, SIUS n. 1577/23-SIEP n. 1208/22 del Tribunale di Sorveglianza di Genova allegata al ricorso). 4. Alla luce di quanto sin qui esposto, assorbite le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così è deciso, 27 marzo 2026