Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
Configura gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, ritenuto che l'invito a comparire costituisce adempimento obbligatorio anche nel giudizio direttissimo e rilevata l'omissione di detto adempimento da parte del PM, dichiari la nullità del decreto di citazione e disponga la rimessione degli atti al PM. Detto provvedimento determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in un caso non contemplato da alcuna norma processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 14377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14377 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 18/01/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 231
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 010634/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LARINO nei confronti di:
1) LE LV N. IL 25/03/1932
2) LE AN N. IL 03/11/1960
avverso ORDINANZA del 13/10/1999 TRIBUNALE di LARINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Teraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
Il Tribunale di Larino con ordinanza del 13 ottobre 1999, resa nel procedimento a carico di LE LV e MA, rilevato che il pubblico ministero non aveva emesso l'invito a comparire nei confronti degli indagati per rendere l'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari, ritenuto che tale adempimento è obbligatorio anche in relazione al giudizio direttissimo, dichiarava la nullità del decreto di citazione, rimettendo gli atti al pubblico ministero.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che la sanzione della nullità, stabilita per la richiesta di rinvio a giudizio (art.416 co.1 c.p.p.), non è prevista, invece, con riferimento alla citazione a giudizio direttissimmo e che, d'altra parte, non è dimostrato il carattere generale del suddetto adempimento.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato deve qualificarsi come abnorme, per il suo contenuto e per gli effetti, avendo determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in un caso non contemplato da alcuna norma processuale.
L'obbligo per il pubblico ministero del previo invito all'indagato a comparire per rendere l'interrogatorio configura una regola (volta ad anticipare l'esercizio concreto del diritto di difesa e il confronto dialettico con l'accusa) che opera nei limiti in cui risulta coerente e compatibile con il rito attuato per il giudizio.
Muove da tale premessa l'interpretazione della giurisprudenza, uniformemente orientata ad escludere l'obbligatorietà di detto adempimento nel caso in cui si proceda con decreto penale, poiché in questa ipotesi, essendo irrogata la sola pena pecuniaria, l'esercizio del diritto di difesa si posticipa alla fase, meramente eventuale, del dibattimento, che è la sede deputata alla formazione della prova ("ex plurimis", Cass. Sez. 3^ sent. n. 8497 del 1999). Analoga soluzione si impone con riferimento al giudizio direttissimo, che nella sua forma tipica già prevede l'interrogatorio dell'imputato ai fini della convalida dell'arresto, ovvero presuppone l'interrogatorio, nel corso del quale è resa confessione e, fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., è finalizzato ad una rapida definizione del contesto processuale, in ragione della particolare natura dei beni giuridici protetti, la cui tutela esige di differire alla fase del dibattimento lo svolgimento delle difese dell'accusato.
Pertanto, l'ordinanza gravata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Larino per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001